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Materia: Turismo
Deliberazione della Giunta Regionale n. 755 del 28 maggio 2018
Requisiti di classificazione della tipologia di struttura ricettiva denominata "botti". Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 27 ter, comma 4. Deliberazione/CR n. 33 del 17 aprile 2018.
Si provvede a stabilire i requisiti di classificazione della tipologia di struttura ricettiva in ambiente naturale botti quale nuova struttura ricettiva prevista dall’articolo 27 ter “Strutture ricettive in ambienti naturali” della legge regionale n. 11 del 2013.
L'Assessore Federico Caner di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari e l'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” all’articolo 1 individua, tra le principali finalità, lo sviluppo della qualità e dell’innovazione del prodotto turistico, nonché la promozione dello sviluppo economico sostenibile, nell’ambito della valorizzazione delle risorse turistiche, e la garanzia della fruizione del patrimonio territoriale ed ambientale.
Una particolare forma di fruizione turistica del patrimonio territoriale ed ambientale è data dal “turismo esperienziale” che permette al viaggiatore di vivere un’esperienza nuova, diversa, unica. In genere il turista vuole tornare a casa con un ricordo di un’attività o esperienza che gli abbia permesso di conoscere e vivere pienamente la tradizione di un paese.
Per le imprese che operano nel settore del turismo, le caratteristiche ed esigenze del viaggiatore di oggi rappresentano delle importanti opportunità di crescita.
Ciò si traduce nell’ideazione di un’offerta cucita sul proprio ospite che sia unica e differenziante rispetto a quelle offerte dalla concorrenza, e che offra un’autentica espressione del territorio e delle tradizioni storiche del luogo in maniera semplice e naturale, non artefatta.
Il turismo esperienziale rappresenta quindi per le imprese turistiche, una concreta possibilità di emergere nel mercato differenziando così il proprio prodotto dall’offerta dei concorrenti.
In tale contesto si inserisce l’enoturismo che si caratterizza per la scoperta di un territorio, la visita di cantine e aziende vinicole per degustare e comprare i vini locali.
A tale proposito, si segnala che la Legge n. 268 del 27 luglio 1999 “Disciplina delle strade del vino” valorizza i territori a vocazione vinicola anche attraverso la realizzazione delle «strade del vino» che sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico.
La Regione del Veneto, con la ricchezza del settore vitivinicolo che contraddistingue il suo territorio, in applicazione alle norme quadro fissate dalla legge 27 luglio 1999, n. 268, ha approvato la legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto".
Accade così che sempre più spesso, molti turisti, tramite le Strade del vino ed altri itinerari enoturistici, visitano le aziende agricole per conoscere l'architettura delle cantine, nonchè apprendere alcune interessanti nozioni sul processo di vinificazione dalla vendemmia all'imbottigliamento. Molte volte i visitatori degustano i vini delle cantine visitate.
Sulla scia del successo dell’enoturismo, anche l’offerta turistica ricettiva si è evoluta, proponendo prima in Europa, come ad esempio in Germania ed in Svizzera, poi in Italia, un nuovo prodotto turistico, destinato a coloro che si interessano al mondo del vino, ossia la possibilità di pernottamento in alloggi realizzati in botti in legno presenti presso le aziende agricole.
Al fine di una localizzazione idonea delle botti nell’ambiente naturale, deve essere iniziativa dei Comuni, individuare gli ambiti dei rispettivi territori, che si prestano per realizzare tali strutture ricettive, tenendo conto dei vincoli posti dal vigente strumento urbanistico generale e delle norme di tutela idrogeologica, paesaggista ed ambientale.
Si evidenzia, inoltre, che:
In particolare, il citato articolo 27 ter prevede che sono “Strutture ricettive in ambienti naturali” le attività ricettive in edifici o manufatti, anche adattati con elementi facilmente rimovibili, aventi particolari aspetti costruttivi e collocati in ambienti naturali del paesaggio veneto, con capacità ricettiva non superiore a otto posti letto e non riconducibili né alla ricettività alberghiera, all’aperto e complementare, di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27 della stessa legge regionale n. 11/2013, né agli alloggi agrituristici e agli agricampeggi di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
Il comma 2 dell’articolo 27 ter individua le seguenti “Strutture ricettive in ambienti naturali”:
Inoltre il comma 4 dell’articolo 27 ter della L.R. n. 11/2013 stabilisce, per tutte le strutture ricettive in ambienti naturali, che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare:
Infine, i commi 5 e 6 del citato articolo 27 ter prevedono che:
Si evidenzia che, in coerenza con la particolare tipologia della struttura ricettiva di cui trattasi, per le botti i requisiti di classificazione debbano essere più semplici rispetto a quelli delle altre strutture ricettive, a cui per altro le botti non sono riconducibili per espressa previsione di legge (articolo 27 ter, comma 1, della L.R. n. 11/2013).
