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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 51 del 25 maggio 2018


Materia: Urbanistica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018

Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017.

Note per la trasparenza

L’articolo 4 della legge regionale n. 14/2017 introduce misure di programmazione e di controllo sul contenimento del consumo di suolo, affidando alla Giunta regionale importanti compiti gestionali ed attuativi. Con il presente provvedimento viene definitivamente approvata la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale, la sua ripartizione per Ambiti Sovracomunali Omogenei (ASO) e assegnazione delle relative quantità per ogni Comune a seguito del parere espresso dalla Seconda Commissione consiliare.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

In data 24 giugno 2017 è entrata in vigore la nuova legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 avente per oggetto "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

Come noto, tale legge promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica che da oggi, deve essere ispirata ad una nuova coscienza delle risorse territoriali ed ambientali; in particolare la nuova disciplina mira a ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l'obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050.

A tal fine l’articolo 4 della legge regionale n. 14/2017 introduce misure di programmazione e di controllo sul contenimento del consumo di suolo, affidando alla Giunta regionale importanti compiti gestionali ed attuativi.

In data 19 dicembre 2017, la Giunta regionale, con deliberazione 125/CR, ha adottato le “Analisi, valutazioni e determinazione della quantità massima di consumo di suolo” (Allegato B) e approvato la “Ripartizione quantità massima di consumo di suolo” (Allegato C). Tali elaborati hanno assunto come basi conoscitive i dati e le informazioni contenuti nella “Relazione di sintesi dell’indagine conoscitiva” (Allegato A).

Al fine di acquisire i pareri previsti dall’articolo 4, commi 2 e 3 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", la Segreteria della Giunta regionale con nota prot. n. 537356 del 22 dicembre 2017, ha trasmesso la deliberazione 125/CR alla Commissione consiliare competente che l’ha ricevuta in data 27 dicembre 2017 (UPA - 27/12/2017 – 0029653) e in data 28 dicembre 2017, la Direzione Pianificazione Territoriale, con prot. n. 540933 ha trasmesso la medesima deliberazione al Consiglio delle autonomie locali (CAL).

A tal proposito si precisa che l’articolo 4, commi 2 e 3 della L.R. n. 14/2017 prevede che il provvedimento della Giunta regionale sia adottato sentiti la competente commissione consiliare e il Consiglio delle autonomie locali che hanno a disposizione sessanta giorni per l’espressione del parere di competenza; il comma 4 del medesimo articolo 4 prevede che, decorsi tali termini, la Giunta regionale prescinda dai pareri.

Si precisa altresì che l’organo consultivo da ultimo citato, pur essendo stato istituito con legge regionale n. 31 del 25 settembre 2017 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali”, non è ancora operativo. Conseguentemente, come previsto dall’articolo 4, comma 3 della citata L.R. n. 14/2017, il relativo parere avrebbe dovuto essere reso dalla Conferenza Regione- Autonomie locali di cui all’articolo 12 della legge regionale n. 20/1997.

In data 26 febbraio 2018 sono decorsi i termini a disposizione del Consiglio delle autonomie locali e, conseguentemente, si prescinde da tale parere.

In data 23 marzo 2018 la seconda Commissione Consiliare ha espresso il parere di competenza n. 265 (inviato con nota prot. 007315 del 23 marzo 2018, acquisita al prot. della Giunta regionale con il n. 115170 del 26 marzo 2018), chiedendo alla Giunta regionale di verificare, approfondire e valutare alcuni aspetti. In particolare è stato chiesto di verificare la congruenza dei dati trasmessi con la scheda informativa per quei Comuni che hanno riportato valori non coerenti con le dinamiche insediative del proprio contesto territoriale, assumendo come riferimento ai fini dell'assegnazione, e fino alla revisione dei dati contenuti nella scheda da parte del Comune, i valori medi di consumo di suolo assegnati all'ASO di appartenenza. Inoltre, la Commissione ha chiesto di approfondire la determinazione della quantità massima di consumo di suolo assegnata per quei Comuni che hanno adottato il PAT all'entrata in vigore della legge regionale n. 14/2017, nonché di valutare eventuali correttivi per i Comuni cui è stata assegnata una quantità massima di consumo di suolo inferiore a due ettari al fine di garantire alla pianificazione urbanistica comunale una minima prospettiva di attuazione.

