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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 7 del 16 gennaio 2018


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2184 del 29 dicembre 2017

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di un impianto di cogenerazione alimentato a fonte rinnovabile da realizzarsi in Comune di Campolongo Maggiore (VE). Azienda Agricola Berto Nicola di Saonara (PD). D. Lgs. 387/2003; D. Lgs 152/2006; L.R. 11/2001.

Note per la trasparenza

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di un impianto di cogenerazione alimentato a biomassa legnosa della potenza elettrica pari a 195 kW e potenza termica nominale pari a 2.000 kW da realizzarsi in Comune di Campolongo Maggiore (VE).

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L’Azienda Agricola Berto Nicola, con sede legale in Via Giosuè Carducci, 15/a a Saonara (PD), ha presentato domanda ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di un impianto di cogenerazione alimentato a biomassa legnosa della potenza elettrica pari a 195 kW e potenza termica nominale pari a 2.000 kW che verrà realizzato in via Piovega n. 12 a Campolongo Maggiore (VE). Detta istanza è stata assunta al protocollo dell’Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera in data 17.11.2016 col n. 448781.

L’impianto verrà installato all’interno di un nuovo edificio che sorgerà presso lo stabilimento della ditta in un’area urbanisticamente classificata dal Piano Regolatore Generale del Comune di Campolongo Maggiore come Zona Territoriale Omogenea “E2 – Agricola” e identificata catastalmente al Foglio 15, particelle 133, 134 e 349.

Il cogeneratore alimentato a biomassa solida costituita da legno vergine produrrà energia elettrica che verrà ceduta alla rete ed energia termica che attraverso teleriscaldamento sarà a servizio di un’attività florovivaistica, di una ecopiscina, dell’abitazione e del magazzino del proprietario e di un costruendo edificio che sarà adibito ad asilo didattico.

Per il rilascio dell’autorizzazione richiesta, l’art. 269 del D. Lgs 152/2006 prevede l’indizione da parte dell’autorità competente, di una Conferenza di Servizi come disciplinata dall’art. 14 e seguenti della legge n. 241/90.

L’art. 42, comma 2 bis della l.r. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, individua la Giunta regionale quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW.

Le emissioni dell’impianto di cui trattasi rientrano tra quelle normate dalla parte V del D. Lgs 152/2006 per le quali la Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 11.07.2006 ha fornito i primi indirizzi per la corretta applicazione.

In accordo con quanto sopra riportato, con nota protocollo regionale n. 223926 del 8.06.2017 indirizzata a Comune di Campolongo Maggiore, Città Metropolitana di Venezia e Dipartimento ARPAV di Venezia, è stata indetta una Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/1990 per la sopra indicata richiesta di autorizzazione prescrivendo, alle amministrazioni coinvolte nel procedimento, sia il termine del 23.06.2017 per la richiesta di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, sia il termine del 7.08.2017 entro il quale rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Nel corso del procedimento sono state richieste all’Azienda Agricola Berto Nicola:

 - da parte della Regione Veneto – U.O. Tutela dell’Atmosfera – con nota prot. n. 247380 del 23.06.2017, la dichiarazione relativa alla non necessità di valutazione di incidenza conforme all’allegato E della deliberazione della Giunta regionale n. 2299/2014;

- da parte di ARPAV, con nota del 23.06.2017, assunta al protocollo regionale con n. 257715 del 30.06.2017, tra l’altro, delle integrazioni e dei chiarimenti relativamente all’assetto impiantistico, alle modalità di conduzione e gestione dell’impianto, alla valutazione di impatto acustico e alla eventuale realizzazione di impianti di illuminazione esterna.

L’Azienda Agricola Berto Nicola:

- con note assunte al protocollo regionale con n. 303020 del 25.07.2017 e n. 303948 del 25.07.2017, ha trasmesso della documentazione integrativa in risposta alle varie richieste di ARPAV;

- con nota assunta al protocollo regionale n. 311007 del 31.07.2017, ha trasmesso tra l’altro, un’integrazione alla relazione tecnica di progetto.

