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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 120 del 12 dicembre 2017


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1919 del 27 novembre 2017

Ditta Kunken Knotten S.r.l. Autorizzazione a coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "FASSA POLSEN" in Comune di Asiago (VI). Ampliamento. L.R. 44/1982.

Note per la trasparenza

Si tratta dell’autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di marmo in Comune di Asiago, denominata FASSA POLSEN.

Estremi dei principali atti istruttori:
Decreto del Dirigente Regionale di esclusione dalla procedura di V.I.A. n. 241 del 12.12.2012.
Istanza della ditta in data 22.04.2015, acquisita al prot. 197002 del 11.05.2015.
Documentazioni integrative prot. n. 357525 del 07.09.2015.
Parere C.T.P.A.C. di Vicenza in data 11.02.2016.
Parere C.T.R.A.E. in data 24.05.2017.
Parere Soprintendenza di Verona n. 16319 del 10.07.2017.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 2188 del 17.06.1997 è stata autorizzata alla ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. S.r.l. la coltivazione in ampliamento della cava di calcare lucidabile (marmo), denominata “FASSA POLSEN” in Comune di Asiago (VI), sostituendo la precedente autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 850 del 20.02.1992.

La ditta, con domanda acquisita al prot. 58664 del 07.02.2013, aveva chiesto l’ampliamento della cava presentando il relativo progetto di coltivazione che era stato escluso dalla procedura di V.I.A. con decreto n. 241 del 12.12.2012 della Direzione regionale tutela ambiente, con prescrizioni. La domanda fu successivamente denegata con D.G.R. n. 2172 del 18.11.2014.

La ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. S.r.l., con nuova domanda in data 22.04.2015, pervenuta il 11.05.2015 ed acquisita al prot. 197002, ha chiesto ai sensi della L.R. 07.09.1982 n. 44 una nuova autorizzazione ad ampliare la cava, secondo un progetto di coltivazione in riduzione della superficie e dei volumi estraibili e con fasi di ricomposizione parallele all’avanzamento dei lavori estrattivi.

Le modifiche di tale progetto, rispetto al precedente, sono tali da renderlo compatibile con l’esclusione dalla procedura di VIA già stabilita con il citato decreto 241/2012.

Con nota della Sezione Geologia e Georisorse n. 236109 del 08.06.2015 è stato quindi comunicato l’avvio del procedimento di autorizzazione dell’ampliamento, chiedendo la necessaria documentazione integrativa che la ditta ha fatto pervenire il 07.09.2015 al prot. 357525.

Con nota 371852 del 17.09.2015 è stato invitato il Comune di Asiago ad esprimere il proprio parere sulla domanda, assegnando l’ulteriore termine di 30 giorni previsto dall’art. 18 della L.R. 44/1982 rispetto all’originario termine di 60 giorni, dalla presentazione della domanda presso il Comune avvenuta in data 23.04.2015.

Tali termini sono trascorsi senza che il Comune abbia fatto pervenite il proprio parere.

Della domanda è stato dato avviso all’Albo Pretorio del Comune di Asiago a partire dal 23.09.2015 e nei successivi 15 giorni non sono pervenute osservazioni od opposizioni.

Con nota della Sezione Geologia e Georisorse n. 371852 del 17.09.2015 è stato quindi chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C. di Vicenza.

La Provincia di Vicenza, con nota acquisita al protocollo n. 62590 in data 17.02.2016, ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 11.02.2016, ha espresso parere favorevole alla domanda con le seguenti prescrizioni:

