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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 32 del 30 marzo 2018


Materia: Designazioni, elezioni e nomine

Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 26 marzo 2018

Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di dirigenza sanitaria". Definizione della procedura di conferimento degli incarichi di direttore generale presso aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs 171/2016.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di dirigenza sanitaria” e della pubblicazione dell’elenco nazionale degli idonei ivi previsto, si prende atto della decadenza dell’elenco di candidati idonei alla nomina di direttore generale approvato con DGR 2112/2016 ai sensi dell’articolo 3bis del d.lgs 502/1992 e, pertanto, si definisce la nuova procedura di conferimento degli incarichi di direttore generale presso aziende ed enti del Servizio sanitario regionale.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di dirigenza sanitaria” ha ridefinito la disciplina in materia di nomina a direttore generale di aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, precedentemente disciplinata dall’articolo 3bis del d.lgs 502/1992.

L’articolo 1 del decreto legislativo 171/2016 prevede l’istituzione, presso il Ministero della salute, di un elenco nazionale di soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. L’elenco nazionale è aggiornato con cadenza biennale e l’iscrizione nell’elenco è valida per quattro anni.

L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 171/2016 dispone che “le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della regione l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale.”.

Inoltre, ai sensi dello stesso comma “la valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni, anche tenendo conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza. La commissione, composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e uno dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, propone al presidente della regione una rosa di candidati, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire.

Nella rosa proposta non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale.”.

Infine, il medesimo articolo 2, al comma 2, prevede che “il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è motivato e pubblicato sul sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del nominato, nonché ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico, tenendo conto dei canoni valutativi di cui al comma 3, e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico, ovvero, nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico, le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui presente articolo. La nuova nomina, in caso di decadenza e di mancata conferma, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale.”.

In adempimento a quanto previsto dall’articolo 3bis del d.lgs n. 502/1992, la Giunta regionale ha approvato con DGR n. 9 del 12 gennaio 2016 l’avviso per l’aggiornamento dell’elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale degli enti ed aziende del servizio sanitario regionale, con l’espressa previsione della decadenza automatica dell’elenco regionale a seguito dell’applicazione delle disposizioni contenute nella legge 124/2015, e cioè a seguito dell’approvazione dell’elenco nazionale.

Con DGR n. 2112 del 23 dicembre 2016 si è preso atto dell’elenco riepilogativo dei candidati idonei alla nomina predetta, documento comprensivo anche dei candidati risultati idonei in seguito alla procedura di aggiornamento indetta con DGR 1771/2016.

A seguito di avviso pubblico di selezione è stato pubblicato, sul sito internet del Ministero della Salute l’elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale di azienda ed ente del Servizio sanitario regionale.

Per quanto sopra, in ragione dell’avvenuta pubblicazione dell’elenco nazionale, si prende atto della decadenza dell’elenco di candidati idonei alla nomina di direttore generale approvato con le sopra menzionate deliberazioni. Per tale ragione, non è possibile attingere a tale elenco per le nomine a direttore generale di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale che nel tempo dovessero essere effettuate.

Con il presente atto si rende pertanto impellente definire, in via generale, la procedura per l’attribuzione di incarico di direttore generale di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, secondo le seguenti disposizioni.

Avviso pubblico di selezione

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.lgs 171/2016, la Giunta regionale rende noto l’incarico che intende attribuire con l’approvazione di un avviso pubblico di selezione per la manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell’elenco nazionale di idonei da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, nonché sul sito internet della Regione del Veneto.

Nell’avviso pubblico di selezione è definito il profilo dello specifico incarico da attribuire in relazione alle caratteristiche dell’azienda o ente presso cui dovrà essere svolto.

Commissione regionale per la valutazione dei candidati

Composizione e durata della commissione

Con riguardo alla composizione della commissione regionale, si propone che sia composta da tre esperti, e si individua nell’Università degli Studi di Padova l’istituzione scientifica indipendente che dovrà indicare un componente, mentre spetta all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali designare un altro componente. A tal fine, il Direttore generale dell’Area Sanità e Sociale dovrà acquisire dalle suddette istituzioni, per ogni avviso, le designazioni formali degli esperti. Il terzo componente, di designazione regionale, sarà indicato nel Decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina della commissione.

La commissione non comporta oneri a carico del bilancio regionale e resta in carica per il tempo necessario alla formazione della rosa di candidati da proporre al Presidente della Giunta regionale e all’espletamento delle attività connesse e consequenziali.

Valutazione dei candidati

Nell’esame dei titoli posseduti, la commissione dovrà valutare l’aderenza del candidato rispetto al profilo dello specifico incarico da attribuire, definito nell’avviso pubblico di selezione.

All’esito positivo della valutazione dei titoli, i candidati saranno sottoposti a colloquio individuale, finalizzato ad accertare le capacità relazionali, di analisi e di sintesi, di problem solving e organizzative con riferimento all’incarico da attribuire.

Nella valutazione dei candidati, la commissione dovrà altresì tenere conto di eventuali provvedimenti di accertamento delle violazioni degli obblighi in materia di trasparenza.

