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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1877 del 22 novembre 2017
Conferma dell'accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale a valere dall'anno 2018. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.
Con questo provvedimento si intende confermare l’accreditamento istituzionale a valere dall’anno 2018 agli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale indicati all’Allegato A, trascorsi tre anni dal provvedimento di accreditamento.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 ridefinendo l’assetto organizzativo delle Aziende Ulss, ha provveduto ad una riorganizzazione strutturale e funzionale dei servizi sanitari e sociosanitari della Regione Veneto.
Con la successiva DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016 Allegato H, in attesa, della ridefinizione del nuovo modello di sanità veneta secondo i fini previsti dall’art.15 della Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22, è stata disposta la sospensione dell’accreditamento di nuovi soggetti a tutto il 2017.
Di conseguenza, nel corso del 2017, in ottemperanza a quanto disposto con la citata deliberazione, sono state prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute da parte di soggetti già in possesso dell’accreditamento istituzionale allo scopo di procedere alla verifica triennale del mantenimento dei requisiti di accreditamento ai sensi dell’art. 19, comma 2, della L.R. n. 22/02.
L’art. 8-quater del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. dispone, comunque che “l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate che ne facciano richiesta subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti”.
A sua volta l’art. 15 L.R. n. 22/2002 e s.m.i. prescrive che “l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria e attuativa locale” (comma 1) e che l’accreditamento istituzionale è rilasciato “… subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 16 e ai requisiti di cui all’art. 18” (comma 4).
L’art. 16 comma 1, lett. b) e lett. d) della L.R. n. 22/02 richiede la sussistenza della condizione rappresentata dalla “coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale” e alla “verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi”.
Inoltre, con DGR n. 2266 del 30.12.2016, sono stati adottati e quindi applicati i nuovi requisiti generali di qualificazione per l'accreditamento delle strutture sanitarie.
La giurisprudenza amministrativa, tuttavia, ha avuto modo di chiarire che l’accreditamento non è oggetto di un diritto, posto che il diritto, in presenza dei requisiti per l’accreditamento previsti dalla legge, riguarda solo l’erogazione delle prestazioni sanitarie “in regime per così dire privato”: questo perché “ogni Regione è tenuta a individuare, attraverso la programmazione sanitaria, la quantità di prestazioni erogabili nel rispetto di un tetto massimo di spesa e può accreditare nuove strutture solo se sussiste un effettivo fabbisogno assistenziale” (Cons. Stato, Sez. III, n. 2527/2013).
Con DGR n. 1923 del 23 dicembre 2015 la Regione Veneto ha ribadito l’autosufficienza produttiva del sistema pubblico per quanto riguarda le prestazioni di specialistica ambulatoriale di medicina di laboratorio; la Regione ha stabilito, inoltre, che all’acquisto di prestazioni da erogatori privati accreditati le Aziende U.l.s.s. possano ricorrere tenuto conto delle particolari esigenze locali e in primis dell’accessibilità delle strutture, della complementarietà, dell’economicità/efficienza e delle liste di attesa (cfr. art. 17-bis, L.R. n. 22/2002).
Il sistema regionale veneto, sia quanto ad accreditamenti istituzionali sia quanto ad accordi contrattuali, è quindi improntato – in conformità a quanto dispone l’art. 8-quater D.Lgs. n. 502/1992 – alla previa determinazione annuale degli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi per le Aziende U.l.s.s., per l'Azienda Ospedaliera di Padova, per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e per l'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" (DGR n. 246 del 07 marzo 2017 Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017) e all’autosufficienza del sistema erogativo pubblico per le prestazioni di specialistica ambulatoriale di medicina di laboratorio, pur consentendo – allo scopo di garantire la necessaria flessibilità del sistema alla luce dei criteri rilevanti ex art. 17 bis L.R. n. 22/2002, ossia dei criteri rappresentati da accessibilità delle strutture, complementarietà, economicità/efficienza e liste d’attesa – che il sistema pubblico ricorra a propria integrazione e a protezione degli utenti al sistema degli erogatori privati in considerazione delle peculiari esigenze locali.
In tale quadro, in ottemperanza alle citate disposizioni, in ordine a ciascuna domanda di conferma dell’accreditamento presentata si è espresso il Direttore Generale dell’Azienda U.l.s.s. competente per territorio, che ha elaborato - anche in base ai parametri stabiliti dalla DGR n. 981 del 17 giugno 2014 – il proprio motivato parere di coerenza rispetto alle scelte della programmazione sanitaria locale ossia dei criteri rappresentati da accessibilità delle strutture, complementarietà, economicità/efficienza e liste d’attesa in considerazione delle peculiari esigenze locali, nonché mediante la verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi anche per mezzo della verifica della tabella di cui all’Allegato G della DGR 3148/2007 allegata dalle strutture all’istanza di conferma.