Considerati i contenuti del citato parere, è stato elaborato un ulteriore documento “Determinazioni e procedure applicative” (Allegato D), con conseguente parziale modifica della “Ripartizione quantità massima di consumo di suolo” (Allegato C). Valutato che non ci sono nuove o diverse considerazioni sulle “Analisi, valutazioni e determinazione della quantità massima di consumo di suolo” (Allegato B), né sulla “Relazione di sintesi dell’indagine conoscitiva” (Allegato A), si ritiene di confermare i contenuti di quest’ultimi. A tal proposito si precisa che si è provveduto alla correzione di alcuni errori materiali contenuti negli Allegati A e B: nell’Allegato A è stata inserita la pagina 12 (meramente descrittiva della procedura), erroneamente non riprodotta in occasione del provvedimento n. 125/CR, corretto un refuso grafico nella Figura 2.2 rappresentante lo stato di attuazione della pianificazione strutturale e aggiornato il punto “2.4 Dati tardivamente trasmessi”; nell’allegato B (pag. 19 - capitolo 8) è stato corretto il refuso riguardante il dato relativo alla  quantità di consumo di suolo Q max CS ammessa nel Veneto: il dato iniziale di 12.780 mq è stato sostituito con quello corretto 12.793 mq.

Ciò posto si ritiene opportuno ripercorrere le fasi metodologiche che sostanziano i contenuti operativi e le conseguenti determinazioni assunte con il presente provvedimento.

La legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica che deve essere ispirata ad una nuova coscienza delle risorse territoriali ed ambientali; il primo adempimento, in tal senso, è stata la compilazione, da parte dei Comuni, della scheda informativa (allegato A alla L.R. n. 14/2017), loro trasmessa in data 26 giugno 2017 e finalizzata a fornire parte delle informazioni territoriali utili all’emanazione del provvedimento di Giunta regionale.

Entro il termine stabilito dal comma 5, articolo 4 della L.R. n. 14/2017 (25 agosto 2017), 84 Comuni non avevano trasmesso la scheda informativa. Vista la fondamentale importanza delle informazioni fornite dai Comuni, in quanto parte essenziale della base conoscitiva necessaria per la corretta lettura delle diverse componenti del territorio, ciascuno degli 84 Comuni è stato sollecitato a trasmettere la scheda entro i successivi 30 giorni; a tale data sono pervenute ulteriori 50 schede, per un totale di 541 schede, pari al 94% dei Comuni.

Alla luce degli adempimenti previsti è stato redatta una relazione di sintesi delle procedure avviate (Allegato A “Relazione di sintesi dell’indagine conoscitiva”).

L’analisi delle “schede informative” relative alla pianificazione comunale ha fornito un quadro completo ed ha consentito una visione complessiva delle dinamiche in atto in termini di quantità e “velocità di consumo di suolo” rispetto al periodo preso in considerazione.

Inoltre, per l’analisi, sono stati utilizzati i dati forniti dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dal Sistema Statistico Regionale (SISTAR), dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), dall’Osservatorio della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 11/2004 e dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), adottato con DGR n. 327/2009 e variante PTRC 2013, adottata con DGR n. 427/2013.

Sono state, altresì, analizzate le informazioni ricavate dalla Banca Dati della Copertura del Suolo (CCS) alla scala 1:10 000 di elevato dettaglio geometrico e accuratezza tematica composta da 174 Classi, basata su una classificazione del territorio secondo quanto indicato dal progetto europeo CORINE Land Cover.

