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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 120 del 12 dicembre 2017


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1920 del 27 novembre 2017

Ditta Superbeton S.p.A.. Autorizzazione a variare il progetto di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, denominata "LA PICCOLA" e sita in Comune di Loria (TV). (L.R. 44/82-D.Lgs. 117/08).

Note per la trasparenza

Il provvedimento riguarda l’autorizzazione  alla ditta Superbeton S.p.A. per variare il progetto di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, denominata “LA PICCOLA” e sita in Comune di Loria (TV).

Estremi dei principali atti istruttori:
Istanza ditta pervenuta in data 21.07.2015.
D.G.R. n. 2384 del 01.08.2006 di autorizzazione della cava.
Decreto n. 205 del 06.11.2012 della Direzione regionale Tutela Ambiente di esclusione procedura di V.I.A..
Pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Loria dal 03.10.2015 al 17.10.2015.
Parere Comune di Loria con D.C.C. n. 47 del 26.11.2015 acquisito in data 01.02.2016.
Parere C.T.P.A.C. di Treviso acquisito in data 22.06.2016.
Nota in data 10.10.2016 di richiesta parere al Consorzio di Bonifica Brenta per rilascio di nulla osta per scavi in avvicinamento a canale consortile denominato “Roggia Manfrina”.
Nota in data 25.05.2017 di sollecito parere al Consorzio di Bonifica Brenta.
Parere C.T.R.A.E. in data 27.07.2017.
Nota in data 08.09.2017 di richiesta integrazioni.
Documentazione integrativa pervenuta in data 10.10.2017.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La Superbeton S.p.A., con domanda pervenuta in data 21.07.2015 e acquisita al protocollo n. 303308 in data 23.07.2015, ha chiesto l’autorizzazione a variare il progetto di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, denominata “LA PICCOLA” e sita in Comune di Loria (TV), già autorizzata con D.G.R. n. 2384 del 01.08.2006.

Il progetto a corredo dell’istanza è stato precedentemente sottoposto, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e in applicazione della normativa regionale di cui alla L.R. 10/99,  a procedura di verifica di assoggettabilità di V.I.A..

Infatti, con decreto n. 205 del 06.11.2012  della Direzione regionale Tutela Ambiente è stato preso atto del parere della Commissione Regionale V.I.A. in data 26.09.2012, di esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., con le seguenti prescrizioni:

  1. all’interno del perimetro di scavo non potranno essere allestiti depositi di carburante, detergenti e lubrificanti a servizio dei mezzi d’opera e dell’impianto di lavorazione. Anche i rifornimenti di carburante dovranno essere effettuati in aree esterne a quelle di scavo. Il proponente dovrà inoltre predisporre una procedura di intervento per la bonifica di eventuali sversamenti di olii o carburanti in caso di incidente che dovesse avvenire all’interno dell’area di cava (zone di scavo e pertinenze);
  2. dovranno essere previsti ed effettuati interventi sulla Roggia Manfrina tesi ad assicurare l’impedimento di potenziali infiltrazioni che possano interagire su gradi di instabilità delle scarpate di cava;
  3. il proponente dovrà produrre uno studio tecnico e idraulico che approfondisca e dimostri il corretto dimensionamento del bacino di fitodepurazione, così da assicurare l’efficienza della funzione cui è preposto. Il pozzo assorbente dovrà essere ubicato in una posizione che consenta di effettuare eventuali interventi di manutenzione, in caso di malfunzionamento dell’opera;
  4. il proponente dovrà effettuare nuove verifiche di stabilità lungo le sezioni di ricomposizione ambientale, che tengano in considerazione gli effetti indotti dal carico delle specie vegetale che saranno piantumate in corrispondenza delle scarpate.

Della domanda è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Loria per 15 giorni a partire dal 03.10.2015  e, successivamente alla pubblicazione, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni.

Il Comune di Loria con D.C.C. n. D.C.C. n. 47 del 26.11.2015 ha espresso parere contrario all’istanza di variante in quanto porta ad incrementare ed aggravare il carico ambientale sul territorio, ed, inoltre, a qualsiasi prolungamento del termine di chiusura della cava con relativa ricomposizione ambientale, ribadendo la volontà di conseguire al più presto il risanamento del proprio territorio.

