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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 49 del 22 maggio 2018


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 620 del 08 maggio 2018

Ditta Bagnara Roberto. Autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 5074 del 08.09.1987 ad aprire e coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "TRAVERSO", in Comune di Roana (VI). Dichiarazione di decadenza. L.R. 44/1982.

Note per la trasparenza

Il provvedimento riguarda il pronunciamento della decadenza dell’autorizzazione a coltivare la cava di marmo TRAVERSO in Comune di Roana per perdita dell’idoneità tecnico-economica della ditta titolare.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 5074 del 08.09.1987 è stata autorizzata la ditta Taverso Bertillo ad aprire e coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata “TRAVERSO”, in Comune di Roana (VI) e, con Decreto della Direzione regionale geologia e ciclo dell’acqua n. 158 del 05.04.2001, l’autorizzazione è stata intestata alla ditta Bagnara Roberto.

Con decreto n. 88 del 04.03.2002, la Direzione regionale Geologia e ciclo dell’acqua ha prorogato i termini per la conclusione dei lavori di estrazione fino al 31.12.2004 e quelli relativi alla sistemazione fino al 31.12.2005. Con successivo decreto n. 38 del 20.02.2007 la Direzione regionale Geologia e attività estrattive ha ulteriormente prorogato il termine per la conclusione dei lavori di sistemazione al 31.12.2008 rinnovando la relativa autorizzazione paesaggistica.

La ditta, con istanza acquista al prot. 2007 del 14.01.2009 ha presentato domanda di ulteriore proroga dei termini di due anni per il completamento della ricomposizione della cava. In riferimento a tale istanza, con nota 374061 del 09.07.2009, la Direzione regionale Geologia e attività estrattive ha chiesto alla ditta di integrare la domanda con la necessaria documentazione per il rilascio del rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica al fine di consentire il prosieguo dei lavori. La ditta non ha provveduto a presentare quanto richiesto anche dopo il sollecito di cui alla nota 639169 del 16.11.2009 e, pertanto, il procedimento non è stato concluso.

Con Ordinanza n. 23 del 25.02.2010 la Direzione Geologia e attività estrattive ha disposto la sospensione dei lavori poiché la ditta, nonostante i solleciti, non ha provveduto ad adeguare il deposito cauzionale né ad estendere la durata della garanzia.

A seguito di accertamento di difformità dei lavori eseguiti rispetto all’autorizzazione, derivanti dall’asporto non autorizzato di materiale associato destinato alla ricomposizione morfologica della cava, dalla mancata sistemazione nei tempi stabiliti e dalla presenza in cava di materiale estraneo, la Direzione regionale Geologia e georisorse, con successiva Ordinanza n. 119 del 31.08.2010, ha disposto una nuova sospensione dei lavori fino al reintegro del materiale associato e fino all’effettuazione dei lavori di ricomposizione prescritti dalla Provincia di Vicenza ai sensi dell’art. 33 della L.R. 44/1982.

La Provincia di Vicenza con Ordinanza n. 34 del 05.10.2011 ha quindi prescritto alla ditta di riportare in cava il materiale necessario al corretto ripristino ambientale per un massimo di 8000 mc e di eseguire i lavori di ricomposizione entro 6 mesi. Tali termini sono stati poi prorogati, su richiesta della ditta, prima fino al 15.10.2012 e poi fino al 31.12.2012. Successivamente, su richiesta della ditta, la Provincia ha concesso un ulteriore termine fino al 10.05.2013 per la presentazione della documentazione utile al rilascio di un provvedimento per consentire la sistemazione della cava. La ditta non ha presentato documentazione sufficiente e la Provincia con nota 40747 del 04.06.2013 ha denegato l’ulteriore proroga per la conclusione dei lavori ordinati, chiedendo alla Regione l’avvio della procedura di decadenza e dei procedimenti finalizzati ad ottenere la ricomposizione della cava.

Nel frattempo il Tribunale di Bassano del Grappa con sentenza n. 14/2013 del 02.05.2013 ha dichiarato il fallimento della ditta individuale Bagnara Roberto, avverso la quale la ditta ha presentato reclamo presso la Corte d’Appello di Venezia che con sentenza 2125/2013 del 23.07.2013 lo ha rigettato.

Con comunicazione della Sezione regionale Geologia e georisorse n. 257538 del 17.06.2013 è stato avviato il procedimento di decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 30 della L.R. 44/1982 in quanto la procedura fallimentare ha fatto venir meno l’idoneità tecnico-economica della ditta a proseguire i lavori della cava.

Il procedimento di decadenza è stato sospeso a seguito dell’appello presentato dalla ditta e con nota 368924 del 29.09.2016, preso atto del rigetto del reclamo da parte della Corte d’appello, della cancellazione della ditta dalla camera di commercio e della procedura fallimentare in corso, il procedimento di decadenza è ripreso chiedendo alla C.T.P.A.C. di Vicenza il parere ai sensi del 5° e 6° comma dell’art. 43 della L.R. 44/1982 per l’assunzione delle determinazioni ai sensi dell’art. 30 e 27 della stessa legge.

Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 30 e 43 della L.R. 44/1982 la dichiarazione di decadenza infatti è adottata dalla Giunta regionale sentita la C.T.P.A.C. e la C.T.R.A.E..

La C.T.P.A.C. di Vicenza nella seduta del 17.11.2016 ha espresso parere favorevole alla decadenza dell’autorizzazione.

Nel frattempo, allo scopo di procedere con l’insinuazione nel fallimento, è stata eseguita una prima determinazione dei costi per il completamento della ricomposizione ambientale sul presupposto della mancanza degli 8.000 mc di materiale rilevati dalla Provincia. Detti costi sono stati quantificati in € 270.423,05.

Il deposito cauzionale agli atti è costituito da polizza fideiussoria n. 44583228/8 della Allianz S.p.a. per l’importo di € 21.351,15.

È stato quindi chiesto il previsto parere alla C.T.R.A.E. che, nella seduta del 15.06.2017, rilevata la situazione cha ha portato alla perdita della capacità tecnico economica della ditta titolare dell’autorizzazione e considerato il prevalente interesse pubblico al recupero ambientale del sito di cava, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 44/1982, alla dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 5074 del 08.09.1987, come da parere che si allega al presente provvedimento (allegato A), formulando le seguenti determinazioni:

  • prendere atto del prevalente interesse pubblico alla ricomposizione del sito ambientalmente vincolato;
  • attivare la procedura di cui all’art. 25 della L.R. 44/1982 per l’esecuzione d’ufficio del completamento della ricomposizione della cava, anche in variante alla ricomposizione morfologica autorizzata, in modo da movimentare il minimo quantitativo di materiale necessario alla messa in sicurezza del sito e alla sistemazione dei luoghi, eventualmente rivalendosi sul deposito cauzionale presentato dalla ditta, avviando conseguentemente le procedure per l’incameramento della cauzione;
  • prendere atto della disponibilità dell’Amministrazione comunale di Roana a realizzare quanto possibile per il completamento della sistemazione ambientale utilizzando il deposito cauzionale incamerato.

Successivamente è entrata in vigore la L.R. 16.03.2018 n. 13 recante norme per la disciplina dell’attività di cava, la quale dispone all’art. 30 che ai procedimenti amministrativi in materia di coltivazione di cave, in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima, continuano ad applicarsi le normative vigenti alla data in cui hanno avuto inizio, quindi nel caso specifico trova ancora applicazione la L.R. 44/1982.

Tanto premesso, occorre prendere atto di quanto emerso dall’istruttoria e dichiarare la decadenza dell’autorizzazione a coltivare la cava, rilasciata con D.G.R. n. 5074 del 08.09.1987.

Risulta inoltre necessario provvedere alla ricomposizione del sito avviando le procedure previste dall’art. 25 della L.R. 44/1982 utilizzando il deposito cauzionale presentato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 16 marzo 2018, n. 13 recante norme per la disciplina dell’attività di cava;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R. n. 5074 del 08.09.1987 con la quale è stata rilasciata l’autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata “TRAVERSO” in Comune di Roana (VI);

VISTI i decreti regionali n. 158 del 05.04.2001, n. 88 del 04.03.2002, n. 38 del 20.02.2007

VISTA la comunicazione di avvio della procedura di decadenza di cui alla nota 368924 del 09.09.2015 e n. 368924 del 29.09.2016;

VISTO il parere della C.T.P.A.C. di Vicenza;

VISTO il parere della C.T.R.A.E. con le relative motivazioni (allegato A);

VISTI gli atti d’ufficio;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di prendere atto e fare proprio il parere della C.T.R.A.E. in data 15.06.2017 come da verbale allegato alla presente deliberazione (allegato A);
  2. di dichiarare la decadenza, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 44/1982, dell’autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata “TRAVERSO” in Comune di Roana (VI), rilasciata con D.G.R. n. 5074 del 08.09.1987 e intestata con decreto n. 158 del 05.04.2001 alla ditta Bagnara Roberto;
  3. di attivare la procedura per l’incameramento del deposito cauzionale finalizzato alla ricomposizione ambientale del sito di cava;
  4. di provvedere alla notifica del presente provvedimento al curatore fallimentare della ditta Bagnara Roberto a mezzo del servizio postale (art. 149 CPC. Legge 20 novembre 1982, n. 890);
  5. di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento al Comune di Roana, alla Provincia di Vicenza, ai proprietari dei terreni interessati dalla cava, all’Ente garante Allianz S.p.A, all’Avvocatura regionale;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di incaricare la Direzione difesa del suolo all’esecuzione del presente atto;
  9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. del Veneto.

(seguono allegati)

620_AllegatoA_369728.pdf

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