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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 119 del 12 dicembre 2017


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1881 del 22 novembre 2017

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomassa costituito dalla linea 1 con potenza immessa pari a 20 MWt e dalla linea 2 con potenza immessa pari a 27,9 MWt da realizzarsi a Venezia nella sede operativa di Ecoprogetto Venezia s.r.l. Autorizzazione Integrata Ambientale all'impianto di produzione CSS e stazione di travaso rifiuti presente nello stesso sito.D.Lgs 387/2003, D.Lgs 152/2006; D.M. 264/2016.

Note per la trasparenza

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e termica alimentato a biomassa e Autorizzazione Integrata Ambientale  all’impianto funzionalmente interconnesso di produzione di CSS già autorizzato dalla Città Metropolitana di Venezia.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La società “Ecoprogetto Venezia s.r.l..” con sede legale e operativa in Comune di Venezia 30175 - Fusina (VE), via della Geologia n. 31/1, considerata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata dalla Città Metropolitana Venezia relativa all’impianto di produzione di CSS (Combustibile Solido Secondario) e l’esistenza nello stesso sito dell’impiantistica relativa all’impianto di termovalorizzazione di rifiuti con recupero energetico, autorizzata nel tempo, quale attività IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) di cui al p.to 5.2, dell’allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/2006 (con Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto dirigenziale della Regione Veneto n. 84 del 30.11.2009), attività quest’ultima oggetto di volontaria e motivata chiusura anticipata (rispetto alla scadenza dell’AIA) e relativa dismissione comunicate a più riprese sia dal Comune di Venezia che dalla ditta medesima a questa Regione, ha presentato in data 12.05.2017 prot. n. 189925 del 15.05.2017 e in data 25.05.2017 prot. n. 209334 del 29.05.2017, l’istanza di cui all’oggetto al fine di ottenere un’unica Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza regionale per i motivi di seguito evidenziati con la conseguente riorganizzazione complessiva del lay out impiantistico.

In data 09.06.2017, presso gli uffici regionali, si è tenuto un incontro tecnico nel corso del quale la ditta ha presentato una nota datata 8.06.2017 con la quale ha chiesto di integrare e sostituire le precedenti istanze con nuova istanza di autorizzazione energetica ai sensi del D.Lgs 387/2003 per produrre energia a servizio del polo tecnologico utilizzando biomasse.

In data 12.06.2017, la ditta Ecoprogetto Venezia s.r.l. ha presentato una istanza acquisita al prot. 230218 del 12.06.2017, a cui hanno fatto seguito successive integrazioni – prot. n. 241165 del 20.06.2017 e prot. 241225 del 20/06/2017, per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e termica alimentato a biomassa ai sensi del D. Lgs 152/2006 e del DM 264 del 13.10.2016 “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti” costituito da linea 1 che utilizza parti dell’impianto di termovalorizzazione dismesso con potenza termica immessa di 20 MWt e una linea 2 con potenza termica immessa pari a 27,9 MWt da realizzarsi a Fusina - Venezia in via della Geologia n, 31/1, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 387/2003.

La linea 1 consiste in un impianto di produzione energia elettrica (griglia, caldaia, turbina, trasformatore elettrico e connessione elettrica) che utilizza parti dell’ impianto di termovalorizzazione, oggetto della richiamata volontaria chiusura anticipata da parte della Ditta, che già in origine, peraltro, alimentava i consumi elettrici della stessa impiantistica  per la produzione di CSS ( attualmente sono ancora esistenti le interconnessioni elettriche - trasformatori MT/BT, cavi elettrici di adduzione, ecc. - tra l’impianto di produzione CSS e l’impianto di produzione energia elettrica completo di generatore elettrico, che consentono l’autoproduzione di energia elettrica).

Il progetto prevede un primo stralcio di interventi sulla linea 1, usando parti impiantistiche già esistenti e non più utilizzate e le  interconnessioni già presenti con le linee di produzione CSS, per passare da una potenza termica nominale di 16,76 MWt a una finale di 20 MWt e un secondo stralcio per una seconda sezione impiantistica - non connessa con l’impianto di produzione CSS e quindi indipendente - costituita da una nuova linea di produzione di energia di potenza termica nominale pari a 27,9 MWt, sfruttando le opere edili già predisposte a suo tempo con la realizzazione della linea 1 di termovalorizzazione.

Per il rilascio dell’autorizzazione richiesta l’art. 12 del D. Lgs 387/2003 prevede l’indizione da parte dell’autorità competente, di una Conferenza di Servizi come disciplinata dall’art. 14 e seguenti della legge n. 241/90.

