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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 20 febbraio 2018
Assegnazione delle risorse per gli anni 2017 e 2018 ai Consultori Familiari Socio Educativi ex L.R. n. 28/1977 e modifica alla DGR n. 1349 del 22 agosto 2017 ad oggetto "Approvazione dei requisiti per l'unità di offerta Consultorio Familiare Socio Educativo: integrazione all'All. B della DGR n. 84 del 6 marzo 2007 (L.R. 16 agosto 2002, n. 22)."
Con il presente atto si individuano le risorse da assegnare per gli anni 2017 (sulla base dei dati dell’attività 2016) e 2018 (sulla base dei dati dell’attività 2017) ai Consultori Familiari Socio Educativi e si provvede a modificare parzialmente un requisito minimo specifico già individuato con la Delibera di Giunta Regionale n. 1349/2017, relativamente agli standard minimi per l’unità d’offerta Consultorio Familiare Socio Educativo.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, allo scopo di realizzare il servizio di consulenza e di assistenza al singolo, alla coppia ed alla famiglia, in atto o in via di formazione, secondo le finalità indicate nell’art. 1 della Legge 29 luglio 1975 n. 405, ha disciplinato l’istituzione dei Consultori Familiari Pubblici e Privati nel proprio territorio, con la Legge Regionale 28 marzo 1977, n. 28.
La medesima Legge ha disposto l’assegnazione di contributi ai Consultori Familiari Privati riconosciuti che non perseguano fini di lucro e che assicurino la gratuità delle prestazioni.
La Legge Regionale 20 luglio 1989, n. 22 ha determinato l’ammontare massimo del contributo annuale per ogni singolo Consultorio Privato riconosciuto, rideterminato in Lire 24 milioni, pari ad Euro 12.394,97, con l’art. 78 della L.R. 3/98 (Legge Finanziaria regionale per l’anno 1998). Per accedere a tale contributo gli enti gestori devono far pervenire ai competenti uffici regionali i dati e le informazioni richiesti sulla gestione e sulle modalità di attuazione dei rispettivi servizi.
Il provvedimento regionale n. 1349 del 22 agosto 2017 ha approvato i requisiti per una nuova unità di offerta denominata Consultorio Familiare Socio Educativo che va ad integrare l'Allegato B della DGR n. 84/2007, contenente le unità di offerta non soggette ad autorizzazione all'esercizio ma che entrano a far parte del sistema dei servizi resi in quanto previsti dal Piano socio-sanitario regionale, per i quali l'erogazione del servizio è soggetta all'obbligo di comunicazione di avvio dell'attività, da presentare al Comune dove hanno sede, e per conoscenza alla Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali, dando evidenza al momento della comunicazione d’avvio del possesso dei requisiti di cui all’Allegato A del medesimo provvedimento.
Il Decreto Dirigenziale n.1 del 18 gennaio 2018 ha approvato l’elenco regionale dei 26 Consultori Familiari Socio Educativi della Regione del Veneto ex DGR n. 1349 del 22 agosto 2017;
Il Decreto 23 novembre 2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato la ripartizione delle risorse finanziarie afferenti il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) per l’anno 2017, destinando la somma pari ad € 20.495.279,53, di cui € 4.807.279,53 a valere sul FNPS ed € 15.688.000,00 sul Fondo Povertà.
Il citato Decreto, all’art. 3, comma 1, specifica che le Regioni si impegnano a programmare gli impieghi delle risorse loro destinate per le aree di utenza, secondo i Macro-livelli e gli obiettivi indicati nell’Allegato 1.
Con il presente atto, si intende porre il focus sull’impegno a sviluppare azioni inerenti il Macro livello n. 1 denominato “Servizi per l’accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale”, proponendo l’assegnazione del contributo per gli anni 2017 e 2018 ex L.R. n. 28/1977 a favore dei 26 Consultori Familiari Socio Educativi, per le attività di promozione/prevenzione e di sostegno da garantire alle persone e alle famiglie, in un’ottica di collaborazione ed integrazione con i servizi socio-sanitari e privati del territorio.
Pertanto, con il presente atto, si propone di destinare la somma complessiva di € 644.538.44 per l’anno 2017 e per l’anno 2018 a favore dei 26 Consultori Familiari Socio Educativi suddetti.
Tale contributo sarà riconosciuto ai Consultori risultati in regola con quanto previsto dalla legge e subordinatamente alla presenza di documenti di rendicontazione delle spese e dei dati di attività relativi agli anni 2016 e 2017, assicurando il rimborso delle spese sostenute al netto delle entrate, sino ad una concorrenza massima di € 12.394,97 ex LL.RR. nn. 28/1977, 22/1989 e 3/1998. A tal fine si incarica il Direttore della struttura competente ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti in attuazione del presente provvedimento, compresi gli impegni di spesa.
Come già sopra indicato il provvedimento regionale n. 1349 del 22 agosto 2017 ha approvato i requisiti per una nuova unità di offerta denominata Consultorio Familiare Socio Educativo che va ad integrare l'Allegato B della DGR n. 84/2007, successivamente in data 29 settembre 2017, è pervenuto da parte dell’Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari - A.I.C.C. e F. di Faenza (RA) un rilievo circa la figura del Consulente Familiare, non prevista all’interno dell’Allegato A della DGR n. 1349/2017, quale componente dell’Equipe operante nella unità d’offerta Consultorio Familiare Socio Educativo.
Tale richiesta è stata affrontata e discussa dal Gruppo di Lavoro rappresentativo delle strutture in argomento, già istituito con DDR n. 123 del 20 ottobre 2017 per l’individuazione degli standard minimi di cui all’Allegato A del summenzionato provvedimento regionale n. 1349/2017. Nell’incontro dell’11 gennaio 2018, tale Gruppo di Lavoro, visionato il materiale inviato dalla suddetta A.I.C.C. e F. in data 23 dicembre 2017 e vista la normativa vigente (D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 206 e L. 14 gennaio 2013, n. 4) ha proposto di prevedere la figura del Consulente Familiare all’interno dell’Equipe quale terza figura professionale da individuare in ragione dei bisogni dell’utenza.
Pertanto l’allegato A della DGR n. 1349/2017, pag. 3, Requisiti Minimi Specifici, 3° capoverso è così sostituito:
“Il Consultorio Familiare Socio-Educativo deve essere dotato di un gruppo di lavoro operante in equipe e composto da almeno tre operatori, due dei quali scelti tra psicologo (e/o psicoterapeuta), assistente sociale e educatore professionale e il terzo da una figura professionale tra le seguenti sottoelencate, sulla base dei bisogni dell’utenza:
Inoltre, il gruppo di lavoro può essere integrato da ostetrica o infermiere o assistente sanitaria o ginecologo per le attività di educazione socio sanitaria.
Le figure professionali devono essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente.”
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la Legge n. 405/1975;
Viste le LL.RR. nn. 28/1977, 25/1984 e 3/1998;
Vista la L.R. n. 11/2001 art.133;
Vista la L.R. n. 22/2002;
Viste le DGR n. 2501/2004, n 84/2007, n. 2067/2007;
Vista la DGR n. 1349/2017;
Visto il D. Lgs. 6 novembre 2017, n. 206 “ Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.”
Vista la Legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate.";
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2017;
Vista la L.R. n. 47 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione 2018-2020”;
delibera
Inoltre, il gruppo di lavoro può essere integrato da ostetrica o infermiere o assistente sanitaria o ginecologo per le attività di educazione socio sanitaria. Le figure professionali devono essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente.”;
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