Si tratta di una banca dati che fornisce un opportuno supporto per il monitoraggio delle dinamiche di utilizzo e di trasformazione del territorio, e prevede la classificazione degli oggetti/informazioni territoriali in 5 Classi con approfondimento al quarto livello per la Classe 1 e al quinto livello per le Classi 2 e 3:

-      Classe 1 - Territori modellati artificialmente;
-      Classe 2 - Territori agricoli;
-      Classe 3 - Territori boscati e aree seminaturali;
-      Classe 4 - Ambiente umido;
-      Classe 5 - Ambiente delle acque.

Sono state realizzate due edizioni della Carta Copertura del Suolo, la prima (CCS_2007) con dati riferiti all’anno 2007 e la seconda (CCS_2012) con dati riferiti all’anno 2012 e approfondimenti tematici specifici per meglio descrivere e rappresentare gli ambiti urbani.

Sulla base dell’analisi e del confronto dei dati rappresentati, sono state valutate le dinamiche di trasformazione e consumo del territorio, fenomeno dovuto all’intervento della copertura artificiale o impermeabilizzazione del terreno, e conseguentemente perdita della risorsa suolo naturale e seminaturale.

I dati forniti dalle banche dati della Carta Copertura del Suolo hanno consentito di valutare le dinamiche della “velocità del consumo di suolo” (ettari/anno), e di analizzare il trend delle trasformazioni del territorio nei periodi precedenti, di esaminare i diversi usi di suolo e le tendenze, nonché i fenomeni e le caratteristiche delle previsioni (Allegato B “Analisi e valutazioni per la determinazione della quantità massima di consumo di suolo”).

L’esame delle dinamiche in atto si è basata anche sui dati ricavati dal SISTAR che fornisce un quadro completo e aggiornato di informazioni e dati statistici, opportunamente strutturati, relativamente alla popolazione, al territorio, al turismo, all’agricoltura, al lavoro e al sistema produttivo. Particolarmente significativi risultano i dati relativi all’andamento demografico, alla tensione abitativa dei Comuni, all’espansione delle città, al proliferare delle infrastrutture, allo sviluppo delle pratiche agricole intensive, all’effetto dei cambiamenti climatici e ad altri fenomeni che generano pressione sul suolo (Allegato B “Analisi e valutazioni per la determinazione della quantità massima di consumo di suolo”).

Esaminati ed elaborati tali dati è stato necessario porre in luce le strategie del PTRC 2009 e della variante al PTRC 2013 e confrontarle con gli obiettivi fissati dalla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14.

Il PTRC traccia strategie ed obiettivi operativi, definendo, in un quadro sinergico e dettagliato, le specifiche azioni; individua altresì una programmazione territoriale basata sulla sicurezza del territorio e dell’ambiente, sulla conservazione delle biodiversità e la salvaguardia del paesaggio.

Inoltre il PTRC prevede (art. 6 delle Norme Tecniche d’Attuazione), coerentemente con la nuova legge regionale sul contenimento del consumo di suolo, “il monitoraggio del Consumo di suolo (….) avvalendosi delle informazioni sulle dinamiche del fenomeno”, stabilendo “i criteri e metodologie per il contenimento del consumo di suolo, al fine di adattare le opportune misure che limitino il suolo non urbanizzato”.

Pertanto le modalità per quantificare le misure di programmazione e il controllo del consumo di suolo, previste dall’art. 4 della L.R. n. 14/2017, sono state elaborate secondo le strategie e le finalità previste dal PTRC 2009 e dalla variante PTRC 2013, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:

-      Uso del suolo – Terra
-      Uso del suolo – Acqua
-      Uso del suolo – Idrologia e rischio sismico
-      Biodiversità
-      Energia e ambiente
-      Mobilità
-      Produttivo
-      Turismo
-      Cultura
-      Montagna
-      Città
-      Territorio rurale e rete ecologica

Considerato che il comma 2 dell’art. 4 della L.R. n. 14/2017, in particolare i punti 2 e 3, fanno riferimento alle informazioni disponibili sugli aspetti attinenti alle “caratteristiche qualitative, idrauliche e geologiche dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche”, alle “produzioni agricole, tipicità agroalimentari”, oltre che “all’estensione e alla localizzazione delle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane”, è stato necessario tenere conto di ulteriori fattori individuati nell’Allegato B “Analisi, valutazioni e determinazione della quantità massima di consumo di suolo”.