  1. deve essere prodotto, prima dell’inizio dei lavori, un rilievo dettagliato dell’area di intervento; il rilievo dovrà essere condotto con tecnologia laser-scanner terrestre, secondo un numero di scansioni o misure sufficienti a garantire la copertura totale dell’area di cava e dovrà essere correttamente georeferenziato attraverso la materializzazione di capisaldi locali, utili al successivo riposizionamento della strumentazione topografica, nonché restituito anche in formato digitale le cui specifiche tecniche siano di pubblico dominio (ASCII, Shapefile, CAD); al fine di un’efficace attività di controllo post-autorizzazione, si chiede che siano riportate le monografie di ciascun cippo posto a delimitazione dell’area di cava in coordinate assolute (verificabili quindi con GPS);
  2. valuti la Regione se accettare il computo metrico previsto per gli interventi di ricomposizione in quanto riferito coerente con il rimboschimento di cave di calcare a mezza costa in virtù dell’accessibilità e morfologia del cantiere;
  3. il profilo di scavo verificato nella relazione geomeccanica e riportato nelle tavole di progetto sia considerato come profilo di avanzamento oltre che di scavo finale in particolare riguardo la pendenza di 40° a livello della scopertura in presenza di coltri terrose consistenti (>1 m). Inoltre non devono essere previsti scavi a pendenza superiori a agli 80°;
  4. i cumuli di materiale di risulta dovranno essere impostati con pendenze non superiori a 33°, a meno di verifiche che ne documentino la stabilità a condizioni diverse;
  5. riguardo il progetto di ricomposizione proposto, sia prevista la messa in opera per le piantine di disco piacciamante a protezione delle infestanti.

Nel frattempo, la cava era stata oggetto di una richiesta di cambio di intestazione, dalla Crestani Sebastiano Flavio & C. S.n.c. alla ditta Kunken Knotten S.r.l. e la relativa procedura si è conclusa positivamente con decreto n. 141 del 31.07.2015.

Pertanto, la ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. S.n.c. con nota acquisita al prot. 190365 del 16.05.2017 ha chiesto che la domanda e l’eventuale autorizzazione sia intestata alla ditta Kunken Knotten S.r.l., attuale intestataria della cava.

La domanda e relativo progetto sono stati quindi esaminati dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 24.05.2017.

La Commissione, preso atto che l’intervento ricade all’esterno dei siti della Rete Natura 2000, che non appaiono possibili effetti significativi negativi sui siti medesimi come da asseverazione agli atti e che l’intervento risulta compatibile con il vincolo idrogeologico e con il vincolo paesaggistico ivi esistente per la presenza di usi civici, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all’autorizzazione del progetto di coltivazione della cava in ampliamento a favore della ditta Kunken Knotter S.r.l. nonché all’approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, come da parere allegato (allegato A) parte integrante del presente provvedimento.

La C.T.R.A.E., nell’esprimersi favorevolmente all’intervento richiesto, ha recepito le prescrizioni contenute nel parere della C.T.P.A.C., vincolante ai sensi dell’art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, nonché le prescrizioni contenute nel DDR 214/2012 di esclusione dalla procedura di V.I.A.

Trattandosi di cava ricadente in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, il Settore gestione e tutela risorse geologiche di concerto con il Settore paesaggio e osservatorio della Sezione urbanistica, ha redatto la relazione tecnica illustrativa ai sensi del D.Lgs.42/2004, dalla quale emerge che l’intervento di coltivazione della cava, con le prescrizioni indicate dalla C.T.R.A.E., risulta ammissibile in relazione al vincolo paesaggistico.

La citata relazione tecnica illustrativa, unitamente alla documentazione di progetto e al parere della C.T.R.A.E., è stata trasmessa alla Soprintendenza competente con nota n. 227894 in data 09.06.2017, ai fini dell’acquisizione del parere ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004. La Soprintendenza ha ricevuto gli atti in data 16.06.2017.