Formazione della rosa di candidati

All’esito della selezione la commissione redige una rosa di candidati, in ordine alfabetico e che non costituisce una graduatoria, da proporre al Presidente della Giunta regionale. Ciascun nominativo inserito nella rosa sarà accompagnato da un giudizio sintetico formulato dalla commissione.

Nella rosa proposta al Presidente della Giunta regionale per ciascuna azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera o ente del servizio sanitario regionale  non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda o ente.

Conferimento dell’incarico

Il Presidente della Giunta regionale conferisce l’incarico di direttore generale, con decreto motivato, sulla base di una valutazione dei requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da ricoprire. Ai sensi dell’art. 13, comma 8 bis, della legge regionale n. 56 del 1994, l’età anagrafica del direttore generale non può essere superiore ai sessantacinque anni al momento della nomina.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.lgs 171/2016, il decreto del Presidente della Giunta regionale di conferimento dell’incarico a direttore generale di azienda o ente del Servizio sanitario regionale dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto nonché sul sito internet della Regione del Veneto e dell’azienda o ente interessati, unitamente alla rosa degli idonei alla nomina e ai curricula del nominato e degli altri candidati.

Inoltre, ai sensi del medesimo articolo 2, comma 2, la durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico, ovvero, nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico, si procede alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui alla presente deliberazione. La nuova nomina, in caso di decadenza e di mancata conferma, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

Vista la legge regionale 14 settembre 1994, n. 56

Vista la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 9 del 12 gennaio 2016

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1771 del 2 novembre 2016

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 2112 del 23 dicembre 2016

Vista la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
  1. di prendere atto, a seguito della pubblicazione dell’elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale di azienda ed ente del Servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs 171/2016, della decadenza dell’elenco di candidati idonei alla nomina di direttore generale approvato ai sensi dell’articolo 3bis del d.lgs n. 502/1992;
  1. di definire , in via generale, la procedura per l’attribuzione di incarico di direttore generale di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale con la previsione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.lgs 171/2016, della pubblicazione di un avviso pubblico di selezione per la manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell’elenco nazionale di idonei, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, nonché sul sito internet della Regione del Veneto;
  1. di stabilire che nell’avviso pubblico di selezione è definito il profilo dello specifico incarico da attribuire in relazione alle caratteristiche dell’azienda o ente presso cui dovrà essere svolto;
  1. di definire che la commissione per la valutazione dei candidati, che sarà nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sarà composta da tre esperti;
  1. di individuare nell’Università degli Studi di Padova l’istituzione scientifica indipendente che dovrà indicare un componente, mentre spetta all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali designare un altro componente;
  1. di incaricare il Direttore generale dell’Area Sanità e Sociale di acquisire, per ogni avviso, dalle istituzioni di cui al punto 6) le designazioni formali dei due esperti;
  1. di stabilire che il terzo componente della commissione, di designazione regionale, sarà indicato nel Decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina della commissione stessa;
  1. di stabilire che, nell’esame dei titoli posseduti, la commissione dovrà valutare l’aderenza del candidato rispetto al profilo dello specifico incarico da attribuire, definito nell’avviso pubblico di selezione;
  1.  di stabilire che, all’esito positivo della valutazione dei titoli, i candidati saranno sottoposti a colloquio individuale, finalizzato ad accertare le capacità relazionali, di analisi e di sintesi, di problem solving e organizzative con riferimento all’incarico da attribuire;
  1. di stabilire che nella valutazione dei candidati la commissione dovrà altresì tenere conto di eventuali provvedimenti di accertamento delle violazioni degli obblighi in materia di trasparenza;
  1.  di stabilire all’esito della selezione la commissione redige una rosa di candidati, in ordine alfabetico e che non costituisce una graduatoria, da proporre al Presidente della Giunta regionale, e che ciascun nominativo inserito nella rosa sarà accompagnato da un giudizio sintetico formulato dalla commissione;
  1. di stabilire che nella rosa proposta al Presidente della Giunta regionale per ciascuna azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera o ente del servizio sanitario regionale non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda  o ente;
  1.  di stabilire che il Presidente della Giunta regionale conferirà l’incarico di direttore generale, con decreto motivato, sulla base di una valutazione dei requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da ricoprire. Ai sensi dell’art. 13, comma 8 bis, della legge regionale n. 56 del 1994, l’età anagrafica del direttore generale non può essere superiore ai sessantacinque anni al momento della nomina;
  1.  di stabilire che la commissione resta in carica per il tempo necessario alla formazione della rosa di candidati da proporre al Presidente della Giunta regionale e all’espletamento delle attività connesse e consequenziali;
  1.  di stabilire che il decreto del Presidente della Giunta regionale di conferimento dell’incarico a direttore generale di azienda o ente del Servizio sanitario regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto nonché sul sito internet della Regione del Veneto e dell’azienda o ente interessati, unitamente alla rosa degli idonei alla nomina e ai curricula del nominato e degli altri candidati;
  1.  di stabilire che la durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico, ovvero, nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico, si procede alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui alla presente deliberazione. La nuova nomina, in caso di decadenza e di mancata conferma, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale;
  1.  di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  1.  di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

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