ARPAV con nota assunta al protocollo regionale con n. 344513 del 9.08.2017, a seguito di quanto trasmesso precedentemente dalla ditta, ha richiesto ulteriori chiarimenti per poter esprimere il proprio parere.

L’Azienda Agricola Berto Nicola con nota assunta al protocollo regionale con n. 394146 del 21.09.2017 ha trasmesso, tra l’altro, delle schede tecniche relative alla caldaia e ad un sistema di filtraggio delle emissioni.

L’ U.O. Tutela dell’Atmosfera con nota prot. n. 426449 del 12.10.2017 ha rinnovato la richiesta di acquisire la documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale, comunicando che doveva essere resa in conformità alla deliberazione di Giunta regionale n. 1400 del 29.08.2017.

ARPAV con nota assunta al protocollo regionale con n. 419426 del 9.10.2017, ha trasmesso il proprio parere con prescrizioni proponendo inoltre che “che entro un anno dall’entrata in esercizio dell’impianto venga effettuata una campagna di misure dell’impatto acustico, accertando il rispetto del valore limite differenziale di immissione, e dei limiti assoluti di emissione e di immissione previsti dalla zonizzazione acustica comunale (o dei limiti di accettabilità previsti dalla normativa vigente qualora tale classificazione non sia disponibile)”.

L’Azienda Agricola Berto Nicola con nota assunta al protocollo regionale con n. 437444 del 19.10.2017 ha trasmesso la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1400 del 29.08.2017.

ARPAV con nota assunta al protocollo regionale con n. 442647 del 24.10.2017, ha trasmesso una revisione del parere precedentemente inviato, nel quale è stata modificata esclusivamente la numerazione delle prescrizioni, confermando il contenuto delle stesse. In particolare, ARPAV afferma che “non si sono rilevati elementi ostativi alla realizzazione dell'impianto con le seguenti proposte prescrittive:

A. Un servizio di reperibilità h 24 comunicato alle autorità (VVF, ARPAV, enti locali) al fine di poter avere facilmente una persona di riferimento in caso di anomalie;

B. Prima dell'avvio siano inviate ad ARPAV evidenze relative alla formazione ricevuta e il successivo piano formativo dei conduttori dell'impianto”;

ed inoltre, in relazione specificatamente alla matrice aria:

“1) Sia comunicato ad ARPAV il minimo tecnico entro 15 gg dall'avvio dell'impianto;

2) Sia implementata una procedura e un registro di controllo della qualità della biomassa in alimentazione;

3) Siano inviate ad ARPAV le analisi elementari annuali della biomassa;

4) Siano formalizzate le modalità di scarico in sicurezza e spegnimento della biomassa in caso di blocco impianto irreversibile. Tale procedura sarà oggetto di formazione dei conducenti l'impianto;

5) Siano condotti dei campionamenti alla messa a regime e annuali alle emissioni al fine di verificare le concentrazioni di Diossine, Furani e PCB diossina simile;

6) Siano condotti dei campionamenti alla messa a regime e annuali alle emissioni al fine di verificare le concentrazioni di Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn;

7) Siano condotti dei campionamenti alla messa a regime, e successivamente annualmente alle emissioni al fine di verificare le concentrazioni di IPA;

8) Siano condotti dei campionamenti alla messa a regime, e successivamente annualmente alle emissioni alfine di verificare le concentrazioni di NOX, CO, COT, SO2, Polveri;

9) Le analisi di cui ai punti 5,6,7,8 sono da effettuarsi con riferimento ai metodi analitici previsti all’indirizzo:

http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/file-e-allegati/AIA-METODI_ANALITICI_laboratori_ARPAV.pdf

Potranno essere utilizzati altri metodi analitici, purché equivalenti ai citati, e preventivamente comunicati ad ARPAV;

10) Gli esiti delle analisi di cui ai punti 5,6,7,8 sono da inviare ad ARRAV;

11) La ditta dovrà mettere in atto accorgimenti impiantistici, gestionali tali da ridurre gli interventi spuri dei sistemi di controllo dell'integrità dei filtri a manica;

12) In sostituzione alla piombatura ARPAV del bypass prevista nella nota protocollo ARPAV n° 344513 del 9/8/2017, sia prevista la registrazione informatica dello stato dello stesso. Tale informazione sia resa disponibile alle autorità competenti con i parametri operativi dell’impianto.