La Soprintendenza, con nota 16319 del 10.07.2017 acquisita al prot. n. 289681 del 13.07.2017, ha trasmesso il parere favorevole circa la compatibilità delle opere in progetto rispetto al contesto di riferimento e ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Nell’esprimere il parere la Soprintendenza ha integrato le prescrizioni paesaggistiche riprese dalla C.T.R.A.E. con le seguenti:

  • le piantumazioni previste dovranno essere controllate nel tempo, prevedendo laddove necessario, eventuali interventi correttivi atti a garantire il naturale sviluppo della vegetazione stessa;
  • le fasi di ripristino e di ricomposizione ambientale dovranno essere verificate attraverso analisi comparate degli obiettivi e dei risultati raggiunti che dovranno essere esplicitate, alla fine di ogni fase di attività e a conclusione totale dei lavori (di cui alla tav. 7), in una relazione tecnica corredata di dettagliata documentazione fotografica;
  • tutte le opere accessorie e di viabilità dovranno essere oggetto di manutenzione;
  • si dovrà garantire in ogni caso ed indipendentemente dalla ripresa delle fasi di scavo, la ricomposizione paesaggistica del sito entro tempi brevi, dichiarati ed accertati dalla Regione del Veneto.

Nell’autorizzazione all’ampliamento della cava occorre quindi recepire le prescrizioni contenute del parere vincolante della Soprintendenza raccordandole con quelle proposte dalla C.T.R.A.E.. Tuttavia, in relazione all’ultima prescrizione della Soprintendenza, si evidenzia che essa è di fatto contenuta nelle prescrizioni autorizzative laddove vengono stabiliti i termini per la conclusione dei lavori di coltivazione in coerenza con l’entità dell’intervento, mentre l’accertamento della ricomposizione viene effettuato con le procedure di cui all’art. 25 della L.R. 44/1982 che ne garantisce l’esecuzione.

In applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), al fine di ottenere l’informazione antimafia per la ditta da autorizzare, con nota 227964 del 09.06.2017 è stata chiesta la dichiarazione sostitutiva attestante i nominativi dei familiari conviventi, trasmettendo alla ditta anche il parere della C.T.R.A.E.

In data 29.08.2017 è stata quindi richiesta, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, l’informazione, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011, di non sussistenza di cause di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta Kunken Knotten S.r.l..

Considerato che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è possibile procedere anche in assenza dell’informazione antimafia purché nell’autorizzazione sia inserita la clausola che preveda la revoca del provvedimento in caso di sopravvenuta informazione interdittiva.

In considerazione dei risultati dell’istruttoria svolta e del parere favorevole della C.T.R.A.E., è possibile autorizzare alla ditta Kunken Knotten s.r.l. la coltivazione in ampliamento e relativa ricomposizione della cava “FASSA POLSEN”, secondo il nuovo progetto riferito all’intero sito estrattivo, compresa la cava originaria. Tale progetto definisce un modello ricompositivo unitario, coordinato e coerente con le esigenze di sistemazione dell’intero ambito estrattivo.

Il presente provvedimento assorbe e sostituisce le precedenti autorizzazioni, con l’obbligo per la ditta di presentare un nuovo deposito cauzionale per l’importo individuato dalla C.T.R.A.E, in sostituzione di quelli a suo tempo presentati.

Si prende atto che la ditta Kunken Knotten S.r.l., nell’ambito dell’intestazione della cava avvenuta con DDR n. 141/2015, ha presentato la convenzione con il Comune di Asiago ex art. 20 della L.R. 44/1982 e per l’uso e manutenzione della viabilità con relativi periodi di sospensione, giusto atto prot. 6794 del Comune di Asiago in data 11.05.2015. Nell’atto, all’art. 9, è stabilito che la convenzione mantiene la propria efficacia anche in caso di ampliamento.

Si prende atto altresì che, sempre nell’ambito del procedimento di intestazione, la ditta Kunken Knotten S.r.l., ha presentato i titoli di disponibilità dell’area della cava che devono essere solo aggiornati con i riferimenti della presente autorizzazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014;

VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l’art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all’entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell’art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTO il decreto n. 241 del 12.12.2012 del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente che ha escluso il progetto dalla procedura di V.I.A.;

VISTA la domanda in data 22.04.2015 della ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. s.n.c. pervenuta in data 11.05.2015 ed acquisita al prot. 197002, per l’ampliamento della cava denominata “FASSA POLSEN”;

