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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 3 del 09 gennaio 2018


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1978 del 06 dicembre 2017

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502". Disposizioni applicative in ordine all'assistenza socio sanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali (art. 33).

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione si provvede a recepire l'art. 33 del DPCM sui nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in ordine all'assistenza socio sanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi menali disponendone l'applicazione dal 1° gennaio 2018.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 (pubblicato nel supplemento n. 15 della G.U. n. 65 del 18 marzo 2017) sono stati approvati i nuovi Livelli Essenziale di Assistenza (LEA), cioè il complesso delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale assicura, attraverso risorse finanziarie pubbliche e/o compartecipazione dell’assistito alla spesa, mediante erogazione delle stesse da parte di strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private accreditate.

Le disposizioni di cui al DPCM del 12 gennaio 2017 sono abrogative di quelle contenute nel previgente DPCM del 29 novembre 2001; tuttavia l’art. 64 del nuovo DPCM “Norme finali e transitorie” demanda a successivi appositi accordi, da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie Autonome su proposta del Ministro della Salute, la definizione dei criteri uniformi per l’individuazione di limiti e modalità di erogazione di alcune prestazioni. La succitata disposizione prevede, inoltre, tempistiche diverse per l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di assistenza specialistica e di alcune disposizioni in materia di assistenza protesica.

La giunta regionale del Veneto con provvedimenti DGR n. 428 del 06 aprile 2017 e n. 1303 del 16 agosto 2017 ha dettato le prime disposizioni per il recepimento del DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.

Il suddetto DPCM disciplina, tra gli altri, i LEA riferiti all’assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali; l'art 33 recita:

Nell’ambito dell’assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi mentali, previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, i trattamenti terapeutico-riabilitativi e i trattamenti socio-riabilitativi, con programmi differenziati per intensità, complessità e durata. I trattamenti includono le prestazioni necessarie ed appropriate, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche nei seguenti ambiti di attività…..omissis….

In relazione al livello di intensità assistenziale, l’assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:

a) Trattamenti terapeutico-riabilitativi ad alta intensità riabilitativa ed elevata tutela sanitaria (carattere intensivo), rivolti a pazienti con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale, anche nella fase della post-acuzie. I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi in accordo con il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell’ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale sanitario e socio sanitario sulle 24 ore;
b) Trattamenti terapeutico-riabilitativi a carattere estensivo, rivolti a pazienti stabilizzati con compromissioni del funzionamento personale e sociale di gravità moderata, che richiedono interventi a media intensità riabilitativa. I trattamenti, della durata massima di 36 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi in accordo con il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell’ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale socio-sanitario sulle 24 ore;
c) Trattamenti socio-riabilitativi, rivolti a pazienti non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, che richiedono interventi a bassa intensità riabilitativa. La durata dei programmi è definita nel Progetto terapeutico riabilitativo individuale…omissis…

I trattamenti residenziali terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti residenziali socio-riabilitativi di cui al comma 2, lettera c) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera. I trattamenti semiresidenziali terapeutico-riabilitativi di cui al comma 3 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale….omissis..

Le strutture di residenzialità e semiresidenzialità psichiatrica attualmente previste nella programmazione regionale sono le seguenti:

  • CTRP - Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta – Modulo ad alta intensità assistenziale
  • CTRP - Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta – Modulo ad intensità assistenziale intermediale
  • CA - Comunità Alloggio modulo estensivo e modulo di base
  • GAP - Gruppo Appartamento Protetto
  • CD centro diurno.

In sede di recepimento dell'Accordo Conferenza Unificata sul documento concernente "Le strutture residenziali psichiatriche" Rep. Atti n. 116/CU del 17 ottobre 2013 , con riferimento all'articolazione delle strutture di residenzialità psichiatrica nella Regione del Veneto, la DGR 2704 del 29 dicembre 2014 ha stabilito le seguenti corrispondenze:

• la Struttura Residenziale Psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere intensivo (SRP1) corrisponde alla Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta (CTRP) di tipo A - ad alta intensità assistenziale;
• la Struttura Residenziale Psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo (SRP2) corrisponde alla Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta (CTRP) di tipo B - ad intensità assistenziale intermedia;
• la Struttura Residenziale Psichiatrica per interventi socioriabilitativi, con differenti livelli di intensità assistenziale (SRP3), corrisponde:

  • alla Comunità Alloggio Estensiva, nella sottotipologia con personale sociosanitario presente nelle 24 ore (SRP3.1);
  • alla Comunità Alloggio di Base, nella sottotipologia con personale sociosanitario presente nelle 12 ore (SRP3.2);
  • al Gruppo Appartamento Protetto (GAP), nella sottotipologia con personale sociosanitario presente per fasce orarie (SRP3.3).

Con il presente provvedimento si intende, pertanto, recepire le disposizioni contenute nell’art. 33 del DPCM sopra richiamato.

Considerata l’attuale quota a carico del servizio sanitario regionale definita nella Regione Veneto dalla DGR n. 3972/2002, al fine di un graduale adeguamento della quota di compartecipazione a giornata in aggiunta alla quota sanitaria stabilita con DGR 494 del 16 aprile 2013, si ritiene di applicare le disposizioni di cui al presente provvedimento a far data dal 1° gennaio 2018.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

delibera

  1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di recepire le disposizioni contenute nell’art. 33 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
  3. di applicare le disposizioni di cui al punto 2. a far data dal 1° gennaio 2018;
  4. di demandare al Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale l’adozione di ulteriori indicazioni applicative di dettaglio rispetto ai necessari adeguamenti delle disposizioni contenute nel presente provvedimento ;
  5. di incaricare l’Unità Organizzativa Salute mentale e sanità penitenziaria afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria dell’esecuzione del presente atto;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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