Sono state, pertanto, valutate le produzioni agroalimentari tipiche e di qualità, le attività zootecniche, le caratteristiche qualitative dei suoli, l’infrastrutturazione irrigua del territorio agricolo, gli habitat agricoli e forestali ad alto valore naturalistico e gli elementi relativi all’indice di ruralità.

Al fine di poter ripartire la quantità massima del consumo di suolo la L.R. n. 14/2017 dispone che il territorio regionale possa essere suddiviso in Ambiti comunali o sovracomunali omogenei, anche sulla base del “Documento per la pianificazione paesaggistica” di cui alla DGR n. 427 del 10 aprile 2013.

In tale documento, il territorio del Veneto è stato suddiviso in 14 Ambiti di Paesaggio (ai sensi della L.R. n. 11/2004 e del D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”), in considerazione degli aspetti e delle caratteristiche geomorfologiche del territorio, dei caratteri paesaggistico, dei valori naturali-ambientali e storico-culturali, delle dinamiche di trasformazione del territorio ancorché della suddivisione amministrativa.

Successivamente si è provveduto a sovrapporre tali ambiti con le zone altimetriche di montagna, collina, pianura e litorale (fonte ISTAT) come già riportato nelle schede inviate dai Comuni, tenendo conto altresì delle aggregazioni intercomunali costituite dalle Unioni dei Comuni (L.R. 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”).

Dopo le necessarie e opportune valutazioni e analisi richieste dall’art. 4 della L.R. n. 14/2017, si è reso opportuno articolare e dettagliare maggiormente gli ambiti per continuità e affinità territoriali.

Particolare attenzione è stata posta sulle dinamiche territoriali e socio-economiche relative alle città capoluogo di provincia e ai Comuni di cintura. Si è ritenuto, pertanto, di estrapolare dagli ambiti i capoluoghi, aggregando a questi i Comuni appartenenti alla cintura urbana, in modo da caratterizzare maggiormente quegli ambiti in cui le dinamiche insediative risentono dell’attrattività del centro capoluogo; conseguentemente per ogni capoluogo con i propri Comuni di cintura è stato individuato uno specifico Ambito Sovracomunale Omogeneo (ASO).

Dal confronto e dalle valutazioni descritte sono stati determinati 31 ASO di seguito indicati:

01.Alta Montagna Bellunese - Montagna;
02. Montagna Bellunese - Montagna;
03. Montagna Bellunese- Alpago - Montagna
04. Altipiani Vicentini e Monte Grappa - Montagna;
05. Altipiani Vicentini e Monte Grappa - Collina;
06. Lessinia e Piccole Dolomiti - Montagna.
07. Lessinia e Piccole Dolomiti - Collina;
08. Alta Marca Trevigiana - Collina;
09. Alta Pianura Veneta - Collina
10. Alta Pianura Veneta - Pianura;
11. Alta Pianura tra Piave e Livenza - Pianura;
12. Pianura Centrale Veneta - Pianura;
13. Colli Euganei e Monti Berici - Collina;
14. Colli Euganei e Monti Berici - Pianura
15. Verona, Lago di Garda, Monte Baldo - Montagna;
16. Verona, Lago di Garda, Monte Baldo - Collina;
17. Bonifiche Orientali dal Piave al Tagliamento - Pianura;
18. Arco Costiero Laguna di Venezia e Bonifiche Orientali - Litoraneo;
19. Pianura Veronese - Pianura;
20. Alto Polesine - Pianura;
21. Bassa pianura Veneta - Pianura;
22. Arco Costiero Adriatico Laguna di Venezia - Pianura;
23. Arco Costiero Adriatico Delta Po - Pianura;
24. Arco Costiero Adriatico Delta Po - Litoraneo;
25. Venezia e Comuni di Cintura;
26. Padova e Comuni di Cintura;
27. Treviso e Comuni di Cintura;
28. Vicenza e Comuni di Cintura;
29. Verona e Comuni di Cintura;
30. Rovigo e Comuni di Cintura;
31. Belluno e Comuni di Cintura.