Con nota n. 380014 del 23.09.2015 è stato chiesto il previsto parere della CTPAC.

L'Amministrazione provinciale di Treviso, con nota prot. n. 2016/0052779 in data 21.06.2016 ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 20.06.2016, ha espresso parere favorevole con la seguente prescrizione:

  • qualora il materiale limoso-argilloso, a bassa permeabilità, prodotto dagli impianti di prima lavorazione della cava, previsto per la ricomposizione morfologica della stessa, sia insufficiente, la ditta potrà ricorrere a materiale di identica natura di provenienza esterna nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R.V. n. 761/2010, dal D.Lgs. n. 117/2008 e e ss.mm.ii. e dalla D.G.R.V. n. 1987 del 28/10/2014. In tal caso si dovrà aggiornare il piano di gestione dei rifiuti della cava.

La CTRAE, nella seduta del 27.07.2017, ha espresso parere favorevole con prescrizioni come da documento allegato, parte integrante del presente provvedimento (Allegato A).

La Commissione ha rilevato peraltro che :

  • l’area della cava ricade, secondo la 1^ Variante del Piano degli Interventi vigente del Comune di Loria,  in z.t.o. E2s – zone agricole a tutela ambientale e inoltre si trova a meno di 200 metri dalle seguenti zonazioni, istituite successivamente all’autorizzazione di cava :
    • zz.tt.oo C4 – nuclei residenziali in territorio extraurbano;
    • z.t.o.Fe – aree destinate ad attrezzature ed imp. di interesse generale;
    • z.t.o. D2 – zone destinate ad attività produttive inedificate o assoggettate a SUA.
  •  una porzione dell’area della cava interessata dalla viabilità interna, ma non dall’area di cava (area di scavo), ricade nella fascia di 200 metri da una z.t.o. D6 in Comune di Rossano Veneto.

Al riguardo la C.T.R.A.E, in ordine alla presenza delle suddette zone non agricole a distanze inferiori a 200 metri dall’area di cava (area di scavo) ha rilevato che l’intervento, trattandosi di variante sostanziale che non modifica il perimetro dello scavo, è ammissibile in quanto coerente con il parere espresso dalla CTRAE nella seduta in data 11.10.1999, che aveva rilevato quanto segue:

La distanza così come prevista dal secondo comma della lettera d) dell'art. 44 non incide sulle aree di cava in essere (considerata anche la mancanza di reciprocità del rispetto), e l'attività estrattiva autorizzata o da autorizzarsi può quindi esplicarsi nella sua interezza, compresi ampliamenti in profondità, così come previsto dalla L.R. 44/82 con il limite del rispetto del perimetro di scavo autorizzato. Se così non fosse, infatti, tutte le aree di cava in essere non potrebbero concludere i lavori e raggiungere l'obiettivo della completa e razionale utilizzazione del giacimento nei casi in cui per un qualsiasi motivo, modificazioni dei P.R.G. ponessero zone diverse dalla "E" a meno di 200 metri dalle attività estrattive in atto.

Di converso quando l’area di escavazione (individuata dai perimetro formato dalla rilevazione del ciglio superiore di scavo) viene a modificarsi o a formarsi ex novo, per un ampliamento o una nuova cava, il rispetto della distanza prevista dalla norma si impone.

Inoltre, la C.T.R.A.E., in ordine al parere contrario espresso dal Comune di Loria, ha rilevato che trattasi di una variante  di una cava di modeste dimensioni, con produzioni limitate, che si situa in un contesto di campagna che non evidenzia particolari pregi e che  non è direttamente connesso con alcun centro abitato. Detta variante prevede la sola modifica dei profili delle scarpate in fase di estrazione, mantenendo invariate la superficie e la profondità di scavo, nonché la conformazione finale e la ricomposizione ambientale. In sede di screening di V.I.A. è già stato verificato che l’intervento non risulta esprimere impatti significativi negativi sull’ambiente e  non evidenzia particolari criticità. Pertanto, si può ritenere che la variante proposta non produca significativi incrementi degli impatti sul territorio locale, ma soltanto un minimo prolungamento, dell’ordine di 1-2 anni, della temporalità necessaria per giungere alla conclusione dei lavori di cava, considerato che l’aumento del volume di materiale utile è pari a circa il 16% del volume utile autorizzato. Per quanto sopra, la C.T.R.A.E. non ha ritenuto condivisibili le motivazioni addotte dal Comune nell'esprimere parere contrario.