Con con nota prot. n. 246281 del 22.06.2017 e nota prot. n. 246288 del 22.06.2017, indirizzate al Sindaco del Comune di Venezia, al presidente della Città Metropolitana di Venezia, al Segretario Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Veneto, alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, a Enel Distribuzione S.p.A., la struttura Regionale competente ha indetto una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 c.2  della Legge 7.08.1990 n.241, per la richiesta di autorizzazione da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis L. 241/90, come modificato dall’art. 1 del D.Lgs 127/2016, fissando un termine per la richiesta di eventuali integrazioni documentali e richiedendo le determinazioni di competenza alle Amministrazioni coinvolte.

Agli atti risultano essere pervenute le comunicazioni che seguono.

La Città di Venezia, con nota del 07.07.2017, prot. reg 276511 del 07.07.2017 (trasmessa alla ditta con nota prot. reg. 285607 del 11.07.2017) informa che “..mancano alcuni elaborati essenziali al fine di permettere … di verificare, sotto il profilo edilizio, il rispetto del progetto alle specifiche normative di settore” e, in particolare, “… rileva, altresì, che l’ambito oggetto del presente progetto è soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 c 1° lett. A) D.Lgs 42/2004 “Territori costieri compresi in una fascia di profondità 300 m dalla linea di battigia” e pertanto va acquisito il parere obbligatorio della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna o in subordine ottenuta la relativa Autorizzazione paesaggistica”.

La Società Ecoprogetto Venezia s.r.l. con note prot. reg. 303135 e 303145 del 25.07.2017 fornisce la relazione previsionale di impatto acustico, la visura catastale da cui risulta la disponibilità dell’area, la dichiarazione attestante che è stata eseguita la verifica, ai sensi del D.M. 10.09.2010, sulla presenza di vincoli in aree contermini ed interferenza visiva, con allegata tavola con la perimetrazione dell’impianto, delle opere connesse e dei vincoli distanti in linea d’aria 50 volte l’altezza massima dell’elemento più alto dell’impianto, la relazione paesaggistica, la documentazione integrativa e i chiarimenti richiesti dalla Città di Venezia, il parere di conformità rilasciato dal comando dei VVF di Venezia, prot. 2930 del 2010 – allegato F, l’autocertificazione sulla conformità dell’intervento alle vigenti norme igienico-sanitarie nonché alle norme dei regolamenti Edilizio e di Igiene del Comune di Venezia, la dichiarazione di conformità alle disposizioni della legge 13/89 e del DM 236/89, l’asseverazione sul rispetto della DGRV 2774/2009 recante “Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza” ai sensi della DGRV  n. 97 del 31.01.2012, il progetto e gli schemi degli impianti che dovranno essere installati ai sensi del DM 37/2008, la verifica di compatibilità idraulica e una relazione integrativa sulle emissioni.

Con nota del 18.08.2017, prot. reg. 352426 in pari data, la Società Ecoprogetto Venezia s.r.l. trasmette l’Aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Il Dipartimento ARPAV di Venezia con nota assunta al protocollo regionale  n. 356076 del 23.08.2017, formula osservazioni, in riferimento all’alimentazione delle linee 1 e 2, sull’attribuzione dei codici CER chiedendo che le “ … frazioni prodotte dalla cernita e adeguamento volumetrico del rifiuto in CER ingresso (consistente in sfalci e ramaglie) … ”, “… la frazione legnosa proveniente da impianti di compostaggio terzi  … , “ … la frazione legnosa prodotta dalla cernita e adeguamento volumetrico dei rifiuti urbani ingombranti CER 20.01.38 …” siano codificate con CER 19.12.07, mentre per il Piano di Monitoraggio e Controllo rileva alcune incongruenze.

Con nota del 24.08.2017, prot. reg. 359147 del 25.08.2017 la Città Metropolitana, facendo riferimento alla relazione tecnica presentata il 12.06.2017 (Allegato A1) pone l’attenzione sulla necessità che vengano forniti chiarimenti sul progetto presentato “… in relazione alla necessità o meno di assoggettamento alle seguenti procedure: a) Titolo III bis della Parte IV del DLgs. 152/06; b) Procedure della Parte II del DLgs 152/06 (A.I.A. e/o V.I.A.) – per l’attività di recupero rifiuti R1 sulla base della potenzialità dichiarata dalla ditta; c) Procedure della Parte II del DLgs 152/06 (V.I.A.) – impianti termici per la produzione di energia elettrica con potenza termica complessiva superiore a 50MW qualora, ai sensi del DM Ambiente 30.03.2015, sia applicabile, per la localizzazione dell’impianto, la riduzione del 50% delle soglie previste”. Segnala inoltre l’opportunità del coinvolgimento del Consiglio di bacino territorialmente competente, come peraltro previsto anche dall’art. 208, comma 3 del D.Lgs. 152/06.

