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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 153 del 16 febbraio 2018
D.G.R. n. 1502/2011 - Aggiornamento delle Linee Guida e approvazione dei requisiti per l'apertura e il funzionamento delle unità d'offerta rivolte alla prima infanzia 0 - 3 anni denominate "Nidi in Famiglia" nella Regione del Veneto (L.R. 23 aprile 1990 n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"; D.G.R. n. 674 del 18 marzo 2008; D.G.R. n. 1502 del 20 settembre 2011; D.G.R. n. 2202 del 23 dicembre 2016).
con il presente provvedimento si intendono approvare i requisiti per l’apertura e il funzionamento delle unità d’offerta rivolte alla prima infanzia 0 – 3 anni denominate “Nidi in Famiglia” nella Regione del Veneto ad integrazione dell’Allegato B alla D.G.R. n. 84 del 16 gennaio 2007 (L.R. 16 agosto 2002, n. 22).
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, con Legge Regionale 23 aprile 1990 n. 32 ha promosso e sostenuto servizi innovativi dedicati alla prima infanzia 0 – 3 anni delineando all’art. 17 comma 3 il “nido famiglia” come “[…] un servizio finalizzato a valorizzare il ruolo dei genitori all’intervento educativo prevedendone il corretto coinvolgimento nella conduzione e nella gestione del servizio […]”. Tale previsione ha permesso di creare e rafforzare un sistema qualificato di servizi dedicati alla prima infanzia rispondente al successivo modello previsto dal dettato normativo della Legge 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” la quale:
Tale previsione ha portato la Regione del Veneto ad attivare progetti al fine di sperimentare, a livello locale, nuove iniziative rivolte alle famiglie, alla genitorialità e ai minori, con lo scopo di individuare un modello originale di “Nido in Famiglia” precisandone i requisiti e le modalità di funzionamento e focalizzando l’obiettivo sulla qualità dell’erogazione del servizio medesimo (D.G.R. n. 674 del 18 marzo 2008; D.G.R. n. 4252 del 31 dicembre 2008;)
Con deliberazione n. 1502 del 20 settembre 2011, la Regione del Veneto, ha approvato le “Linee guida per il servizio Nido in Famiglia della Regione del Veneto”, atto di indirizzo e di organizzazione dei “Nidi in Famiglia”, a cui ha succeduto la deliberazione n. 2202 del 23 dicembre 2016 con la quale è stato attivato un programma volto a consolidare la tipologia di tali unità d’offerta in sintonia con i servizi alla prima infanzia presenti nel territorio.
La Regione del Veneto con Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002, ha stabilito le procedure di autorizzazione e accreditamento delle strutture socio-sanitarie e sociali, nella fattispecie quelle relative ai servizi alla prima infanzia, cioè il percorso per migliorare, con i nuovi requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti, l'efficienza, l'efficacia, la sicurezza, l'accessibilità e la fruizione dei servizi medesimi.
I nuovi criteri di autorizzazione all'esercizio e accreditamento sono specificati tramite l'Atto di Giunta Regionale n. 84 del 16 gennaio 2007 il quale, fra le tipologie introdotte dalla normativa del 1990, non prevede più il servizio “Nido Famiglia” di cui all’art. 17 comma 1, lett. b) L.R. n. 32/1990.
La Regione del Veneto ha inteso, in sintonia con la vigente normativa, disciplinare la tipologia di servizio alla prima infanzia svolto presso civile abitazione per un numero ridotto di bambini e con una modalità relazionale-educativa fortemente mutuata da quella "familiare". Pertanto si è reso necessario individuare i requisiti minimi generali e minimi specifici per tipologie di strutture precedentemente prive di apposita disciplina, nonché ad aggiornare alcuni requisiti per renderli maggiormente rispondenti alla normativa nel frattempo intervenuta. Ciò anche in relazione al dettato normativo dell’art. 2, comma 3 lettera c) punto 3 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65, rubricato “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.” che dispone che “i servizi educativi per l’infanzia sono articolati in […]:
3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo[..].
Il servizio “Nido in Famiglia” andrà ad integrare le unità di offerta già inserite nell’Allegato B alla D.G.R. n. 84 del 16 gennaio 2007, contenente le unità di offerta non soggette ad autorizzazione all'esercizio, ma che entrano a far parte del sistema dei servizi resi in quanto previsti dal Piano socio-sanitario regionale, per i quali l'erogazione del servizio è soggetta all'obbligo di comunicazione di avvio dell'attività. Tale comunicazione, da presentare a cura dell’educatore titolare dell’unità di offerta al Comune dove è ubicato il Nido in Famiglia, deve evidenziare il possesso dei requisiti di cui all’Allegato A del presente provvedimento ed essere rinnovata con cadenza annuale, utilizzando il fac-simile di cui all’Allegato B accompagnato dalla dichiarazione di cui all’Allegato C, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento. La comunicazione sopra citata dovrà pervenire al Comune entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. Sarà cura della Regione del Veneto – Direzione competente istituire e aggiornare l’Elenco delle nuove unità d’offerta denominate “Nidi in Famiglia” operanti nella Regione del Veneto entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
delibera
(seguono allegati)
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