Dall’analisi degli obiettivi e dal confronto con i dati territoriali trasmessi dai Comuni, è stata stimata la quantità massima di consumo di suolo ammessa nel Veneto fino al 2050 pari a 12.793 ettari e una “riserva” di suolo di 8530 ettari per le opportune revisioni e rideterminazioni che dovessero necessitare negli anni, avendo avuto cura, altresì, di favorire e promuovere processi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia e ambientale e rigenerazione urbana sostenibile.

Le trasformazioni urbanistiche che avvieranno i Comuni, andranno dunque indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero, riqualificazione e rigenerazione, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della L.R. n. 14/2017, con utilizzazione delle aree esterne agli ambiti di urbanizzazione consolidata, secondo le quantità indicate nell’Allegato C “Ripartizione quantità massima di consumo di suolo”, solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo disponibile con interventi che garantiscano la massima compatibilità ambientale. Tale principio, già enunciato all’articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", viene ulteriormente sviluppato dalla L.R. n. 14/2017 che assume, tra i principi informatori, la riduzione progressiva del consumo di suolo, la rinaturalizzazione del suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione. Per il perseguimento di tali obiettivi la Giunta regionale, con successivi provvedimenti, elaborerà criteri e indicazioni metodologiche.

Le valutazioni svolte, indirizzate ad una concreta riduzione del consumo di suolo, garantiscono una stima del fabbisogno di superfici sulla base del trend del consumo di suolo avvenuto negli anni e documentabile dalle analisi delle Banche Dati della Copertura del suolo del Veneto e dal rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici - edizione 2017”, redatto dall’ISPRA, nonché delle indicazioni e dei dati/informazioni contenute nelle banche dati elaborate dall’ARPAV.

Pertanto, partendo dai dati sopra elencati, dalle analisi del trend delle dinamiche territoriali e dal confronto con le valutazioni espresse in merito al citato rapporto ISPRA, che consentono una lettura documentata e al contempo rispettosa delle singole peculiarità del territorio, è stata individuata la quantità massima di consumo di suolo ammesso, in coerenza con l’obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050 (Allegato B “Analisi, valutazioni e determinazione della quantità massima di consumo di suolo”) e definita la ripartizione per Ambiti Sovracomunali Omogenei (ASO) e assegnazione delle relative quantità per ogni Comune (Allegato C “Ripartizione quantità massima di consumo di suolo”).

A tal proposito si evidenzia che la quantità indicata nell’Allegato B “Analisi, valutazioni e determinazione della quantità massima di consumo di suolo”, ridotta del 40%, secondo le determinazioni assunte al Capitolo 7 dell’allegato medesimo, qualora integralmente utilizzata da qui al 2050, potrebbe comportare un incremento medio annuo del consumo di suolo pari a circa 0,17%. Tale percentuale risulta inferiore alla media nazionale di 0,22% indicata da ISPRA.

Appare altresì utile e significativo richiamare l’articolo 2, comma 1, lett. c) che prevede specificatamente che “il calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio” tra l’incremento delle superfici naturali e seminaturali interessate da interventi di impermeabilizzazione e le superfici rinaturalizzate. Pertanto le quantità di suolo assegnate ad ogni singolo Comune potranno avere eventuali variazioni dovute a interventi di “compensazione ecologica” di cui all’articolo 2, comma 1, lett. e).