La C.T.R.A.E. ha altresì preso atto che il progetto, con le prescrizioni riportate nel parere, risulta conforme alle prescrizioni del Decreto di esclusione dalla procedura di V.I.A., e che lo stesso progetto è corredato, in particolare,  di relazione idraulica tesa a dimostrare il corretto dimensionamento del bacino di fitodepurazione e di relazione sulla verifica di stabilità delle scarpate che considera anche gli effetti indotti dal carico delle specie vegetale previste.

In applicazione della nota regionale n. 80833 del 21.02.2013 riguardante criteri di valutazione dei progetti di coltivazione in riferimento alle distanze di rispetto tra scavi e manufatti, con nota n. 385381 in data 10.10.2016 è stato chiesto il parere al Consorzio di Bonifica Brenta per il rilascio del nulla osta per scavi ad una distanza inferiore a quella di riferimento rispetto al canale consortile denominato “Roggia Manfrina”. Peraltro, va precisato che la variante non prevede un ulteriore avvicinamento degli scavi nei confronti del canale,  rispetto al progetto già autorizzato, bensì solo una modifica temporanea del profilo di scavo del tratto della scarpata prospiciente  il canale, con ripristino finale dell’inclinazione delle scarpate come già autorizzata.

Considerato che la citata nota regionale n. 385381/2016 era rimasta priva di riscontro, con nota regionale 204818 in data 25.05.2017,  il Consorzio  è stato sollecitato ad inviare quanto richiesto, precisando che trascorso il termine di 20 giorni, si sarebbe proceduto in merito all’istanza della ditta, prescindendo dal parere dell’Ente. Non essendo pervenuto alcun riscontro, la C.T.R.A.E. si è espressa, in ogni caso, in ordine al progetto presentato.

Con nota acquisita al protocollo n. 421957 in data 10.10.2017  la ditta ha presentato un nuovo piano di gestione dei rifiuti di estrazione, in adempimento alla nota regionale n. 377139 in data 08.09.2017.

Tanto premesso, in considerazione dei pareri espressi dalla C.T.P.A.C. di Treviso e dalla C.T.R.A.E., non emergono impedimenti nell’autorizzare alla Superbeton S.p.A. la variazione del progetto di coltivazione della cava in oggetto, recependo le prescrizioni espresse dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 27.07.2017.

Il progetto prevede l’estrazione di ulteriori 80.894 mc circa di materiale utile, derivanti da un incremento dell’inclinazione dei  profili di scavo delle scarpate passando da 25° a 40°, mantenendo invariate sia la superficie che la profondità di scavo.

La ditta inoltre ha prodotto un nuovo Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, dal quale risulta che non vi è produzione di rifiuti di estrazione e che il terreno superficiale accantonato sarà interamente utilizzato nelle opere di ricomposizione ambientale della cava. E’ previsto l’impiego nella ricomposizione ambientale di materiale proveniente dall’esterno e costituito da terre e rocce da scavo, nonché dei sottoprodotti provenienti dalle operazioni di selezione e lavaggio del materiale estratto presso l’impianto di prima lavorazione che la ditta ha installato presso la cava.

La ditta Superbeton S.p.A. è inserita nell'elenco (c.d. “white list”) istituito presso la Prefettura di Treviso dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio come individuati dall’art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativamente al settore di cui alla lettera c) - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti. L’iscrizione a tale elenco tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la domanda della ditta Superbeton S.p.A.  pervenuta in Regione in data 21.07.2015 e acquisita al protocollo n. 303308 in data 23.07.2015;

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e le successive mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 22.01.2004, n. 42; con le successive modificazioni;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 13.09.1978, n. 52;

VISTO  il D.Lgs. n. 117/2008, le DD.G.R. n. 761/2010 e n. 1987/2014;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44;

VISTE le LL.RR. n. 10/1999 e n. 4/2016;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.),

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.r.a.c. e del P.p.a.c., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

ATTESO che, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia ai protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R 44/82;

VISTO l’art. 24 della L.R. n. 1/04; la L.R. 44/82 e le vigenti norme in materia;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998, concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;

VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTA la D.G.R. n. 2384 del 01.08.2006 di autorizzazione della cava;

PRESO ATTO del parere favorevole della C.T.P.A.C. di Treviso con le relative motivazioni;

VISTO e fatto proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. (Allegato A) con le relative motivazioni e prescrizioni;

VISTI gli atti d'ufficio;

DATO ATTO dell'avvenuto versamento di Euro 103,00 (centotre/00), corrispondenti a Lire 200.000 (duecentomila), a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;

VISTO l’art. 2, comma 2°, della L.R. n. 54 del 31.12.2012;

delibera

1. di autorizzare alla ditta Superbeton S.p.A. – P.I. 01848280267 – con sede in Via IV Novembre, 31010 - Ponte della Priula (TV), la variante della cava di sabbia e ghiaia, denominata “LA PICCOLA” e sita in Comune di Loria (TV), sull’area individuata con linea continua di colore rosso e campitura verde chiaro sull’Estratto mappa catastale di cui alla Tav. P.1, acquisita al protocollo n. 303308 in data 23.07.2015, in conformità alla documentazione progettuale costituita da n. 12 elaborati e con le condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento e al parere della CTRAE (Allegato A), parte integrante del provvedimento medesimo;

2. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dagli elaborati di seguito elencati:

  1. Tav. P.A - Relazione Tecnico-Illustrativa
  2. Tav. P.A int – Relazione idraulica
  3. Tav. P.C – Relazione Geologica
  4. Tav. P.C int – Integrazione Relazione Geologica 
  5. Tav. P.D – Relazione Progetto di Recupero Ambientale
  6. Tav. P.1 – Planimetrie di inquadramento – Estratto C.T.R. – Estratto mappa catastale 
  7. Tav. P.2 – Planimetria stato di fatto aggiornata al 31.12.2010
  8. Tav. P.3 – Progetto di variante - Planimetria – Sezioni di comparazione
  9. Tav. P.4 – Planimetria progetto di ricomposizione ambientale – Sezioni - Sezione tipo

Documentazione acquisita al prot. 363730 del 11.09.2015

  1. Programma Economico Finanziario – Indicazione Direttore Lavori 

Documentazione acquisita al prot. 82302 del 01.03.2016

  1. Tav. P.E int 2 – Dichiarazione non necessità valutazione di incidenzaù

Documentazione acquisita al prot. n. 421957 del 10.10.2017

  1. Tav. P.F – Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione

3. di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 1. del presente provvedimento assorbe la precedente autorizzazione alla coltivazione della cava di cui alla DGR n. 2384 del 01.08.2006;

4. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione trasmesso dalla ditta e acquisito al protocollo della Regione n. 421957 del 10.10.2017, dando atto che dal medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

5. di fare obbligo alla ditta di presentare, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, compresi gli adempimenti di cui al D.lgs. 117/08, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione compresi gli adempimenti di cui al D.lgs. 117/08, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l’importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l’attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell’autorizzazione originaria; 

6. di fare obbligo alla ditta di stipulare con il Loria una nuova convenzione di cui all’art.20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna dell’autorizzazione e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l’atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema parte integrante del presente provvedimento (Allegato B), e trasmetterlo al Comune e alla Regione;

7. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti ulteriori prescrizioni:

