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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 37 del 17 aprile 2018


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 325 del 21 marzo 2018

Sanità. Aree della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale tecnica e amministrativa. Disciplina per l'utilizzo nell'anno 2018 dell'istituto dell'acquisto di prestazioni aggiuntive ex articolo 55, comma 2, dei CC.CC.NN.LL. delle medesime aree, stipulati l'8.06.2000.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si intende assicurare per l’anno 2018 la possibilità per le aziende sanitarie di effettuare nuove assunzioni ovvero di acquisire dai propri dirigenti medici, veterinari e sanitari prestazioni aggiuntive volte a rispettare le liste di attesa ed a far fronte alle insufficienze degli organici.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L’articolo 55, comma 2, dei CC.CC.NN.LL. delle aree della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, stipulati l’8 giugno 2000, integrato dall’articolo 14, comma 6, dei CC.CC.NN.LL delle medesime aree del 3 novembre 2005, consente alle aziende sanitarie, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività ordinaria, di richiedere prestazioni aggiuntive ai propri dirigenti medici, veterinari e sanitari, remunerate nella misura di € 60 orari lordi.

L’istituto di cui trattasi è stato disciplinato, relativamente al triennio 2006-2008, dai protocolli d’intesa sottoscritti l’1 giugno 2006 dall’Assessore alle Politiche Sanitarie e dalle OO.SS. della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa (di seguito indicate con l’acronimo SPTA), approvati con D.G.R. n. 2464 dell’1 agosto 2006.

Tale disciplina è stata confermata, per gli anni successivi, dalle DD.GG.RR. nn. 1667 e 1668 del 9 giugno 2009, dalla D.G.R. n. 2359 del 29 dicembre 2011, dalla D.G.R. n. 2725 del 24 dicembre 2012, dalla D.G.R. n. 2588 del 20 dicembre 2013, dalla D.G.R. n. 2713 del 29 dicembre 2014, dalla D.G.R. n. 1882 del 23 dicembre 2015 e da ultimo dalla D.G.R. n. 85 del 31 gennaio 2017.

Con disposizioni operative emanate, dapprima dalla Segreteria Regionale per la Sanità e poi dall’Area Sanità e Sociale, è stato inoltre introdotto un puntuale sistema di monitoraggio dell’istituto in parola, per l’utilizzo del quale le aziende del SSR hanno avuto complessivamente a disposizione risorse pari a quelle spese nel 2005, detratte quelle eventualmente già destinate ad assunzioni.

Allo scopo di utilizzare l’ istituto anche per l’anno 2018, i competenti uffici dell’Area Sanità e Sociale nel corso di una riunione tenutasi il 22 febbraio u.s. hanno avviato un confronto con le rappresentanze regionali delle Organizzazioni sindacali della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza SPTA, convenendo di rivedere i criteri di distribuzione tra gli enti del SSR delle risorse relative all’istituto in parola e di costituire un apposito organismo tecnico che possa formulare proposte in merito. Tuttavia, considerati, da un lato, i tempi necessari per pervenire alla definizione di tali criteri, e dall’altro la necessità per le aziende di avere certezza circa il quantum delle risorse utilizzabili in funzione della programmazione delle attività, si è concordato che le nuove regole potranno valere solo con decorrenza dall’anno 2019 e che per l’anno 2018 potrà essere prorogata la disciplina regionale vigente, senza necessità della stipula di nuovi protocolli.

Con il presente atto si autorizza, pertanto, anche per l’anno 2018, il ricorso da parte delle aziende ULSS, ospedaliere e dell’Istituto Oncologico Veneto, alle predette prestazioni per consentire, così come negli anni precedenti:

  • il rispetto delle liste di attesa;
  • la remunerazione delle guardie notturne ai sensi dell’articolo 18 dei CC.CC.NN.LL. del 3 novembre 2005;
  • di far fronte ad effettive insufficienze degli organici nelle discipline carenti sul mercato per le quali l’Azienda/Istituto nell’ultimo triennio ha indetto normali procedure di reclutamento andate deserte.

