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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2024 del 06 dicembre 2017
Funzioni di cui al capoverso 4.4.4 "Strutture e attività a supporto della programmazione" dell'allegato A) alla legge regionale 29 giugno 2012 n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012 - 2016": trasferimento di una parte delle attività e del personale non a tempo indeterminato dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale all'Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero dal 1° gennaio 2018.
Con il presente provvedimento si dà atto che dal 1° gennaio 2018 verrà trasferita una parte delle attività e del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato impiegato presso i Coordinamenti regionali e presso il Sistema Epidemiologico Regionale dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale all’Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con legge regionale n. 23 del 29 giugno 2012 è stato approvato il Piano Socio Sanitario Regionale 2012 – 2016, la cui validità è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018 dall’art. 24 della legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016.
Esso rappresenta il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale, anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale, definendo gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria regionale, individuati anche attraverso l’ausilio di strutture di supporto alla programmazione stessa e alle reti cliniche.
In particolare il capoverso 4.4.4 “Strutture e attività a supporto della programmazione” del Piano Socio Sanitario Regionale, di cui all’allegato A) alla legge regionale 29 giugno 2012 n. 23, determina le strutture di supporto, suddividendole dapprima in coordinamenti regionali e programmi regionali, Sistema epidemiologico regionale e Centri specializzati regionali, e individuando poi i singoli coordinamenti e registri come di seguito elencati:
ai quali successivamente, sulla base di quanto previsto al capoverso 4.4.4 “Strutture e attività a supporto della programmazione” dell’allegato A) alla legge regionale 29 giugno 2012 n. 23 (“La Giunta Regionale può istituire con propri provvedimenti Coordinamenti regionali temporanei per seguire particolari attività”), si sono aggiunti:
Il già citato capoverso 4.4.4 dell’allegato A) alla legge regionale n. 23 del 2012 prevede che presso ogni coordinamento la responsabilità della gestione tecnica sia affidata al dirigente della struttura regionale di afferenza e la responsabilità scientifica sia mantenuta in capo ad un coordinatore. Analogamente presso ogni Registro vi è un Responsabile Tecnico. Per questo motivo, con diversi provvedimenti che si sono succeduti negli anni, sono stati nominati i responsabili delle strutture in argomento.
Come noto, la legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19 ha introdotto una serie di norme che hanno notevolmente inciso sull’assetto del Servizio Sanitario Regionale prevedendo, assieme ad altre misure, l’istituzione dell'Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero, individuando all’art. 2, comma 1, le funzioni che spettano ad Azienda Zero, e rimettendo alla Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, la possibilità di attribuire alla predetta Azienda ulteriori funzioni elencate all’art. 2, comma 2.
La Giunta si è avvalsa della facoltà attribuita dalla legge con la Deliberazione n. 733 del 29 maggio 2017, con la quale sono state fornite le linee guida per la predisposizione dell’atto aziendale di Azienda Zero e, per quanto di interesse in questa sede, sono state attribuite ad Azienda Zero proprio le funzioni che al capoverso 4.4.4 “Strutture e attività a supporto della programmazione” dell’allegato A) alla legge regionale 29 giugno 2012 n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012 – 2016” rientravano nelle competenze dei Coordinamenti regionali e del Sistema Epidemiologico Regionale ivi citati, anche con riferimento alla gestione dei relativi registri.
Poiché nella già citata Deliberazione n. 733 del 29 maggio 2017 è stato evidenziato che dall’attribuzione delle funzioni non può discendere direttamente e automaticamente il trasferimento delle singole attività, che invece deve necessariamente avvenire con gradualità ed essere regolamentato con provvedimenti attuativi, che potranno disciplinare la fase transitoria, con il presente provvedimento si dispone che, dal 1° gennaio 2018, vengano trasferite ad Azienda Zero le attività e il personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ad esse dedicato, dei Coordinamenti regionali, che pertanto vengono soppressi, e del Sistema Epidemiologico Regionale, comprensivo del gruppo di supporto di cui alla DGR 2530/2013 e dei relativi registri, che vengono invece mantenuti e trasferiti presso la Unità Operativa Complessa Servizio Epidemiologico Regionale e Registri di Azienda Zero, fatta eccezione per le attività e il personale facenti capo a:
viste le esigenze legate alle attività sanitarie che i citati coordinamenti svolgono (spesso sulle 24 ore). I predetti Coordinamenti e registri manterranno l’attuale sede operativa e l’Area Sanità e Sociale continuerà a svolgere nei loro confronti attività di programmazione, verifica e controllo, nomina dei responsabili fino a diverse determinazioni.
Il personale dei Coordinamenti regionali soppressi, del Sistema Epidemiologico Regionale , comprensivo del gruppo di supporto di cui alla DGR 2530/2013 e dei relativi registri, con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato che verrà trasferito sarà individuato dal Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, sentite le Aziende attualmente titolari dei relativi rapporti.