  1. provvedere alla manutenzione con cadenza almeno semestrale della recinzione lungo il perimetro dell’area della cava costituita con rete metallica alta non meno di 1,50 metri e munita di cartelli avvisatori di pericolo, nonché della stradina di servizio perimetrale e della siepe di progetto;
  2. effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale di scopertura solo all’interno dell’area della cava, e utilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
  3. assicurare il corretto deflusso e smaltimento delle acque meteoriche e porre in atto tutti quegli accorgimenti tecnici che si rendessero necessari per evitare eventuali ristagni delle acque in corrispondenza delle scoline di raccolta previste lungo il contorno del fondo cava;
  4. realizzare, prima dei lavori di estrazione di ciascun lotto, lungo il ciglio di scavo in corrispondenza del lotto stesso, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava. In corrispondenza del tratto della Roggia Manfrina è fatto obbligo alla ditta di realizzare, in sommità allo scavo un cordolo interrato costituito da materiale limoso, di spessore e larghezza adeguati;
  5. iniziare i lavori di coltivazione sui lotti n. 3, 4 e 5 solamente dopo aver completato i lavori di ricomposizione ambientale, rispettivamente, sui lotti n. 1 (escluso il fondo cava), 2 e 3, secondo il crono-programma previsto a pag. 15 della Relazione Tecnica Illustrativa di progetto. L’inizio dei lavori sul lotto n. 3 è subordinato all’esito positivo della verifica, da parte degli Enti preposti alla vigilanza (Comune e Provincia), dell’avvenuto completamento dei lavori di ricomposizione ambientale sulle scarpate del lotto n. 1; 
  6. rispettare le vigenti normative relative alle emissioni di polveri e rumori. In particolare, venga regolarmente utilizzato il sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi di carico in uscita dal cantiere, al fine dell’abbattimento delle polveri e per evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto;
  7. all’interno del perimetro di scavo non potranno essere allestiti depositi di carburante, detergenti e lubrificanti a servizio dei mezzi d’opera e dell’impianto di lavorazione. Anche i rifornimenti di carburante dovranno essere effettuati in aree esterne a quelle di scavo. È fatto obbligo alla ditta di predisporre una procedura di intervento per la bonifica di eventuali sversamenti di olii o carburanti in caso di incidente che dovesse avvenire all’interno dell’area di cava (zone di scavo e pertinenze);
  8. concordare con il Consorzio di bonifica, prima dell’inizio dei lavori in variante, gli eventuali interventi sulla Roggia Manfrina tesi ad impedire potenziali infiltrazioni che possano interagire con le scarpate di cava;
  9. effettuare il monitoraggio idrochimico in continuo (conducibilità, pH, Redox e temperatura) presso i 3 pozzi installati al contorno dell’area di cava, dei quali uno posto a monte idrogeologico e gli altri due a valle rispetto all’area medesima, e provvisti di finestratura in corrispondenza dei primi 15 metri a partire dal fondo (profondità di 35 metri dal p.c.);
  10. trasmettere, a cadenza trimestrale, all’Unità Organizzativa Geologia della Regione, alla Provincia e al Comune i risultati delle analisi chimiche dei seguenti parametri: Idrocarburi totali (n-esano), MTBE + ETBE (Metil + Etil Butil Etere), BTEXS (organici aromatici) e IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) da effettuarsi sulle acque prelevate dai sopracitati pozzi, nonché i dati registrati derivanti dal monitoraggio idrochimico;
  11. provvedere, in fase di ricomposizione, al riporto sul fondo cava di uno strato dello spessore di almeno 1 metro di materiale argilloso-limoso-sabbioso risultante dalla selezione e lavaggio dall’impianto di prima lavorazione della cava, e di un successivo strato dello spessore di almeno 80 cm costituito da terreno agrario precedentemente accantonato;
  12. provvedere alla ricomposizione morfologica delle scarpate con l’utilizzo di materiale argilloso-limoso-sabbioso risultante dalla selezione e lavaggio dall’impianto di prima lavorazione della cava e da terre da scavo di provenienze esterna. Quest’ultime, in corrispondenza del tratto della Roggia Manfrina, dovranno costituire almeno i 2/3 del totale del materiale impiegato. La posa in opera del materiale (limi di lavaggio e terre da scavo) dovrà avvenire, per quanto possibile, per strati di modesto spessore (circa 50-100 cm) adeguatamente compattati;
  13. eseguire, in corrispondenza del tratto della Roggia Manfrina, il fronte di scavo con inclinazione di 40° per una lunghezza, di volta in volta, non superiore a metri 50;
  14. provvedere alla coltivazione agricola del terreno a fondo con l’adozione permanente di coltivazioni esclusivamente biologiche, impiegando eventuali concimazioni e trattamenti fitosanitari in quantità strettamente necessarie, con esclusione di concimazioni organiche tramite liquami e fanghi zootecnici; 

8. fino alla presentazione della convenzione di cui all’art. 20 della L.R. 44/82 ovvero dell’atto unilaterale d’obbligo, è fatto divieto alla ditta di effettuare i lavori di coltivazione oggetto della presente autorizzazione;