Anche per l’anno 2018 quota parte delle risorse che finanziano l’istituto potrà essere utilizzata, previa autorizzazione dell’Area Sanità e Sociale, per disporre assunzioni a tempo indeterminato o determinato nell’ambito delle dotazioni organiche e senza incremento dei fondi contrattuali.

Si precisa che il ricorso a contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato deve considerarsi prioritario. Eventuali assunzioni a tempo indeterminato saranno ulteriori rispetto a quelle per turn over e potranno essere disposte laddove le esigenze assistenziali che si intendono soddisfare hanno carattere permanente anche in relazione alle problematiche derivanti dall’applicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui all’articolo 14 della L. 30.10.2014, n. 161.

Per tutto l’anno 2018 l’acquisto di prestazioni potrà essere disposto nei limiti delle risorse a disposizione per l’anno 2017, dedotti gli importi utilizzati per le assunzioni a tempo indeterminato, previa adozione di piani delle attività che dovranno essere approvati dall’Area Sanità e Sociale.

Si ribadisce altresì che le risorse in argomento, come per l’anno 2017, potranno essere utilizzate anche per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive e per nuove assunzioni finalizzate a garantire i servizi ambulatoriali per l’utenza esterna e l’utilizzo della apparecchiature diagnostiche nei giorni e negli orari stabiliti dall’articolo 38, comma 13, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30. 

Le modalità operative per l’utilizzo delle risorse da parte delle aziende, sia in funzione dell’acquisto di prestazioni, che dell’assunzione di personale a tempo determinato ed indeterminato, saranno definite dal Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale nel rispetto dello disposizioni contenute nella presente deliberazione.

Si dà atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

  • VISTO l’articolo 38, comma 13 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30;
  • VISTA la D.G.R. n. 2464 del 1 agosto 2006;
  • VISTE le DD.GG.RR. nn. 1667 e 1668 del 9 giugno 2009;
  • VISTA la D.G.R. n. 2359 del 29 dicembre 2011;
  • VISTA la D.G.R. n. 2725 del 24 dicembre 2012;
  • VISTA la D.G.R. n. 2588 del 20 dicembre 2013;
  • VISTA la D.G.R. n. 2713 del 29 dicembre 2014;
  • VISTA la D.G.R. n. 1882 del 23 dicembre 2015:
  • VISTA la D.G.R. n. 85 del 31gennaio 2017:
  • VISTO l’art. 55, comma 2, dei CC.CC.NN.LL delle aree della Dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza  SPTA dell’8 giugno 2000, integrato dall’articolo 14, comma 6, dei CC.CC.NN.LL. delle medesime aree del 3 novembre 2005;
  • VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
     
  2. di prorogare per l’anno 2018 la vigente disciplina regionale in materia di acquisto di prestazioni ex articolo 55, comma 2, dei CC.CC.NN.LL. delle aree della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, stipulati l’8.06.2000;
     
  3. di stabilire che l’acquisto di prestazioni potrà essere disposto nei limiti delle risorse a disposizione per l’anno 2017, dedotti gli importi utilizzati per le assunzioni tempo indeterminato, previa adozione di piani delle attività che dovranno essere approvati dall’Area Sanità e Sociale;
     
  4. di stabilire che le risorse di cui al punto 3  dovranno essere utilizzate, in via prioritaria, per effettuare assunzioni a tempo indeterminato e determinato, previa autorizzazione dell’Area sanità e Sociale, nell’ambito delle dotazioni organiche e senza incremento dei fondi contrattuali;
     
  5. di precisare che eventuali assunzioni a tempo indeterminato saranno ulteriori rispetto a quelle per turn over e potranno essere disposte laddove le esigenze assistenziali che si intendono soddisfare hanno carattere permanente anche in relazione alle problematiche derivanti dall’applicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui all’articolo 14 della L. 30.10.2014, n. 161;
     
  6. di demandare al Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale la definizione delle modalità operative per l’utilizzo delle risorse da parte delle aziende del SSR nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
     
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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