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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 10 aprile 2018
Modalità operative per la gestione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero e di rifiuti. D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte IV, Titolo I. Modifica della DGRV n. 1060 del 24.06.2014.
Con il presente provvedimento si apportano alcune modifiche alla DGRV n. 1060 del 24.06.2014, a seguito dell’evolversi delle conoscenze e dell’acquisizione di esperienze sul campo nell’ambito dei criteri ambientali da rispettare per la cessazione della qualifica dei rifiuti inerti.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Con DGRV n. 1060 del 24.06.2014, sono state definite le “Modalità operative per la gestione e l’utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero di rifiuti. D.lgs. n. 152/2006, Parte IV, Titolo I”.
L’Allegato A del provvedimento, recante “Norme tecniche e ambientali per la produzione e l’utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti di recupero e di rifiuti tal quali”, definisce condizioni operative e caratteristiche ambientali da rispettare per la cessazione della qualifica di rifiuto che, a seguito dell’esperienza acquisita dagli Uffici Regionali competenti in materia e degli esiti di controlli effettuati dall’Autorità Giudiziaria su “materiali” che esitano dal processo di recupero di alcune tipologie di rifiuti, devono essere ulteriormente precisate.
Invero, le attività istruttorie finalizzate al rilascio di Autorizzazioni integrate ambientali, relative alla produzione di aggregati legati e non legati e conglomerati cementizi a partire dai rifiuti, hanno consentito di verificare la necessità di chiarire le condizioni ambientali che devono essere rispettate da un rifiuto sottoposto ad attività di recupero per farne cessare la qualifica come tale, con particolare riferimento alla esecuzione del test di cessione da eseguirsi sull’aggregato riciclato, dopo l’aggiunta di leganti.
Si è avuta evidenza, infatti, che l’aggregato riciclato, che rispetta i limiti del test di cessione condotto secondo quanto indicato nell’Allegato 3 del D.M. 5.02.1998, dopo l’aggiunta del legante non rispetta più i limiti indicati nella Tabella di riferimento, rilasciando nell’ambiente concentrazioni di metalli pesanti superiori a tali limiti.
Quindi, stante l’impiego di tali prodotti nel campo dell’edilizia in particolare nella realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali e in generale nelle opere di costruzione, richiamati i requisiti di base delle opere di costruzione, di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 305/2011, sulla base di quanto sopra riferito, è necessario procedere ad una riformulazione di alcune procedure di controllo previste dall’Allegato A alla DGRV n. 1060 del 24.06.2014, punto 1. CAMPO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI, eliminando la frase a pagina 2/8 del predetto allegato che si riporta:
“I “prodotti di recupero” sono classificati, in funzione della loro coesione e delle modalità di produzione, in:
Dalle miscele legate con legante idraulico, sono escluse le miscele migliorate o stabilizzate a cemento così come definite dalla Norma UNI – EN 14227-10 poiché non classificabili in termini di resistenza a compressione o trazione a modulo elastico. Pertanto, gli aggregati per le miscele migliorate e stabilizzate a cemento, che non rientrano sono riconducibili all’accezione di miscele legate, devono essere conformi al test di cessione prima dell’aggiunta del legante idraulico”
sostituendola con la seguente:
Le miscele non legate e le “miscele migliorate” a calce e cemento, in quanto non classificabili come “miscele legate” in termini di resistenza a compressione e trazione a modulo elastico, sono sempre sottoposte al test di cessione dopo l’aggiunta del legante idraulico.”
Quanto al “Paragrafo 3. CONTROLLI – Punto 3.1 - Controlli preliminari” del più volte citato Allegato A alla DGRV n. 1060/2014, è necessario procedere ad una integrazione del testo, aggiungendo la frase:
“Fermo restando i principi contenuti nel Regolamento (UE) n. 305/2011, (Marcature CE/DoP), si ricorda che:
il volume massimo del lotto da caratterizzare è 3.000 m3.”
Sulla base di quanto argomentato risulta pertanto necessario procedere alla modifica e alla contestuale sostituzione dell’Allegato A alla D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014, con l’Allegato A al presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 e s.m.i.;
VISTO la Tabella dell’Allegato 3 al DM 05.02.1998;
VISTO l’Allegato A alla D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014;
delibera
(seguono allegati)
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