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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 49 del 22 maggio 2018


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 619 del 08 maggio 2018

Ditta Bagnara Giuseppe. Autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 2844 del 16.05.1995 ad ampliare e coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "VOLTASCURA", in Comune di Roana (VI). Dichiarazione di decadenza. L.R. 44/1982.

Note per la trasparenza

Il provvedimento riguarda il pronunciamento della decadenza dell’autorizzazione a coltivare la cava di marmo VOLTASCURA in Comune di Roana per inadeguato sviluppo dei lavori di coltivazione e inadempimento a prescrizione.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 3515 del 19.06.1984 è stata autorizzata alla ditta Frigo Livio e Figlio S.n.c. l’apertura e coltivazione della cava di calcare lucidabile (marmo) denominata “VOLTASCURA”, in Comune di Roana (VI) e, con D.G.R. n. 2844 del 16.05.1995, è stata rilasciata alla medesima ditta l’autorizzazione ad ampliare la cava.

Successivamente, le autorizzazioni sono state intestate alla ditta Bagnara Roberto con Decreto n. 131 in data 09.03.1999 della Direzione regionale geologia e ciclo dell’acqua.

Su istanza della ditta, la Direzione regionale Geologia e attività estrattive con decreto n. 39 del 20.02.2007 ha prorogato i termini per la conclusione dei lavori di estrazione e rinnovato la relativa autorizzazione paesaggistica dettando prescrizioni necessarie alla compatibilità paesaggistica dell’intervento e alla ricomposizione della cava e adeguando l’importo del deposito cauzionale a garanzia dei lavori. Con successivo decreto n. 133 del 29.06.2009 è stato inoltre prorogato il termine per la conclusione di una parte dei lavori di sistemazione morfologica della cava.

Con Decreto della Direzione regionale Geologia e attività estrattive n. 74 del 15.06.2010, è stata estinta la parte di cava corrispondente all’originaria autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 3515/1984.

A seguito di accertamento di difformità dei lavori eseguiti rispetto all’autorizzazione, derivanti dall’asporto non autorizzato di materiale associato destinato alla ricomposizione morfologica della cava e dalla mancata sistemazione parziale nei tempi stabiliti, la Direzione regionale Geologia e georisorse, con Ordinanza n. 24 del 14.02.2011, ha disposto la sospensione dei lavori fino al reintegro del materiale associato e fino all’effettuazione dei lavori di ricomposizione prescritti dalla Provincia di Vicenza ai sensi dell’art. 33 della L.R. 44/1982.

Nel frattempo, l’autorizzazione della parte di cava relativa all’ampliamento di cui alla D.G.R. n. 2844/1995 è stata intestata, con decreto n. 34 del 01.03.2011 della Direzione regionale Geologia e georisorse, alla ditta Bagnara Giuseppe che ha dichiarato di essere a conoscenza degli obblighi in essere per la cava, compresa l’ordinanza di sospensione dei lavori, assumendo a proprio carico gli obblighi in essere, compresa la ricomposizione ambientale della cava.

A tal fine, la ditta Bagnara Giuseppe ha presentato il deposito cauzionale a garanzia dall’autorizzazione, costituito da un deposito fino all’importo di € 142.300,21 mediante polizza n. 882000213 del 30.01.2012 della HDI Assicurazioni S.p.A.

La Provincia di Vicenza con ordinanza n. 11/22034 del 21.03.2012 ha prescritto quindi alla ditta Bagnara Giuseppe di procedere al completamento della sistemazione parziale della cava e al reintegro del materiale associato mancante.

Con decreto n. 137 del 17.10.2012 la Direzione regionale Geologia e georisorse, su istanza della ditta, ha prorogato ulteriormente il termine per la conclusione dei lavori fino al 31.12.2017, rilasciando anche il rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica e autorizzando espressamente l’utilizzo di materiale proveniente dall’esterno della cava, idoneo per l’esecuzione dei lavori prescritti dall’Ordinanza provinciale. Con tale provvedimento è stato altresì stabilito che la mancata esecuzione di tali opere avrebbe comportato l’avvio della procedura di decadenza ai sensi dell’art. 30 della L.R. 44/1982.

Con nota prot. 37680 del 04.06.2015 la Provincia di Vicenza ha comunicato l’accertamento del mancato rispetto da parte della ditta degli adempimenti stabiliti dall’Ordinanza provinciale 11/22034/2012 e quindi ha rappresentato l’inosservanza della prescrizione stabilita con il citato decreto n. 137/2012, posta a pena di decadenza dell’autorizzazione.

È stato rilevato inoltre che la ditta non ha provveduto ad adeguare il deposito cauzionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 44/1982 per i bienni 2011/2013 e 2013/2015, né  ad estendere la durata biennale della garanzia in essere. Pertanto, con Ordinanza n. 117 del 01.07.2015 la Sezione regionale Geologia e georisorse ha disposto la sospensione dei lavori fino all’adeguamento del deposito cauzionale.

Stante il perdurare della situazione di irregolarità della cava, con comunicazione della Sezione regionale Geologia e georisorse n. 360749 del 09.09.2015 è stato avviato il procedimento di decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 30 della L.R. 44/1982, comunicando alla ditta la sussistenza delle circostanze di cui alla lettera a) comma 1 dell’art. 30 della L.R. 44/1982 per inadeguato sviluppo dei lavori di coltivazione e quella di cui alla lettera e) del medesimo comma, per inadempimento a prescrizione per l’inosservanza della quale era stata prevista la decadenza.