Si evidenzia, altresì, che nell’Allegato D “Determinazioni e procedure applicative” vengono individuati quei Comuni che, presentando valori superiori di almeno due volte il valore medio dell’ASO di appartenenza, si distanziano in maniera significativa dal dato più rappresentativo. A tali Comuni, dunque, fino all’eventuale revisione dei dati trasmessi con la scheda informativa, viene assegnata la quantità massima di consumo di suolo pari al valore medio dell’ASO di appartenenza. Qualora i Comuni chiedano l’assegnazione di una quantità superiore ed in linea con i dati trasmessi con la scheda informativa, dovranno documentare il calcolo a suo tempo effettuato e inserito nella scheda, ovvero rivedere il calcolo e inviare alla Direzione Pianificazione Territoriale i dati corretti e le informazioni a supporto, verificando preventivamente che tale quantità non sia superiore alla SAU (Superficie Agricola Utilizzata) Trasformabile calcolata in sede di approvazione del PAT, ovvero a quella residua a seguito dell’approvazione del o dei PI, non potendo diversamente considerare applicabile il valore assegnato se superiore. La nuova quantità massima di consumo di suolo potrà essere assegnata solo dopo che il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale avrà verificato la correttezza delle nuove informazioni trasmesse dai Comuni rispetto ai parametri presi a riferimento.

Nel medesimo Allegato D vengono fornite specifiche indicazioni per quei Comuni che, al momento della trasmissione della Scheda informativa, avevano già adottato il PAT alla data di entrata in vigore della legge, per i quali è riconosciuta la facoltà di concludere la procedura. Sono infatti 46 i Comuni che hanno inviato anche la Scheda con i dati del PAT adottato e per i quali si è provveduto a calcolare e assegnare al nuovo strumento da approvare la quantità di suolo determinabile dalla scheda del PAT adottato, opportunamente ridotta applicando gli stessi parametri calcolati per l’ASO di riferimento. Sono fornite poi le disposizioni attuative per la procedura di adeguamento dello strumento urbanistico sia vigente che in itinere, tenuto conto delle diverse fasi temporali per la conclusione del percorso di approvazione del PAT.

Infine, sempre nell’Allegato D, vengono altresì individuati gli assestamenti quantitativi per 39 Comuni che presentano dei residui di PRG o PAT con valori decisamente poco significativi, con minimi anche inferiori a mezzo ettaro, la cui quantità assegnata a seguito dell’applicazione dei correttivi e dei coefficienti di riduzione risulterebbe di modesta entità.

È opportuno chiarire, ai fini applicativi, che per tutti i Comuni dotati di PAT la quantità assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo effettivo di Superficie Agricola Utilizzata Trasformabile calcolato come quota rimanente di SAU Trasformabile a seguito delle previsioni operate con i PI e con le varianti ai PI; mentre per i Comuni dotati di solo PRG, la quantità assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo di territorio trasformabile, quali zone di espansione residenziale ZTO C e zone di espansione produttive ZTO D non attuate ed esterne al consolidato.

Inoltre, al fine di consentire ai Comuni di adeguarsi correttamente al presente provvedimento mediante specifica variante urbanistica ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 14/2017, appare opportuno ricordare che in tale occasione i Comuni, ai sensi dell’articolo 13, comma 9 della citata L.R. n. 14/2017 “confermano o rettificano” gli ambiti di urbanizzazione consolidata, inizialmente individuati ai sensi del medesimo comma. A tal proposito si evidenzia che i Comuni dovranno far riferimento alla classificazione delle aree di completamento effettuate dagli strumenti conformativi (PRG o PI), comprendendo tra queste anche le aree, destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, oggetto di un piano urbanistico attuativo in fase di realizzazione.

Sempre in sede di adeguamento, tutti i Comuni provvederanno alla verifica dei dati trasmessi e contenuti nella Scheda informativa, secondo le indicazioni e gli schemi esemplificativi forniti al Capitolo 2 dell’Allegato B. Tale operazione consentirà ai Comuni di rivedere, laddove necessario, la stima dei valori esposti, anche confrontandoli con i Comuni appartenenti allo stesso ASO o ASO contiguo. In tale senso, ai fini della correttezza dei dati trasmessi e nel principio di trasparenza, sarà reso disponibile, nel sito regionale, un foglio elettronico di restituzione dei dati forniti da ogni singolo Comune.

