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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1976 del 06 dicembre 2017
Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e la Magistratura a favore di soggetti sottoposti a giudizio che presentano segni di sofferenza psichica o non imputabili, nell'ambito dell'applicazione della Legge 81/2014.
Con il presente provvedimento si approva lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e la Magistratura a favore di soggetti sottoposti a giudizio che presentano segni di sofferenza psichica o non imputabili, nell’ambito dell’applicazione della Legge 81/2014.
Estremi principali documenti dell’istruttoria: DGR 803 del 6 giugno 2017.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Il DPCM 1° Aprile 2008 prevede il trasferimento dall’Amministrazione Penitenziaria alle Regioni delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria. Il suddetto trasferimento interessa anche gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), come illustrato dalle “Linee di indirizzo per gli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e nelle Casa di Cura e Custodia” di cui all’Allegato C del predetto DPCM.
La legge 17 febbraio 2012 n. 9 di conversione del Decreto Legge 22 dicembre 2011 n. 211, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2012, recante: “Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri” e in particolare l’articolo 3-ter dal titolo “Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari” stabilisce che le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia debbano essere eseguite esclusivamente all’interno di strutture sanitarie prevedendo uno specifico finanziamento per la loro realizzazione e riconversione.
Il decreto legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81 recante “disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari” che dispone modifiche all’art 3 ter del sopra citato decreto legge, prevede, tra l’altro, la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari al 31 marzo 2015.
L’articolo 3 ter del citato decreto legge 211/2011 come modificato, stabilisce che, a far data dalla definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all’interno delle strutture sanitarie denominate Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza – REMS - fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico sul territorio dai Dipartimenti di Salute Mentale.
In tale struttura possono essere ricoverati soltanto pazienti autori di reato affetti da gravi disturbi mentali quali disturbi dello spettro psicotico o depressivi maggiori o disturbi gravi della personalità (Cass., S.U. Pen., 9163/2005), eventualmente in comorbidità con altri disturbi, che si sono espressi sul piano funzionale in reati sintomo e che manifestano un effettivo bisogno di cure psichiatriche a elevata intensità.
Le Regioni e le Province Autonome sono state chiamate pertanto a realizzare nel proprio territorio le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza detentiva (R.E.M.S.), nel rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero della Giustizia del 1 ottobre 2012.
Nella Regione del Veneto in data 20 gennaio 2016 è stata attivata la REMS provvisoria da 16 posti letto presso l’ala est del Centro Sanitario Polifunzionale “Stellini” di Nogara (VR). A far data dal 27 giugno 2016 sono stati attivati ulteriori 20 posti letto. Dal mese di dicembre 2016 sono funzionanti complessivi 40 posti letto della REMS provvisoria/prodromica.
Nell’ambito del percorso di dismissione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, come delineato dalla normativa di settore, la Regione del Veneto ha approvato con DGR n. 1331 del 17 luglio 2012 il progetto presentato dall’Azienda Ulss 21 di Legnago – ora Azienda Ulss 9 Scaligera – concernente l’attivazione di una struttura intermedia di accoglienza per l’inserimento di pazienti internati negli ospedali psichiatrici giudiziari, in collaborazione con l’Associazione Don Girelli, per complessivi 18 posti letto. La suddetta struttura, con sede a Ronco all’Adige (VR), attiva dal mese di settembre 2012, accoglie utenti autori di reato e affetti da forme di patologie psichiatriche stabilizzate e con basso grado di problematicità, provenienti sia dal territorio di residenza su indicazione dei rispettivi DSM che dalla REMS, che godono dei benefici della licenza esperimento o altre forme di benefici previsti dalla normativa in vigore. Inoltre, i pazienti psichiatri autori di reato con riconosciuta pericolosità sociale e misura di sicurezza non detentiva, possono essere inseriti – con adeguati provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria – anche nelle strutture residenziali del territorio della Regione del Veneto afferenti l’area salute mentale, con progetti terapeutico riabilitati personalizzati, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 ter del decreto legge 211/2011. In tale contesto, dal mese di gennaio 2017 è operativo il progetto dell’Azienda Ulss 9 Scaligera finanziato con fondi dedicati alla gestione della REMS di cui alla DGR n. 1966/2016, finalizzato a garantire la gestione di un adeguato turn over delle presenze in REMS, nel rispetto della programmazione dei posti letto, attraverso l’implementazione di un continuo raccordo con i Magistrati di Sorveglianza e di Cognizione. Tale progetto si sostanzia nella figura di un tecnico specialista, psicoterapeuta, le cui funzioni specifiche riguardano l’individuazione di protocolli operativi, integrativi di quelli diagnostico terapeutici, per gli aspetti valutativi connessi e per la verifica del percorso terapeutico, su richiesta del Magistrato.