I limiti proposti per gli analiti di cui ai punti 5, 6, e 7 sono i seguenti:

Composto/sostanza

Limite

PCDD/PCDF

0,1 ng I-TEQ/Nm3

IPA

0,01 mg/ Nm3

PCB diossina simili

0,1 ng WHO – TEQ/ Nm3

S Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu. Mn, Ni, V, Sn

0,5 mg/ Nm3

 

Per gli analiti di cui al punto 8 si propongono i limiti dichiarati nella perizia giurata agli atti ovverosia:

Composto/sostanza

Limite  mg/Nm3

CO

300

COT

30

SO2

150

NOx

300

Polveri

10

 

Si propone che i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite siano per quanto applicabili, quelli stabiliti dall’allegato VI della parte V del D.Lgs 152/2016.

Inoltre si propone che le analisi effettuate siano accompagnate dalla stima dell’incertezza, e che per la valutazione di conformità ai VLE in relazione all’incertezza di misura si applichi quanto indicato dall’allegato II del DM 31/1/2005.

13) Se, a seguito di richiesta del proponente, le prime tre analisi degli analiti di cui al punti 5, 6 e 7 si rilevino valori emissivi ampiamente al di sotto dei limiti imposti la periodicità di controllo potrà essere aumentata dalle competenti autorità”.

Da ultima, in relazione alla matrice acqua, ARPAV ha proposto alla Conferenza la seguente prescrizione:

“14) Qualora il proponente intenda scaricare le acque di spurgo (ad esempio non esaustivo, torre evaporativa e condense camino) in “acque bianche” tale scarico dovrà essere preventivamente autorizzato.”

La struttura competente, sulla scorta degli elaborati progettuali indicati nell’Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, ritenuto che gli atti di assenso e le relative condizioni e prescrizioni indicate dall’ARPAV possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza e dato atto altresì che la mancata comunicazione delle proprie determinazioni da parte delle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento, per gli effetti del comma 4 del citato art. 14 bis della legge n. 241/1990 equivale ad assenso, viste le conclusione dell’Istruttoria Tecnica n. 08/2017 del 27.11.2017 con la quale è stata verificata l’effettiva non necessità della Valutazione di incidenza ambientale per l’intervento e vista l’istruttoria espletata dagli uffici regionali completa delle prescrizioni di cui all’Allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, proposte dagli uffici stessi e dall’ARPAV, ritiene conclusa positivamente la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona come sopra indetta e svolta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 241 del 08.06.1990 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 3 aprile 1998 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2166 del 11.07.2006;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1400 del 29.08.2017;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di rilasciare, ai sensi dell’art. 269 del DLgs 152/2006, alla ditta “Azienda Agricola Berto Nicola”, con sede legale in Via Giosuè Carducci, 15/a a Saonara (PD), l’autorizzazione alle emissioni dell’impianto di cogenerazione alimentato a fonte rinnovabile del tipo biomassa legnosa della potenza elettrica pari a 195 kW e potenza termica nominale pari a 2.000 kW da realizzarsi in via Piovega n. 12 a Campolongo Maggiore (VE) conformemente agli elaborati progettuali di cui all’Allegato A al presente atto, nel rispetto delle prescrizioni espresse dalla struttura procedente e dall’ARPAV nel corso della Conferenza di Servizi svoltasi ai sensi dell’art. 14 della l. 241/1990 riportate nell’Allegato B al presente provvedimento;

3. di prescrivere alla ditta di trasmettere annualmente alla Regione del Veneto - Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in esercizio dell’impianto, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6/2017, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile;

4. di incaricare la Direzione Ambiente – U.O. Tutela dell’Atmosfera dell’esecuzione del presente atto;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla “Azienda Agricola Berto Nicola”, al Comune di Campolongo Maggiore (VE), alla Città Metropolitana di Venezia, al Dipartimento ARPAV di Venezia, all’Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

(seguono allegati)

2184_AllegatoA_360358.pdf
2184_AllegatoB_360358.pdf

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