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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 121 del 15 dicembre 2017


Materia: Trasporti e viabilità

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1893 del 22 novembre 2017

Modalità di calcolo delle tariffe dei collegamenti ferroviari sovraregionali - determinazioni

Note per la trasparenza

Il presente atto adotta il nuovo metodo di calcolo per la tariffa regionale con applicazione sovraregionale e le relative modalità attuative approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

La tariffa ferroviaria regionale con applicazione sovraregionale è destinata agli spostamenti sovraregionali cioè a quegli spostamenti che hanno origine in una regione e destinazione in una regione differente ed è valida per i treni compresi nei contratti di servizio in essere con le Regioni e con lo Stato.

Essa è attualmente calcolata sulla base di un algoritmo introdotto nel 2007 per fronteggiare il problema dell’elusione tariffaria determinato dalla sussistenza di condizioni per le quali, in numerosi casi, l'acquisto di abbonamenti per un percorso più lungo risultava più conveniente rispetto a quello di un percorso più breve.

Nello specifico il citato algoritmo prevede che la tariffa sovraregionale sia data dalla somma delle tariffe regionali per le tratte percorse nelle rispettive regioni, diminuito di un valore definito “bandiera media” che tiene conto della digressione delle tariffe all’aumentare della tratta chilometrica.

In seguito agli adeguamenti tariffari avvenuti negli anni in maniera differenziata tra le singole Regioni detto metodo ha iniziato a generare per alcune origini/destinazioni effetti distorsivi facendo emergere delle nuove anomalie negli importi calcolati.

In conseguenza di ciò, le Associazioni dei consumatori hanno coinvolto la Conferenza delle Regioni e Province autonome - Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio che ha quindi avviato con gli stessi e con Trenitalia S.p.A. (di seguito Trenitalia) un’approfondita attività di confronto, studio e analisi della questione.

Il lavoro svolto dal tavolo tecnico nazionale così istituito è stato quello di individuare un algoritmo che riscontrasse le richieste degli utenti sistematici (pendolari) del trasporto pubblico locale ferroviario, evitando però, nel contempo, di generare ricadute negative in termini di ricavi al trasporto regionale e locale, già pesantemente penalizzato dai tagli operati in questi ultimi anni agli stanziamenti statali.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (di seguito Conferenza) ha approvato così un primo documento che individua un nuovo metodo di calcolo per le tariffe con applicazione sovraregionale (NTAS) e contemporaneamente stabilisce le procedure operative da realizzare per la concreta attuazione dallo stesso.

L'algoritmo, che si basa sul principio di proporzionalità rispetto al prezzo, garantisce che la nuova tariffa con applicazione sovraregionale non sia mai superiore a quella per la distanza totale percorsa nella regione con la tariffa più alta e non sia mai inferiore a quella per la distanza totale percorsa nella regione con la tariffa più bassa. Qualora le regioni attraversate abbiano la stessa tariffa, la tariffa sovraregionale sarà pari a quella per la distanza totale percorsa all'interno di una regione.

Il testo licenziato dalla Conferenza individua inoltre una serie di impegni a carico sia delle Regioni e Province autonome che di Trenitalia in modo tale da garantire tempi certi per la concreta attuazione del nuovo algoritmo.

Successivamente, al fine di riscontrare alcune criticità evidenziate da Trenitalia sul testo approvato, la Conferenza ha provveduto a revisionarlo approvando durante la seduta del 21 settembre scorso il documento finale titolato “Nuova tariffa con applicazione sovraregionale – Integrazioni e modifiche al documento della Conferenza delle Regioni e Province autonome per la revisione dell’attuale modalità di calcolo dei prezzi nel trasporto pubblico locale e ferroviario interregionale, approvato nella seduta del 3 agosto 2017”.

Infine, con nota del 27 ottobre 2017 la Conferenza ha preso atto degli esiti del confronto finale avvenuto tra la Commissione Infrastrutture Mobilità e Governo del Territorio, Trenitalia e le Associazioni dei consumatori sulla vicenda confermando le determinazioni già assunte nella precedente seduta del 21 settembre scorso tra cui la data del primo ottobre 2017 quale termine per l'entrata in vigore della NTAS.