Successivamente, una volta acquisito il citato parere espresso dalle Aziende Ulss coinvolte, è stato elaborato da parte della competente struttura regionale l’analisi tecnica - agli atti - condotta sulla base di parametri obiettivi ed omogenei (prot. reg. 305798 del 26 luglio 2017).
La commissione regionale CRITE nella seduta del 19 settembre 2017, ha preso atto degli esito dell’istruttoria ed ha confermato il parere positivo alla conferma dell’accreditamento istituzionale alle seguenti strutture (prot. reg. 403355 del 27 settembre 2017) che si riportano suddivise per Azienda U.l.s.s.
Aulss n. 5 Polesana
Rovigo Medica s.p.a. con sede operativa in Rovigo, via Luigi Einaudi 80/82.
Accreditamento confermato per la funzione ambulatoriale relativa alla branca cod. 69: Radiologia limitatamente all’attività risonanza magnetica RMN.
Aulss n. 6 Euganea
Opera della Provvidenza Sant'Antonio con sede operativa in Rubano (PD) via della Provvidenza, 68.
Accreditamento esclusivamente a favore di soggetti con gravi disabilità non collaboranti confermato per la per la funzione ambulatoriale relativa alle branche:
08 Cardiologia 09 Chirurgia Generale
14 Chirurgia Vascolare – Angiologia 32 Neurologia
35 Odontostomatologia 37 Ostetricia e ginecologia
52 Dermosifilopatia 56 Medicina fisica e riabilitazione
69 Radiologia Diagnostica 82 Anestesia
Io sorrido s.r.l. con sede operativa in Borgoricco (Pd), Via G. Marconi, 12.
Accreditamento confermato per la funzione ambulatoriale relativa alla branca cod. 35 Odontostomatologia, limitatamente alle fasce della popolazione con particolare fragilità: anziani affetti da patologie croniche e disabili, e vulnerabilità anche socio economica, con limitata autonomia personale.
Research & Innovation s.r.l. con sede operativa in Padova Corso Stati Uniti, 4/f.
Successivamente alla seduta CRITE del 19 settembre 2017, a seguito di ulteriore approfondimento disposto nella seduta del 23 ottobre 2017, la commissione, riunitasi il 30 ottobre 2017 (prot. reg. 473977 del 13 novembre 2017), sentita l’Azienda U.l.s.s. n. 6 Euganea, ha espresso parere favorevole per la conferma dell’accreditamento della struttura Research & Innovation s.r.l. per la funzione ambulatoriale relativa alla branca cod. 03 Medicina di laboratorio limitatamente alla genetica medica.
Aulss n. 8 Berica
Fondazione Malattie Rare "Mauro Baschirotto" BIRD onlus con sede operativa in Costozza di Longare (VI) Via B. Bizio, 1.
Accreditamento confermato per la funzione ambulatoriale relativa alla branca cod. 03 Medicina di laboratorio limitatamente alla genetica medica per malattie rare.
Conclusa l’istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, all’esito del procedimento descritto comprensivo della verifica in loco del mantenimento dei requisiti di accreditamento effettuata dalle Aziende U.l.s.s. delegate, sono state predisposte le schede di sintesi delle singole strutture di cui all’Allegato A.
Alla luce di quanto esposto, si propone di confermare l’accreditamento istituzionale, a valere dall’anno 2018, agli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale per le sedi operative e le funzioni relative alle branche specificate nell’Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e ss. mm. ii.;
VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19;
VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 “Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure”;
VISTA la DGR n. 3148 del 09 ottobre 2007 “L.R. 16 agosto 2002 n. 22. Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie. Ulteriori modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 2501/2004”;
VISTA la DGR n. 981 del 17 giugno 2014 “Definizione dei criteri di cui all'art. 17 bis, comma 1, della Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22”;
VISTA la DGR n. 246 del 7 marzo 2017 “Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017”;
VISTA la DGR n. 1314 del 16 agosto 2016 “Area della dirigenza medica e veterinaria del SSR. Approvazione linee generali di indirizzo in materia di attività a pagamento ex articolo 58, commi 7, 9 e 10, del CCNL della dirigenza medico-veterinaria dell'8.06.2000, di esercizio dell'attività libero professionale in strutture private non accreditate ed al domicilio dell'assistito, nonché in materia di libera professione extramuraria”;
VISTA la DGR n. 2266 del 30 dicembre 2016 “Recepimento e applicazione dell'allegato sub A dell'Intesa Stato-Regioni del 19.2.2015 (rep. n.32/CSR) in parziale sostituzione della DGR n. 2501 del 6 agosto 2004. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002”;
VISTI i pareri dei Direttori Generali delle Aziende U.l.s.s. della Regione Veneto agli atti;
VISTI i verbali delle sedute della Commissione CRITE del 19 settembre, 23 e 30 ottobre 2017;
VISTO l’esito dell’analisi tecnica dell’U.O. Assistenza specialistica, lista d’attesa, termale: prot. reg. 305798 del 26 luglio 2017;
VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
(seguono allegati)
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