È fondamentale pertanto che l’uso delle misure di sicurezza sia inquadrato in una cultura primariamente orientata alla cura, attraverso un’azione integrata inserita in un sistema assistenziale a rete, di cui fanno parte REMS e DSM con tutte le strutture a essi afferenti, ma soprattutto operatori della giustizia, della sanità e dei servizi sociali cui è demandata, per deontologia e per legge, la tutela del paziente psichiatrico giudiziario e che devono a tale scopo costruire percorsi comuni di collaborazione e di reciproca comunicazione.
Si è resa necessaria quindi, a poco più di un anno dall’apertura della REMS del Veneto, la stesura di un protocollo di intesa tra le due grandi istituzioni che per definizione si occupano dei pazienti psichiatrici autori di reato: Magistratura e Regione del Veneto attraverso i Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende Ulss.
La DGR n. 803 del 6 giugno 2017 ha dato mandato alla struttura regionale competente di procedere alla definizione del Protocollo di collaborazione con la Magistratura, per la successiva approvazione da parte della Giunta Regionale.
Il Protocollo ha principalmente due funzioni:
Il Protocollo, che si allega al presente provvedimento in Allegato A, ha validità di un anno e sarà tacitamente rinnovato, salvo disdetta formale di una delle Parti almeno tre mesi prima della scadenza. Può essere aggiornato o modificato anche prima di tale scadenza su richiesta di una delle parti. Si compone di tre allegati: elenco dipartimenti di salute mentale e strutture residenziali terapeutico riabilitative; lista cancellerie e uffici giudiziari Veneto; modello quesito peritale per la fase della cognizione penale. Riguardo a quest’ultimo, preme sottolineare che una buona applicazione dei principi ispiratori della legge 81/2014 richiede, tra l’altro, di operare a monte, affrontando alcuni snodi molto problematici. Il principale di questi riguarda la perizia/consulenza psichiatrica, che deve essere radicalmente riformata e ampliata nei suoi contenuti e fini, ad iniziare, appunto da una attenta formulazione dei quesiti peritali che il magistrato pone ai consulenti. Il Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 19 aprile 2017 ha evidenziato che “l’impiego non sempre efficace dei quesiti peritali amplifica il fenomeno dei c.d. cripto-imputabili, ovvero quei soggetti che, pur vivendo l’esperienza del disturbo mentale, non sarebbero da considerare propriamente non imputabili e dovrebbero, eventualmente, soggiacere alla sanzione penale ordinaria per il reato connesso e veder protetto e tutelato il loro bisogno di cure, in sede di esecuzione penale ordinaria”.
Si propone di incaricare il Presidente o suo delegato alla sottoscrizione del Protocollo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
- Visto l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- Visto il DPCM 1° aprile 2008;
- Vista la Legge 17 febbraio 2012 n. 9, art. 3-ter;
- Visto il DM 1° ottobre 2012;
- Vista la Legge 30 maggio 2014 n. 81;
- Vista la DGR n. 2064 del 19 novembre 2013;
- Vista la DGR n. 497 del 4 aprile 2014;
- Vista la DGR n. 803 del 6 giugno 2017;
delibera
(seguono allegati)
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