VISTA la documentazione integrativa acquisita al prot. 357525 del 07.09.2015;

VISTO il decreto n. 141 del 31.07.2015 di intestazione alla ditta Kunken Knotten s.r.l. dell’autorizzazione della cava in essere;

VISTA la richiesta della ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. S.n.c., acquisita al prot. 190365 del 16.05.2017, di intestazione dell’autorizzazione all’ampliamento a favore della ditta Kunken Knotten s.r.l.;

VISTI i pareri favorevoli della C.T.PA.C. di Vicenza in data 11.02.2016, della C.T.R.A.E. in data 24.05.2017 e della Soprintendenza in data 10.07.2017;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;

DATO ATTO dell’avvenuto versamento di € 103,00 a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. in data 24.05.2017 con le relative prescrizioni, come da verbale allegato alla presente deliberazione (allegato A);
  2. di autorizzare la ditta Kunken Knotten s.r.l. (C.F. 03914050244), con sede a Conco (VI) in via Bagnara n. 16, a coltivare in ampliamento la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata “FASSA POLSEN” in Comune di Asiago (VI), individuata con linea rossa continua nell’estratto catastale contenuto nell’elaborato n. 3 (inquadramento topografico e territoriale), facente parte della documentazione di progetto, e in conformità al progetto di coltivazione costituito dalla documentazione tecnica indicata al punto 5 e con le successive prescrizioni;
  3. di autorizzare, con le condizioni e prescrizioni sotto indicate, le opere di coltivazione della cava di cui al punto 2 in relazione al vincolo idrogeologico (R.D. 30.12.1923, n. 3267) e al vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004) esistenti sull’area di cava, dando atto che il presente provvedimento viene rilasciato con il titolo unico di cui all’art. 16 della L.R. 44/1982;
  4. di stabilire che l’autorizzazione paesaggistica ha efficacia di 5 anni dalla data del presente provvedimento;
  5. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati debitamente vistati:
  • acquisiti al prot. n. 197002 del 11.05.2015:
    • Elaborato n. 1: Relazione tecnica di progetto e di ricomposizione ambientale;
    • Elaborato n. 2: Relazione geologica e geomeccanica;
    • Elaborato n. 3: Inquadramento topografico e territoriale;
    • Elaborato n. 4: Strumenti di pianificazione;
    • Elaborato n. 5: Programma di estrazione - planimetrie;
    • Elaborato n. 6: Programma di estrazione - sezioni;
    • Elaborato n. 7: Programma di ricomposizione ambientale planimetrie;
    • Elaborato n. 8: Programma di ricomposizione ambientale – sezioni comparative;
    • Elaborato n. 9: Relazione paesaggistica;
    • Elaborato n. 10: Valutazione di incidenza ambientale;
    • Elaborato n. 11: Piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
    • Elaborato n. 12: Quadro programmatico e vincolistico;
    • Elaborato n. 13: Analisi della visibilità esterna;
  • acquisiti al prot. n. 357525 del 07.09.2015:
    • Analisi del terreno superficiale di cava
  1. di approvare, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione e relativa indagine ambientale, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;
  2. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace, assorbe e sostituisce l’autorizzazione rilasciata con deliberazione n. 2188 del 17.06.1997 e la precedente deliberazione n. 850 del 20.02.1992;
  3. di dare atto e stabilire che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale, è costituito da “calcare lucidabile (marmo)”, per un volume pari a circa mc 62.633 di materiale in blocchi, comprensivo del volume di mc 20.453 autorizzato e ancora da estrarre al momento della elaborazione del progetto;
  4. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2032;
  5. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:
    1. presentare alla Regione Veneto, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, la documentazione attestante l’avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale –Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto – “Depositi Cauzionali”)- di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell’importo di € 600.000,00 (seicentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l’attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell’autorizzazione originaria;
    2. presentare, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, l’aggiornamento dei titoli di disponibilità dell’area della cava, in relazione ai termini della nuova autorizzazione;