Si evidenzia come la determinazione in merito al trasferimento del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato discenda dall’applicazione dell’art. 47 della legge 428 del 1990 e dagli Accordi Sindacali ivi previsti, sottoscritti tra le singole Aziende del Servizio Sanitario Regionale, Azienda Zero, le RR.SS.UU. e le OO.SS., nei quali è stato concordato il passaggio dei rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 2112 del c.c. essendo la posizione di lavoro del predetto personale strettamente connessa con le funzioni, anche in ragione dei finanziamenti vincolati alle specifiche attività richieste. Analoga pattuizione è stata convenuta con riferimento ai “collaboratori con contratto di lavoro autonomo o con altre forme” (art. 2558 c.c.). Il trasferimento del personale a tempo indeterminato impiegato presso i Coordinamenti regionali e presso il Sistema Epidemiologico Regionale, invece, avverrà secondo le diverse modalità stabilite nei Protocolli d’intesa tra la Regione Veneto e le rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali del Comparto sanità e delle aree dirigenziali del SSN dell’11 e del 20 luglio 2017, di cui si è preso atto con Deliberazione n. 1251 dell’8 agosto 2017, e recepite negli Accordi Sindacali sopra citati.
Per completezza di informazione si rappresenta che secondo quanto pattuito dagli Accordi Sindacali di cui all’art. 47 della legge 428 del 1990, sottoscritti tra le singole Aziende del Servizio Sanitario Regionale, Azienda Zero, le RR.SS.UU. e le OO.SS. anche il personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato dei Coordinamenti regionali e del Sistema Epidemiologico Regionale, pur assegnato presso Azienda Zero, potrà mantenere in via provvisoria una diversa sede lavorativa nelle more dell’individuazione degli spazi fisici idonei alla collocazione di tutto il personale di Azienda Zero.
I responsabili delle strutture di Azienda Zero a cui saranno ricondotte, secondo le previsioni dell’atto aziendale, le attività dei Coordinamenti regionali soppressi, potranno continuare ad avvalersi di referenti scientifici, professionisti dipendenti del SSR o universitari in convenzione che presentino un curriculum di rilievo negli specifici ambiti. La nomina sarà disposta dal Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale. L’individuazione e la nomina di referenti scientifici sarà in ogni caso disposta con riferimento ai registri afferenti il Sistema Epidemiologico Regionale.
Le attività del Coordinamento Regionale per il Management e la Progettazione Europea, invece, si concluderanno a febbraio 2018, e di conseguenza il personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato non verrà trasferito presso Azienda Zero e cesserà alla data di scadenza naturale del contratto, salvo eventuale recesso anticipato da parte del datore di lavoro. Analogamente il Responsabile del Coordinamento in argomento, dr. Massimo Mirandola il cui incarico, in scadenza al 31 dicembre 2017, era stato prorogato da ultimo con decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 1 del 12 gennaio 2016, manterrà il proprio incarico fino alla conclusione delle attività.
Per quanto concerne il Coordinamento Regionale Unico sul farmaco (CRUF) esso è la struttura regionale che svolge, tra le altre, le attività regionali di farmacovigilanza in collaborazione con AIFA ai sensi dell’art 129, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006 e dell’art. 14, comma 4, del Decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2015.
Nell’ambito delle funzioni di farmacovigilanza, alcune specifiche attività devono essere svolte sulla base di precise procedure operative definite da AIFA.
Per tale motivo il CRUF ricomprende al suo interno anche un Centro regionale di Farmacovigilanza (CRFV) qualificato e organizzato per svolgere tali attività.
Si tratta del CRFV attualmente collocato presso il Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica dell’Università di Verona sotto la responsabilità del prof. Ugo Moretti, e che svolge le seguenti funzioni:
In accordo con la DGR n. 1166 del 8 luglio 2014 e a seguito di specifica richiesta, il CRFV della Regione Veneto opera anche come Centro Regionale della Provincia Autonoma di Bolzano nell’ambito di un accordo firmato il 7 aprile 2017 e in scadenza il 31 dicembre 2019.
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha sottoscritto in data 30 marzo 2017 l’accordo rep. atti 36/CSR che definisce indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva mediante stipula di convenzioni tra le Regioni e l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per gli anni 2012-2013 e 2014
Tenuto conto di quanto sopra rappresentato si propone
Si dà atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
rimarranno in capo ai medesimi che continueranno a mantenere l’attuale sede operativa. Il personale non sarà trasferito all’Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero e l’Area Sanità e Sociale continuerà a svolgere nei confronti dei Coordinamenti in argomento attività di programmazione, verifica e controllo fino a diverse determinazioni;
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