Per quanto riguarda i 34 Comuni che non hanno presentato entro i termini la Scheda informativa, si precisa che verrà assegnata la quantità di consumo di suolo con successivo provvedimento di Giunta regionale, come previsto dalla legge stessa; nelle more di tale provvedimento, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, L.R. n. 14/2017, si continuano ad applicare le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 1, 2, 4, 5 e 6 della medesima legge regionale.

A tal proposito si evidenzia che il Comune di Sappada (BL), a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 182 del 5 dicembre 2017, (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2017) è stato distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Udine; pertanto tale Comune, che tuttavia non ha trasmesso alcuna Scheda, ove citato o rappresentato negli Allegati al presente provvedimento, di fatto non va considerato.

Conseguentemente, alla data del presente provvedimento, rimangono solo 4 i Comuni che non hanno trasmesso la Scheda informativa.

Infine, allo scopo di favorire e promuovere le misure adottate con il presente provvedimento, si ritiene necessario incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale di assumere tutte le iniziative necessarie per la comunicazione e partecipazione che prevedano in particolare:

  • organizzazione di convegni, quali eventi partecipativi strutturati non solo per favorire la diffusione degli aspetti disciplinari-normativi regionali, ma anche per promuovere una nuova cultura dell’utilizzo della risorsa “suolo”;
  • organizzazione di un ciclo di seminari-workshop a supporto delle Amministrazioni comunali al fine di coordinare le attività e di consentire una corretta applicazione delle nuove disposizioni regionali contenute nel presente provvedimento e costituzione di un ufficio di riferimento a supporto delle amministrazioni locali;
  • integrazione dei contenuti e dei servizi del portale regionale, già in parte strutturato, quale strumento di divulgazione e conoscenza nonché piattaforma virtuale dove instaurare e favorire un continuo rapporto con gli enti locali;
  • sviluppo di eventi e iniziative volte a favorire azioni creative al fine di promuovere la qualità edilizia ed ambientale e la rigenerazione urbana sostenibile.

Tale attività di comunicazione è necessaria anche al fine di avviare la fase di monitoraggio sull’applicazione della L.R. n. 14/2017, e di addivenire, unitamente ai dati forniti dall’Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, alla revisione periodica almeno quinquennale della quantità di consumo di suolo ammesso, ai sensi dell’articolo 4, comma 6 della L.R. n. 14/2017.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di pae-saggio”;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n.1 ‘Statuto del Veneto’ ”;

VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTO l’articolo 4, commi 2 e 3 della legge regionale  n. 14/2017;

VISTA la legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 19 dicembre 2017, n. 125/CR;

VISTO il parere della Seconda Commissione consiliare n. 265 inviato con nota prot. 007315 del 23 marzo 2018, acquisita al prot. della Giunta regionale con il n. 115170 del 26 marzo 2018;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 1404 del 29 agosto 2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