    3. presentare, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, un rilievo dettagliato dell’area di intervento. Il rilievo potrà essere condotto con tecnologia laser scanner terrestre o secondo topografia tradizionale, con un numero di scansioni o misure sufficienti a garantire la copertura totale dell’area di cava, e dovrà essere correttamente geo referenziato attraverso la materializzazione di capisaldi locali, utili al successivo riposizionamento della strumentazione topografica, nonché restituito anche in formato digitale le cui specifiche tecniche siano di pubblico dominio (ASCII, Shapefile, CAD);
    4. delimitare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, l’area di cava con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici dell’area medesima o posti in corrispondenza di punti di riferimento facilmente individuabili, in accordo con il Settore Forestale Regionale di Vicenza, riportando le monografie di ciascun cippo di delimitazione in coordinate assolute, verificabili con GPS, coerenti con il rilievo di cui alla lettera c.;
    5. apporre, prima di iniziare i lavori della presente autorizzazione, almeno 3 punti di riferimento, stabili ed inamovibili, che dovranno rimanere fissi durante l’attività di coltivazione finalizzati a consentire i rilevi per le verifiche del rispetto del progetto. Tali punti di riferimento materializzati sul posto dovranno essere riportati in apposita cartografia con indicate le monografie e le coordinate assolute (verificabili quindi con GPS) coerenti con il rilievo di cui alla lettera c.;
    6. recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, l’area in coltivazione con almeno tre ordini di filo metallico per un’altezza non inferiore a m 1,5 e muniti di cartelli ammonitori di pericolo;
    7. eseguire i lavori di coltivazione secondo le raccomandazioni contenute nella relazione geologica facente parte del progetto di coltivazione e in particolare: nel caso di presenza, nella parte sommitale del fronte di cava, di coltri di copertura con uno spessore superiore al metro, sarà necessario in fase di scoronamento realizzare fronti di scavo con una inclinazione non superiore a 40° dalla verticale, fino ad intercettare il substrato roccioso; disgaggiare accuratamente gli elementi lapidei disarticolati dai fronti di scavo; i fronti di scavo in fase di avanzamento dovranno essere coerenti con i profili di scavo verificati nella relazione; essi dovranno essere frazionati in altezza con gradoni e, se necessario, occorre ricorrere al picchettamento di reti metalliche paramassi a protezione della parte sommitale della parete, in modo da intercettare la proiezione di pietrame minuto; l’inclinazione delle scarpate degli accumuli del materiale risultante dalle escavazioni non dovrà superare i 33° dall’orizzontale, a meno di verifiche che ne documentino la stabilità a condizioni diverse;
    8. attenersi, per quanto riguarda la viabilità di trasporto del materiale, a quanto stabilito nella convenzione con il Comune stipulata con atto in data 11.05.2015, prot. 6794;
    9. eseguire i lavori di estrazione e ricomposizione secondo il programma a fasi quinquennali indicate nella tavola di progetto n. 7 (programma di ricomposizione ambientale – planimetrie);
    10. accantonare il terreno superficiale di scopertura all’interno dell’area della cava e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
    11. collocare temporaneamente il materiale associato di scarto e scopertura all’interno dell’area della cava. Non è consentito l’asporto del materiale associato che dovrà essere impiegato esclusivamente per la ricomposizione morfologica della cava. Dovrà essere sempre mantenuta nella disponibilità complessiva della cava la quantità di materiale estratto o da estrarsi necessaria per la ricomposizione. L’asporto di eventuali esuberi di materiale associato potrà essere richiesto ed eventualmente autorizzato, previa verifica nelle fasi conclusive dell’attività, ai sensi della D.G.R. n. 652/2007;
    12. è consentito l’utilizzo di terreno vegetale proveniente dall’esterno della cava, a integrazione del terreno superficiale accantonato, purché detto materiale presenti concentrazioni inferiori ai limiti CSC di colonna A della Tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo naturale del sito e purché abbia tessitura e caratteristiche similari ai terreni presenti in sito;
    13. effettuare il rinverdimento forzato dei fronti esterni dei depositi temporanei (cumuli) di materiale associato secondo le indicazioni che potranno essere impartite dall’autorità di vigilanza;
    14. per le opere di rinverdimento, nell’ambito della sistemazione ambientale, la ditta deve utilizzare tecniche di idrosemina;
    15. assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l’area della cava;
