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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 20 del 27 febbraio 2018


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 161 del 16 febbraio 2018

Anagrafe regionale delle Locazioni Turistiche. Definizione di nuove procedure telematiche per la Comunicazione di Locazioni Turistiche e per la gestione dei dati relativi agli alloggi, tramite il Sistema Informativo Regionale del Turismo (SIRT). Legge Regionale 14 giugno 2013, n. 11, articoli 13 e 27 bis.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento nell’ambito del processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, si definiscono procedure per rendere disponibile una modalità telematica per la compilazione delle comunicazioni di locazione turistica, perseguendo altresì l’obiettivo di ridurre l’attività di registrazione manuale dei dati che compongono l’anagrafe regionale delle strutture ricettive da parte degli uffici presso la Città Metropolitana di Venezia e presso le Province.

L'Assessore Federico Caner di concerto con il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Le locazioni turistiche sono gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e sono strutture ricettive alle quali si applicano solo le disposizioni di cui all’art. 27 bis della Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, al fine della conoscenza dell’offerta turistica regionale; in particolare, le locazioni turistiche sono strutture ricettive senza prestazioni di servizi, non aperte al pubblico, né soggette a classificazione, che assicurano esclusivamente:

  • la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas ed eventuale climatizzazione;
  • manutenzione dell’alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorate;
  • pulizia dell’alloggio e, se richiesto, fornitura di biancheria, anche del bagno, entrambi esclusivamente ad ogni cambio dell’ospite.

L’articolo 27 bis della L.R. n. 11/2013 stabilisce che coloro che intendono locare alloggi esclusivamente per finalità turistiche sono obbligati a comunicare alla Città metropolitana di Venezia o alla Provincia di competenza, secondo le procedure definite dalla Giunta regionale, dati di interesse turistico:

  1. la localizzazione dell’alloggio, il numero di camere e di posti letto, nonché il periodo durante il quale intendono locare l’alloggio;
  2. gli arrivi e le presenze turistiche, raggruppati per provenienza.  
  • In attuazione dell’articolo 27 bis della L.R. n. 11/2013, la Giunta regionale, con DGR del 13 luglio 2015, n. 881, ha approvato in via sperimentale le prime disposizioni procedurali per la comunicazione dei dati dei soggetti e degli alloggi offerti in locazione turistica; tale provvedimento ha inoltre disposto che i dati turistici vengano comunicati mediante:
  • la registrazione dei soggetti e degli alloggi nell’Anagrafe regionale, specificando il periodo di locazione, il numero di camere e di posti letto; tale registrazione è effettuata dalla Città Metropolitana di Venezia o dalla Provincia competente per territorio a cui è stata inviata la comunicazione di locazione turistica;
  • la comunicazione in via informatica dei dati degli arrivi e delle presenze turistiche, aggregati per Paese di provenienza a fini statistici; per tale adempimento i locatori vengono accreditati nel sistema informatico regionale e abilitati all’utilizzo della procedura dedicata alla rilevazione.

La D.G.R. n. 881/2015 ha inoltre precisato che è tenuto ai suddetti obblighi di comunicazione qualunque soggetto che concede in locazione uno o più alloggi ai turisti, anche quando il locatore agisce come mandatario, come ad esempio le agenzie immobiliari, le immobiliari turistiche e le associazioni di categoria.

Il relativo modello regionale di comunicazione di locazione turistica, contenente i dati identificativi del titolare e dell’alloggio, è stato approvato con Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo del 31 agosto 2016, n. 53; per i soggetti che non svolgono attività imprenditoriale tale modello attualmente è disponibile solo in forma cartacea, mentre è attualmente disponibile la modalità informatizzata per i soli soggetti imprenditoriali che utilizzano il portale SUAP (Sportello Unico Attività Produttive); questa modalità non prevede però la memorizzazione diretta dei dati di locazione nella banca dati regionale.

A seguito della trasmissione della comunicazione di locazione turistica, attualmente i relativi dati anagrafici vengono registrati manualmente nell’Anagrafe regionale dal competente ufficio della Città Metropolitana di Venezia o della Provincia di riferimento; il locatore turistico, qualora non risulti già accreditato, riceve quindi le credenziali per l’accesso alla procedura regionale dedicata alla rilevazione statistica ISTAT.

Al riguardo, si ricorda che le tre finalità del Sistema Informativo Regionale Turistico (SIRT), come definite dall’articolo 13 della L.R. n. 11/2013 sono:

  1. la conoscenza del sistema turistico veneto, anche sotto i profili dell’offerta, della domanda, dei flussi e dell’impatto del turismo sull’economia regionale;
  2. il sostegno dell’attività regionale di pianificazione, indirizzo, controllo e valutazione ed al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo regionale;
  3. il supporto dell’attività amministrativa regionale e provinciale.

Per conseguire le suddette finalità di interesse pubblico, risulta evidente la necessità che le banche dati del settore turismo siano costantemente e rapidamente aggiornate.