Con tale comunicazione è stata inoltre diffidata la ditta a porre in atto tutti gli adempimenti necessari a dare adeguato sviluppo dei lavori di coltivazione nonché ad attuare le opere ordinate dalla Provincia e richiamate nel citato decreto regionale n. 137/2012.

In riscontro, la ditta, con nota acquisita al prot. 474079 del 20.11.2015, ha comunicato che la forte crisi del settore rappresenta la causa del rallentamento dei lavori estrattivi e, di conseguenza, di quelli ricompositivi.

Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 30 e 43 della L.R. 44/1982 la dichiarazione di decadenza è adottata dalla Giunta regionale sentita la C.T.P.A.C. e la C.T.R.A.E..

Pertanto, dopo la scadenza del termine della diffida, la Direzione regionale Difesa del Suolo, con nota n. 368888 del 29.09.2016, ha comunicato alla ditta la prosecuzione del procedimento di decadenza e ha chiesto alla C.T.P.A.C. di Vicenza il parere ai sensi del 5° e 6° comma dell’art. 43 della L.R. 44/1982 per le determinazioni di cui agli artt. 30 e 27 della stessa legge.

La C.T.P.A.C. di Vicenza nella seduta del 17.11.2016 ha espresso parere favorevole alla decadenza dell’autorizzazione.

È stato quindi chiesto il previsto parere alla C.T.R.A.E. che, nella seduta del 15.06.2017, rilevato l’inadeguato sviluppo dei lavori di coltivazione e l’inadempimento a prescrizione posta a pena di decadenza, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 44/1982, alla dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 2844 del 16.05.1995, come da parere che si allega al presente provvedimento (allegato A), formulando le seguenti determinazioni:

  • prendere atto del prevalente interesse pubblico al recupero ambientale del sito rispetto all’interesse minerario a proseguire con la coltivazione dell’esiguo giacimento residuo;
  • prendere atto della necessità di procedere con la sistemazione dei luoghi e, conseguentemente, non applicare le procedure previste all’art. 27 della L.R. 44/1982;
  • attivare la procedura di cui all’art. 25 della L.R. 44/1982 per l’esecuzione d’ufficio del completamento della ricomposizione della cava, eventualmente rivalendosi sul deposito cauzionale presentato dalla ditta, avviando conseguentemente le procedure per l’incameramento della cauzione;
  • verificare la disponibilità dell’Amministrazione comunale di Roana, contemporaneamente all’adozione della dichiarazione di decadenza, a presentare una proposta per l’esecuzione d’ufficio dei lavori di completamento della sistemazione ambientale, utilizzando il deposito cauzionale incamerato.

Successivamente è entrata in vigore la L.R. 16.03.2018 n. 13 recante norme per la disciplina dell’attività di cava, la quale dispone all’art. 30 che ai procedimenti amministrativi in materia di coltivazione di cave, in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima, continuano ad applicarsi le normative vigenti alla data in cui hanno avuto inizio, quindi nel caso specifico trova ancora applicazione la L.R. 44/1982.

Tanto premesso, occorre prendere atto di quanto emerso dall’istruttoria e dichiarare la decadenza dell’autorizzazione a coltivare la cava, rilasciata con D.G.R. n. 2844 del 16.05.1995.

Risulta inoltre necessario prendere atto che la cava non esprime valenze minerarie tali da giustificare l’applicazione dell’art. 27 della L.R. 44/1982, che prevede la ricerca di un nuovo soggetto a cui autorizzare la conclusione dei lavori estrattivi, e quindi provvedere alla ricomposizione del sito avviando le procedure previste dall’art. 25 della L.R. 44/1982 utilizzando il deposito cauzionale presentato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 16 marzo 2018, n. 13 recante norme per la disciplina dell’attività di cava;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R. n. 2844 del 16.05.1995 con la quale è stata rilasciata l’autorizzazione ad ampliare la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata “VOLTASCURA” in Comune di Roana (VI);

VISTI i decreti regionali n. 34 del 01.03.2011, n. 137 del 17.10.2012

VISTA la comunicazione di avvio della procedura di decadenza e di diffida di cui alla nota 360749 del 09.09.2015;

VISTO il parere della C.T.P.A.C. di Vicenza;

VISTO il parere della C.T.R.A.E. con le relative motivazioni (allegato A);

VISTI gli atti d’ufficio;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di prendere atto e fare proprio il parere della C.T.R.A.E. in data 15.06.2017 come da verbale allegato alla presente deliberazione (allegato A);
  2. di dichiarare la decadenza, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 44/1982, dell’autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata “VOLTASCURA” in Comune di Roana (VI), rilasciata con D.G.R. n. 2844 del 16.05.1995 e intestata con decreto n. 34 del 01.03.2011 alla ditta Bagnara Giuseppe;
  3. di non attivare la procedura prevista dall’art 27 della L.R. 44/1982;
  4. di attivare la procedura per l’incameramento del deposito cauzionale finalizzato alla ricomposizione ambientale del sito di cava;
  5. di provvedere alla notifica del presente provvedimento alla ditta Bagnara Giuseppe a mezzo di servizio postale (art. 149 CPC. Legge 20 novembre 1982, n. 890);
  6. di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento al Comune di Roana, alla Provincia di Vicenza, ai proprietari dei terreni interessati dalla cava, all’Ente garante HDI Assicurazioni S.p.A, all’Avvocatura regionale;
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di incaricare la Direzione difesa del suolo all’esecuzione del presente atto;
  10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. del Veneto;

(seguono allegati)

619_AllegatoA_369725.pdf

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