    16. controllare nel tempo le piantumazioni prevedendo, laddove necessario, eventuali interventi correttivi atti a garantire il naturale sviluppo della vegetazione nonché verificare, alla conclusione di ogni fase quinquennale come indicate nell’elaborato di progetto n. 7, attraverso analisi comparate degli obiettivi di ripristino e dei risultanti raggiunti, il ripristino eseguito, documentando l’esito in apposita relazione tecnica corredata da documentazione fotografica da inviare alla Regione ogni 5 anni e comunque con l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica;
    17. effettuare il ripristino a bosco dell’area di cava interessata dai lavori, utilizzando nella piantagione arborea dischi pacciamanti a protezione delle infestanti e comunque nel rispetto delle prescrizioni che potranno essere impartire dall’U.O. Forestale ovest;
    18. inviare, contemporaneamente alla domanda di estinzione della cava, una dichiarazione del Servizio forestale della U.O. Forestale Ovest relativa all’attecchimento delle essenze arboree;
    19. rispettare le normative sulla sicurezza ed in particolare le disposizioni di cui al D.P.R. 09.04.1959, n. 128 e di cui al D.lgs. 624/1996, le cui competenze sono in capo alla Provincia;
  6. di svincolare, con decorrenza dalla data di accettazione del deposito cauzionale di cui al punto 10 lettera a. del presente atto, il precedente deposito cauzionale presentato a garanzia degli obblighi derivanti dalla D.G.R. n. 2188 del 17.06.1997 per l’importo di € 726.749,01 (settecentoventiseimilaset-tecentoquarantanove/01) (polizza n. 156-58160-15 in data 17.11.2015 della Banca Popolare dell’Alto Adige, società cooperativa P.A. – ordine di costituzione n. 338/2016) nonché di restituire alla ditta i relativi atti di fidejussione;
  7. di stabilire che, essendo decorso il termine di cui al comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011, la presente autorizzazione è sottoposta a condizione di revoca nel caso in cui dovesse intervenire, a carico della ditta, informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto di Vicenza;
  8. di stabilire espressamente che, fino all’avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la struttura regionale competente potrà prescrivere l’esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali alla coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l’adeguamento all’evoluzione della situazione presente sull’area ovvero a intervenute esigenze ambientali e di sicurezza, anche disponendo, se del caso, l’utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
  9. di stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell’art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all’art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l’utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all’ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell’interesse ambientale, del contenimento degli impatti nell’ambito considerato e della razionale coltivazione delle risorse, la realizzazione di servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia per la cava in oggetto che per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti. Si prescrive espressamente tale condizione, per le pertinenze di accesso esistenti, alla cava in oggetto, anche ai sensi della DGR 652/2007;
  10. di determinare le spese di istruttoria della domanda in € 400,00 (quattrocento/00);
  11. di fare obbligo alla ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, di versare a titolo di conguaglio la somma di € 297,00 (duecentonovantasette/00) alla Tesoreria Regionale, tramite il c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit spa ovvero tramite il c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del Veneto – Servizio di Tesoreria;
  12. di fare obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione;
  13. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Asiago, alla Provincia di Vicenza, all’U.O. regionale Forestale Ovest;
  14. di comunicare la presente autorizzazione, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, al Segretariato regionale per il Veneto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché di pubblicarlo sul B.U.R. del Veneto;
  15. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;
  16. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
  17. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  18. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all’esecuzione del presente atto;
  19. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

(seguono allegati)

1919_AllegatoA_357907.pdf
1919_AllegatoB_357907.pdf

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