Si evidenzia che attualmente sono già registrate in Anagrafe regionale, alcune migliaia di posizioni di titolari di locazioni turistiche, che totalizzano oltre 20.000 singoli appartamenti offerti in locazione; inoltre, poiché tali numeri attualmente sono comunque in crescita e sono frequenti le comunicazioni di variazione e le comunicazioni di chiusura, stagionali o definitive, è necessario intervenire manualmente su moltissime posizioni anagrafiche, con rilevanti carichi di lavoro per gli uffici, in particolare della Città Metropolitana di Venezia.

Si ritiene, pertanto, necessario e urgente rendere disponibile una procedura informatizzata dedicata agli adempimenti di comunicazione di locazione turistica, in conformità al principio di incentivazione dell'uso della telematica nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i privati, di cui all'articolo 3 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241; perseguendo altresì una strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione con l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005,  n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

Per rendere disponibile una modalità alternativa all’attuale modulo cartaceo si propone quindi di avviare la definizione di una nuova procedura telematica che consentirà:

  1. ai soggetti interessati di comunicare i dati previsti per la locazione turistica compilando un modulo on line conforme ai contenuti del modulo cartaceo, ottenendo un documento in formato file PDF, utile per l’inoltro formale della comunicazione di locazione turistica;
  2. ai competenti uffici della Città metropolitana di Venezia e delle Province, di ridurre le tempistiche di registrazione dei dati delle locazioni nell’anagrafe regionale.

Si precisa inoltre che i soggetti iscritti al registro delle imprese continueranno ad utilizzare le procedure SUAP per la comunicazione di locazione turistica; mentre per la compilazione e/o l’aggiornamento dell’elenco degli alloggi avranno la possibilità di utilizzare la nuova procedura on line e ottenere un documento in formato digitale (elenco alloggi in formato file PDF) da utilizzare allo Sportello Unico.

Le procedure telematiche di cui trattasi si affiancheranno alle modalità esistenti che prevedono la possibilità di invio dei dati previsti dalla comunicazione di locazione turistica anche su supporto cartaceo.

Con nota del 17 luglio 2017, prot. 293403, la Direzione Turismo, ha provveduto ad informare la Direzione ICT e Agenda Digitale della specifica esigenza di adeguamento del Sistema Informativo del Turismo, specificando sinteticamente le funzionalità da prevedere nella procedura informatica dedicata.

Con nota del 29 novembre 2017, prot. n. 0500724, la Direzione ICT e Agenda Digitale ha espresso parere positivo alla richiesta di attivare una modalità telematica per la registrazione diretta da parte degli operatori turistici della "comunicazione di locazione turistica", specificando che le spese di aggiornamento rientreranno nella manutenzione evolutiva delle procedure informatiche del settore turistico.

Si propone di incaricare il Direttore della Direzione Turismo, d’intesa con il Direttore della Direzione ICT ed Agenda Digitale, dell’esecuzione del presente provvedimento.

Come indicato nella citata nota del 29 novembre 2017, prot. n. 0500724 , le spese di aggiornamento del software rientrano nella manutenzione delle procedure informatiche di settore, nella gestione diretta effettuata da parte della Direzione ICT e Agenda Digitale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l'articolo 1, comma 2, lettera c) della  Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;

VISTA la Legge Regionale 14 giugno 2013, n. 11 ed in particolare gli articoli 13 e 27 bis;

VISTO l’articolo 2,  comma 2, della legge regionale  31 dicembre 2012, n. 54 ;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2015, n. 881;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo 31 agosto 2016, n. 53;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima.

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte necessaria ed integrante del presente provvedimento;

2. di approvare, per i motivi citati in premessa, l’avvio della definizione di nuove procedure telematiche nel Sistema Informativo Regionale del Turismo (SIRT) per mettere a disposizione dei locatori turistici una modalità on line da utilizzare per la compilazione del modulo di comunicazione di locazione turistica e delle successive eventuali modifiche e di dare atto che a regime la procedura consentirà di sostituire integralmente l’utilizzo dell’attuale modulo cartaceo;

3. di dare atto che quando saranno disponibili le suddette procedure per la compilazione della comunicazione di locazione on-line, i locatori turistici iscritti al registro delle imprese, continueranno ad utilizzare le procedure SUAP per la comunicazione di locazione turistica, mentre per la compilazione o l’aggiornamento del proprio elenco alloggi, avranno la disponibilità della nuova procedura on line per ottenere il modulo in formato digitale (file PDF) da utilizzare allo Sportello Unico;

4. di incaricare il Direttore della Direzione regionale Turismo, d’intesa con il Direttore della Direzione regionale ICT ed Agenda Digitale, ciascuno per la parte di propria competenza, dell’esecuzione del presente provvedimento;

5. di dare atto che le spese di aggiornamento del software rientrano nella manutenzione delle procedure informatiche di settore, nella gestione diretta effettuata da parte della Direzione ICT e Agenda Digitale;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori spese a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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