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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 8 del 19 gennaio 2018


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2168 del 29 dicembre 2017

Conferma dell'accreditamento istituzionale dei Centri ambulatoriali di riabilitazione e Presidi di Riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, strutture private non residenziali di riabilitazione intensiva classificate BC/4, ex art. 26 della legge n. 833/78, denominati A.G.B.D. Associazione Sindrome di Down Onlus e Fondazione più di un Sogno. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame si procede alla conferma dell’accreditamento istituzionale dei Centri ambulatoriali di riabilitazione e Presidi di Riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali denominati A.G.B.D. Associazione Sindrome di Down Onlus e Fondazione più di un Sogno.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L’art. 26 della L. n. 833 del 23 dicembre 1978 stabilisce che “le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti”.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

L’art. 8-quater D.lgs. 502/1992 e s.m.i. stabilisce che “l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate che ne facciano richiesta subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti”.

L’art. 16, comma 1, lett. b) e lett. d) della L.R. n. 22/2002 e s.m.i. per quanto rileva nella presente sede, stabilisce che l’accreditamento istituzionale è rilasciato subordinatamente alla sussistenza della condizione rappresentata dalla “coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”.

In merito alla disciplina legislativa di fonte statale, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che l’accreditamento non è oggetto di un diritto, posto che il diritto, in presenza dei requisiti per l’accreditamento previsti dalla legge, riguarda solo l’erogazione delle prestazioni sanitarie “in regime per così dire privato”: questo perché “ogni Regione è tenuta a individuare, attraverso la programmazione sanitaria, la quantità di prestazioni erogabili nel rispetto di un tetto massimo di spesa e può accreditare nuove strutture solo se sussiste un effettivo fabbisogno assistenziale” (Cons. Stato, Sez. III, n. 2527/2013).

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L’obiettivo è infatti quello di garantire un’assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e  appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell’accreditamento istituzionale e gli standard relativi all’accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

Considerato l’art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n. 22/2002, si deve procedere alla conferma dell’accreditamento istituzionale delle strutture in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

  1. possesso dell’autorizzazione all’esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
  2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale nota prot. reg. n. 525481 del 15.12.2017;
  3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all’art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la DGR n. 2501/04, e s.m.i.;
  4. verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito della promulgazione della L.R. n. 43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la L.R. n. 32 del 29.11.2001 istitutiva dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto con DGR n. 1145 del 5.7.2013, a dettare disposizioni organizzative nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. n. 22 del 16.8.2002, delegando alle Aziende Sanitarie l’accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l’accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo, le strutture in oggetto hanno presentato domanda di conferma dell’accreditamento istituzionale in qualità di Centri ambulatoriali di riabilitazione e Presidi di Riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, ex art. 26 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978.

Dalla documentazione agli atti risulta che:

  • le strutture sono titolari dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per la quale è stata richiesta la conferma dell’accreditamento istituzionale;
  • con note prot. reg. n. 228539 e n. 228564 del 12.6.2017 la Regione del Veneto ha rilasciato il parere di programmazione sanitaria regionale;
  • con nota prot. reg. n. 525481 del 15.12.2017 è stato rilasciato il parere da parte del Direttore Generale della ULSS 9 Scaligera di programmazione attuativa locale;
  • le strutture richiedenti sono in possesso dei requisiti prescritti per l’accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dalle Aziende U.L.S.S. di competenza;
  • i legali rappresentanti delle strutture istanti, hanno dichiarato l’insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;
  •  nella seduta del 4.12.2017 anche la Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di conferma dell’accreditamento istituzionale dei Centri ambulatoriali di riabilitazione e Presidi di Riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, come da schede soggetti accreditati Allegati A e B.

In ragione di quanto sopra, conclusa l’istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, si propone di confermare l’accreditamento alle strutture - Centri ambulatoriali di riabilitazione e Presidi di Riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali - valutate coerenti con l’art. 16 L.R. n. 22/2002, come da schede soggetti accreditati conformi agli allegati sotto riportati:

  • Allegato A A.G.B.D. Associazione Sindrome di Down Onlus, già accreditato con DGR 2522 del 23.12.2014, con sede operativa a Marzana (VR) via Valpantena n. 116/A;
  • Allegato B Fondazione più di un Sogno, già accreditata con DGR 2523 del 23.12.2014, con sede operativa di  Verona via Agrigento n. 22.

Con L.R. n. 19 del 25.10.2016 nel rispetto dei principi di equità ed universalità, è stata istituita l’Azienda per la razionalizzazione, l’integrazione e l’efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del servizio sanitario regionale, di seguito denominata Azienda Zero, ente del servizio sanitario regionale. La medesima normativa, prevede all'articolo 14 la ridefinizione dell’assetto organizzativo delle Aziende ULSS, mediante azioni di incorporazione e attribuzione di nuove denominazioni alle Aziende U.L.S.S. a decorrere dal 1.1.2017.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.lgs. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421” e s.m.i.;

VISTO l’art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;

VISTO il D.lgs. del 19 giugno 1999, n. 299 “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n. 43 del 23.11.2012 e n. 32 del 29.11.2001;

VISTA la L.R. n. 19 del 25.10.2016 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende U.L.S.S.”;

VISTA la DGR n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell’8 aprile 2008 “L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie”;

VISTA la DGR n. 2201 del 6 novembre 2012: Disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità dell’accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitari private , ai sensi della legge regionale 22/2002;

VISTI   i Decreti del Segretario Regionale per la Sanità n. 37 del 2.5.2013 e n. 82 del 6.8.2013;

VISTA le note prot. reg. n. 228539 e n. 228564 del 12.6.2017 dell’U. O. Strutture intermedie e socio-sanitarie territoriali;

VISTI   i rapporti di verifica delle Aziende U.L.S.S. di competenza, agli atti;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 4.12.2017  prot. reg. n. 525609 del 15.12.2017;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di confermare l’accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, dei Centri ambulatoriali di riabilitazione e Presidi di Riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, valutate coerenti con l’art. 16 L.R. n. 22/2002, come da schede soggetti accreditati conformi agli allegati sotto riportati:
  • Allegato A A.G.B.D. Associazione Sindrome di Down Onlus, già accreditato con DGR 2522 del 23.12.2014, con sede operativa a Marzana (VR) via Valpantena n. 116/A.
  • Allegato B Fondazione più di un Sogno, già accreditata con DGR 2523 del 23.12.2014, con sede operativa di Verona via Agrigento n. 22;
  1. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale;
  2. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all’art. 20 della L.R. n.22/02, l’accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
  3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione Veneto;
  4. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie già stabilite dalla Regione;
  5. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l’altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell’ambito del soggetto giuridico accreditato; ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n. 1314/16; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;
  6. di dare atto che l’Azienda ULSS di riferimento dovrà accertare annualmente e prima dell’eventuale  stipula dell’accordo contrattuale l’insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
  7. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenuta l’adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della l. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
  8. di subordinare l’efficacia dell’accreditamento istituzionale alla conclusione positiva del procedimento di cui alla DGR n. 2201/12 per le strutture che hanno subìto mutamenti organizzativi e giuridici successivamente alla presentazione della domanda di accreditamento;
  9. di notificare il presente atto alle strutture interessate in qualità di Centri ambulatoriali di riabilitazione e Presidi di Riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali e di darne comunicazione alle Aziende U.L.S.S. competenti per territorio;
  10. di incaricare l’ U.O. Accreditamento strutture sanitarie, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, dell’esecuzione del presente atto;
  11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
  12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  13. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

2168_AllegatoA_360368.pdf
2168_AllegatoB_360368.pdf

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