delibera

  1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di dare atto che i dati e le informazioni contenuti nella “Relazione di sintesi dell’indagine conoscitiva” (Allegato A) sono stati assunti come basi conoscitive per l’individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso e, nel contempo, di inserire la pagina 12 del medesimo Allegato (meramente descrittiva della procedura), erroneamente non riprodotta in occasione della deliberazione n. 125/CR, correggere il refuso grafico nella Figura 2.2 rappresentante lo stato di attuazione della pianificazione strutturale e aggiornare il punto “2.4 Dati tardivamente trasmessi”;
  1. di approvare le “Analisi, valutazioni e determinazione della quantità massima di consumo di suolo” (Allegato B), correggendo nel contempo, a pagina 19 - Capitolo 8, il refuso riguardante il dato relativo alla  quantità di consumo di suolo Q max CS ammessa nel Veneto: il dato iniziale di 12.780 mq viene sostituito con quello corretto 12.793 mq;
  1. di approvare la “Ripartizione quantità massima di consumo di suolo” (Allegato C), così come integrata e modificata a seguito dell’emanazione del parere della Seconda Commissione consiliare e delle valutazioni contenute nell’Allegato D “Determinazioni e procedure applicative”;
  1. di approvare le “Determinazioni e procedure applicative” (Allegato D) che recepiscono il parere della Seconda Commissione consiliare e, conseguentemente, integrano e modificano parzialmente la “Ripartizione quantità massima di consumo di suolo” (Allegato C). Nel medesimo Allegato D vengono fornite ulteriori indicazioni utili per l’attuazione, da parte dei Comuni, della L.R. 14/2017;
  1. di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale di verificare, rispetto ai parametri presi a riferimento, la correttezza delle nuove informazioni trasmesse dai Comuni cui è stata assegnata la quantità di consumo di suolo pari ai valori medi dell'ASO di appartenenza, qualora chiedano l’assegnazione di una quantità superiore ed in linea con i dati trasmessi con la scheda informativa;
  1. di stabilire che per i Comuni dotati di PAT la quantità assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo effettivo di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) Trasformabile, calcolata in sede di approvazione del PAT, ovvero a quella residua a seguito dell’approvazione del PI o sue varianti; mentre per i Comuni dotati di solo PRG, la quantità assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo di territorio trasformabile quali zone C2 non attuate ed esterne al consolidato;
  1. di stabilire che i Comuni in sede di adeguamento al presente provvedimento provvederanno, ai sensi ai sensi dell’articolo 13, comma 9 della L.R. n. 14/2017, alla “conferma o rettifica” degli ambiti di urbanizzazione consolidata inizialmente individuati e alla verifica dei dati trasmessi e contenuti nella “Scheda Informativa” così come indicato nell’Allegato B “Analisi, valutazioni e determinazione della quantità massima di consumo di suolo”;
  1. di dare atto che la quantità indicata nell’Allegato B “Analisi, valutazioni e determinazione della quantità massima di consumo di suolo”, ridotta del 40%, secondo le determinazioni assunte al Capitolo 7 dell’allegato medesimo, qualora integralmente utilizzata da qui al 2050, potrebbe comportare un incremento medio annuale del consumo di suolo pari a circa 0,17%; tale percentuale risulta inferiore alla media nazionale di 0,22% indicata da ISPRA;
  1. di stabilire che ai Comuni che hanno presentato la Scheda Informativa dopo il 5 ottobre 2017, verrà assegnata la quantità di consumo di suolo con successivo provvedimento della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, legge regionale n. 14/2017;
  1. di stabilire che per eventuali revisioni della quantità di consumo di suolo assegnata e per i Comuni che non hanno ancora avviato la redazione del PAT e hanno esaurito la capacità edificatoria del PRG come documentato nella Scheda informativa trasmessa (quantità assegnata pari a zero), la Giunta potrà successivamente valutare le richieste dei Comuni utilizzando la c.d. “riserva” di 8530 ettari (Allegato B) nel rispetto dei criteri che saranno oggetto di successivo provvedimento tenuto conto delle indicazioni riportate al punto 4) del parere espresso dalla Seconda Commissione consiliare;
  1. di disporre che, ai fini della correttezza dei dati trasmessi e nel principio di trasparenza, sarà reso disponibile, nel sito regionale, un foglio elettronico di restituzione dei dati forniti da ogni singolo Comune;
  2. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale di assumere tutte le iniziative necessarie per organizzare convegni, seminari-workshop, per l’integrazione dei contenuti e dei servizi del portale regionale, nonché per costituzione di un ufficio di riferimento a supporto delle amministrazioni locali;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
  1. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni”.

(seguono allegati)

668_AllegatoA_370297.pdf
668_AllegatoB_370297.pdf
668_AllegatoC_370297.pdf
668_AllegatoD_370297.pdf

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