Conclusa quindi l’attività di confronto e concertazione, si pone ora la necessità di far fronte agli impegni che il documento approvato dalla Conferenza mette a carico delle Regioni e delle Province autonome tra cui quello di adottare il nuovo algoritmo di calcolo da utilizzare per la tariffa regionale con applicazione sovraregionale nonché le relative modalità operative per l’attuazione della stessa, dettagliatamente riepilogate nell’Allegato A del presente provvedimento.

Giova infatti ricordare che la NTAS può essere applicata per relazioni con distanza massima di 700 km. Si rende pertanto necessario incrementare il sistema tariffario regionale vigente che invece arriva, per le tariffe interessate per il calcolo della sovraregionale (39/21 e 40/21), ai 500 km e che quindi deve essere sviluppato per gli scaglioni mancanti fino al raggiungimento della distanza massima di 700 chilometri, così come riportato nell’Allegato B.

Le simulazioni elaborate da Trenitalia sulla base dei propri dati di vendita e condivise al tavolo tecnico nazionale durante i mesi di attività dello stesso hanno evidenziato che il nuovo metodo di calcolo, applicato con le modalità attuative riportate nell’Allegato A, pur andando a risolvere le criticità dell’attuale algoritmo senza gravare in maniera rilevante sugli utenti, non dovrebbe determinare significativi impatti sugli introiti da tariffa.

In ogni caso gli effetti dell’applicazione della nuova tariffa sovraregionale saranno trattati, a termini del contratto vigente “Atto di proroga del contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale – CIG 6901536FA9 ”, inserendo gli introiti tariffari effettivi derivanti dalla NTAS all’interno della voce “Ricavi da Mercato” nel CER – Conto Economico Regionale redatto a consuntivo da confrontarsi, con le modalità di contratto, con il PEF – Piano Economico Finanziario redatto a preventivo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 422/97 “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 25 del 30/10/1998 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’ “Atto di proroga del contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale tra Regione Veneto e Trenitalia S.p.A. relativamente al periodo 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2023 – CIG 6901536FA9”;

VISTO il documento “Nuova tariffa con applicazione sovraregionale – Integrazioni e modifiche al documento della Conferenza delle Regioni e Province autonome per la revisione dell’attuale modalità di calcolo dei prezzi nel trasporto pubblico locale e ferroviario interregionale, approvato nella seduta del 3 agosto 2017”, approvato dalla Conferenza delle Regioni in data 21 settembre 2017, n. 17/130/CR07a/C4;

VISTA la lettera del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n.5179/C4TRASP del 27 ottobre 2017;

VISTO l’art. 2 co. 2 lett. o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

delibera

  1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di adottare la modalità di calcolo della nuova tariffa con applicazione sovraregionale (NTAS) e le relative modalità operative per l’attuazione della stessa riportate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di approvare l’integrazione delle tabelle tariffarie 39/21 e 40/21 di cui all’Allegato 3 dell’“Atto di proroga del contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale – CIG 6901536FA9 ”, per gli scaglioni chilometrici mancanti e fino al raggiungimento della distanza massima di 700 chilometri, così come riportato nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. di prendere atto che gli effetti dell’applicazione della nuova tariffa sovraregionale saranno trattati a termini del contratto vigente “Atto di proroga del contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale – CIG 6901536FA9” inserendo gli introiti tariffari effettivi derivanti dalla NTAS all’interno della voce “Ricavi da Mercato” del CER – Conto Economico Regionale da confrontarsi, a termini di contratto, con il PEF – Piano Economico Finanziario,
  5. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Mobilità e Trasporti all’attuazione del presente atto;
  6. di dare atto che il presente provvedimento non prevede impegni di spesa;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1893_AllegatoA_357701.pdf
1893_AllegatoB_357701.pdf

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