9. la Regione si riserva espressamente per il raggiungimento dei fini di cui all’art. 1 della L.R. 44/82, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l’utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all’ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;

10. fino all’avvenuta dichiarazione di estinzione della cava la Direzione Regionale competente potrà prescrivere l’esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all’intrapresa coltivazione così come autorizzata che, senza modificarne i caratteri sostanziali ovvero le dimensioni progettuali e la struttura ricompositiva finale, ne consentano l’adeguamento all’evolversi delle situazioni ambientali e di sicurezza;

11. il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. 652 del 20 marzo 2007 è la “ghiaia e sabbia”;

12. i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) dovranno essere conclusi entro il 31.12.2022;

13. la ditta è tenuta all’obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 ed al D.P.R. 09.04.1959 n. 128, posto che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;

14. è fatto obbligo alla ditta di mantenere la disponibilità dei terreni costituenti l’area della cava per l’intera durata dell’autorizzazione;

15. di stabilire che, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 5., si procederà a svincolare il precedente deposito cauzionale presentato dalla ditta Superbeton S.p.A. a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla DGR n. 2384 del 01.08.2006 per l’importo di Euro 286.607,87 (Duecentottantaseimilaseicentosette/87), costituito da polizza fidejussoria n. 402588624 del 11.11.2016 della società Axa Assicurazioni S.p.A. per l’intero importo (ordine di costituzione n. 0021 del 06.04.2017), restituendo alla citata ditta i relativi atti di fideiussione;

16. è fatto obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:

  • il terreno vegetale derivante dalla scopertura del giacimento, da utilizzarsi nella ricomposizione morfologica del sito, dovrà presentare valori di concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A della Tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 ovvero, in caso di superamento, detti valori dovranno risultare espressione dei fattori fisico-chimici naturali del sito, ai sensi della D.G.R. n. 1987/2014;
  • la ditta può utilizzare, per la ricomposizione morfologica di progetto, i sottoprodotti provenienti dagli impianti di prima lavorazione ubicati presso la cava, nei quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo e privi di sostanze pericolose derivanti dall’eventuale uso di flocculanti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n.1987/2014;
  • la ditta può utilizzare, per la ricomposizione morfologica delle scarpate di progetto, anche terre da scavo di provenienza esterna alla cava, nelle quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo, in conformità alla D.G.R. n. 1987/2014;
  • la ditta è tenuta ad effettuare le analisi di cui alla parte C) punto 2) dell’allegato A alla DGR n. 761/2010, del limo sabbioso argilloso proveniente dagli impianti della cava (sottoprodotti), almeno una volta ogni 12 mesi e ogni qualvolta sia modificato il ciclo di lavorazione degli impianti medesimi, inserendo, nel caso di utilizzo di flocculanti, anche l’analisi dell'acrilamide nel limo, secondo le specifiche modalità indicate nella D.G.R. n. 1987/2014, al fine di dimostrarne l’assenza.
  • la ditta deve conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall’esterno e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata nell’ambito di cava, secondo le disposizioni di cui alla parte C) punto 3) dell’allegato A alla DGR 761/2010;
  • il piano di gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni e le eventuali modifiche devono essere notificate all’Unità Operativa Geologia ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/2008;

17. è rilasciato, in applicazione della nota regionale n. 80833 del 21.02.2013, il nulla-osta all’effettuazione dei lavori di escavazione secondo il progetto autorizzato, a una distanza non inferiore a 10 metri tra il ciglio superiore dello scavo e la sponda della Roggia Manfrina, dando atto delle prescrizioni di cui al punto 7. lettere d) e h);

18. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 300,00 (trecento/00);

19. di stabilire che la ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, è tenuta a versare la somma di Euro 197,00 alla Tesoreria Regionale, tramite il c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit S.p.a ovvero tramite il c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del Veneto – Servizio di Tesoreria;

20. di stabilire che sono fatti salvi i diritti di terzi;

21. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Loria e alla Provincia di Treviso;

22. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

23. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all’esecuzione del presente atto;

24. di procedere, in adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.lgs.n.33/2013, alla pubblicazione del presente atto nell’apposito sito istituzionale regionale;

25. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

26. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

(seguono allegati)

1920_AllegatoA_357910.pdf
1920_AllegatoB_357910.pdf

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