Conseguentemente si propone di classificare le strutture ricettive in botti in una sola categoria, esclusivamente sulla base dei servizi minimi offerti ai turisti, lasciando quindi alla libera iniziativa dei titolari l’individuazione delle dotazioni ed attrezzature più adeguate al particolare tipo di struttura ricettiva.
Recentemente la Giunta regionale, con deliberazione/CR n. 33 del 17 aprile 2018, che è stata inviata alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del parere previsto dal comma 4 dell'articolo 27 ter della legge regionale n. 11/2013, ha proposto i requisiti di classificazione della tipologia di struttura ricettiva denominata "botti".
La citata deliberazione/CR n. 33 del 17 aprile 2018, ai sensi dell’articolo 27 ter, comma 4, della legge regionale n. 11/2013 è stata trasmessa alla competente Commissione consiliare, che ha espresso a maggioranza,il proprio parere favorevole, senza apportare alcuna modifica al testo proposto, nella seduta del 9 maggio 2018.
Con il presente provvedimento si propone pertanto di dare attuazione all’articolo 27 ter, comma 4, lettera d), della L.R. n. 11/2013, stabilendo le modalità di apertura e di esercizio, nonché i requisiti di classificazione della tipologia di strutture ricettive denominata “botti”.
Innanzitutto, si propone di approvare nell’Allegato A al presente provvedimento le suindicate disposizioni attuative, che individuano gli spazi e i servizi minimi di interesse turistico necessari per la classificazione in un unico livello delle strutture ricettive botti.
In particolare al comma 6 dell’articolo 2 dell’Allegato A, considerate le dimensioni limitate dell’unità abitativa, si ritiene che non siano obbligatori locali o vani adibiti a cucina.
Per omogeneità di disciplina si propone di modificare il comma 6 dell’articolo 2 dell’Allegato A della DGR n. 128 del 7 febbraio 2018 con oggetto: “Requisiti di classificazione della tipologia di struttura ricettiva casa sugli alberi”. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 27 ter, comma 4. Deliberazione n. 124/CR del 19 dicembre 2017”, sostituendo alla parola “consentiti” la parola “obbligatori”.
Per ragioni di tutela del consumatore, e in coerenza con la disposizione del comma 3 dell’articolo 27 ter più volte citato, che prevede che le strutture ricettive in ambienti naturali soggiacciono alle disposizioni previste per le altre strutture ricettive dalla L.R. n. 11/2013, si propone altresì di disporre che:
Come già per le altre strutture ricettive, l’individuazione del contenuto di tali modelli regionali rientra tra gli atti di gestione tecnica dirigenziale, da adottarsi, secondo criteri di omogeneità e semplificazione, nel rispetto delle disposizioni della L.R. n. 11/2013, delle disposizioni del presente provvedimento, nonché della legislazione vigente sia in materia di sportello unico delle attività produttive, sia in materia di tutela dei dati personali.
Conseguentemente si propone di incaricare il Dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo, quale organo tecnico tenuto ad individuare con propri Decreti, da adottarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, i seguenti modelli regionali per le strutture ricettive botti:
Per dare completa e unitaria disciplina alla tipologia ricettiva di cui trattasi, si propone inoltre di approvare negli Allegati B e C al presente provvedimento le disposizioni attuative dell’articolo 27 ter, comma 4, lettera d), rispettivamente in materia di:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, ed in particolare gli articoli 27 ter, 31, 32, 33 e 34;
VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 128 del 7 febbraio 2018;
VISTA la propria deliberazione/CR n. 33 del 17 aprile 2018;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Terza Commissione consiliare rilasciato in data 9 maggio 2018 ai sensi dell’articolo 27 ter, comma 4 della legge regionale n. 11/2013;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima
delibera
(seguono allegati)
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