Con note del 31.08.2017, prot. reg. 366838 e prot. reg. 366890 del 01.09.2017 e 368472 del 04.09.2017 la Società Ecoprogetto Venezia s.r.l. comunica che in ottemperanza al parere di ARPAV del 22.08.2017 viene stralciato dall’alimentazione dell’impianto in progetto il materiale rifiuto identificato con il codice CER 19 12 12; vengono altresì stralciati dal processo i rimanenti codici CER dei rifiuti, che saranno oggetto di eventuale successiva richiesta Amministrativa con le modalità previste dalla norma di settore, se ve ne sarà necessità, secondo anche le indicazioni del Consiglio di Bacino rifiuti urbani territorialmente competente. L’alimentazione dell’impianto è pertanto prevista esclusivamente con biomassa costituita da prodotti legnosi e sottoprodotti di cui al DM 264/2016 che rispettano quanto indicato nell’art. 184-bis del D.Lgs 152/2006. Sono inoltre forniti la relazione tecnica della centrale energia rev 01 del 31.08.2017, la relazione tecnica intervento edilizio rev 01 del 31.08.2017 (aggiornata solo nelle premesse a seguito adeguamento alimentazione impianto con solo biomasse-sottoprodotti non classificati come rifiuti), la relazione integrativa emissioni rev. 01 del 31.08.2017, la valutazione numerica della dispersione del PM10 rev. 00 del 31.08.2017 e il Piano di monitoraggio e controllo rev. 02 del 31.08.2017.

Con nota prot. reg. 367150 del 01.09.2017 la Città di Venezia, “preso atto della documentazione integrativa” depositata dalla Ditta Eco Progetto …, visionati gli elaborati progettuali …”  informa che “ … il progetto risulta conforme sotto il profilo urbanistico alle disposizioni contenute nella Variante al PRG per Porto Marghera e sotto il profilo edilizio al Regolamento Edilizio vigente e alle norme specifiche di settore. Conseguentemente si esprime parere favorevole al progetto … sotto il profilo edilizio/urbanistico”. Con la stessa nota viene altresì evidenziato, dal punto di vista ambientale, che “ … sulla base delle analisi effettuate dal tecnico, in fase previsionale l’impianto risulta acusticamente compatibile. Tale previsione dovrà necessariamente essere confermata in fase post-operam, attraverso una campagna di monitoraggio che rilevi l’effettivo impatto acustico dell’impianto negli stessi punti a  confine della ditta indagati nella succitata relazione”.

Con nota del 10.08.2017, prot. reg. 369176 del 04.09.2017 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna “…ritiene l’intervento assentibile”.

Preso atto delle posizioni espresse dalle varie Amministrazioni con nota prot. 366352 del 31.08.2017 la struttura regionale competente ha indetto, ai sensi dell’art. 14-bis della legge 241/1990, come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 127/2016 la Conferenza di Servizi decisoria, da tenersi in modalità sincrona per il giorno 04.09.2017.

La Conferenza di Servizi decisoria, alla quale erano presenti, oltre ai rappresentati delle strutture regionali, i rappresentanti della Società Ecoprogetto Venezia s.r.l., del Dipartimento Arpa di Venezia, della Città Di Venezia, della Città Metropolitana, del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, all’unanimità ha preso atto delle modifiche all’alimentazione dell’impianto, nel suo complesso, con l’utilizzo quindi esclusivamente di biomassa ai sensi del D.Lgs 152/2006 e del DM 264 del 13.10.2016 “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti” con l’eliminazione di ogni codice CER dei rifiuti. All’unanimità i rappresentanti delle Amministrazioni presenti in Conferenza di Servizi si sono espressi favorevolmente alla richiesta di Ecoprogetto Venezia s.r.l. di considerare l’attività IPPC per la produzione di CSS attività connessa con la linea 1 di produzione energia, con la conseguente necessità di far confluire all’interno della medesima autorizzazione - di rango regionale - anche il provvedimento autorizzativo provinciale. In riferimento alla problematica sollevata dalla Città Metropolitana di Venezia se sia applicabile, ai sensi del DM Ambiente 30.03.2015, per la localizzazione dell’impianto, la riduzione del 50% delle soglie previste dalle procedure della Parte II del DLgs 152/06 (V.I.A.) – impianti termici per la produzione di energia elettrica con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, il rappresentante della Città di Venezia ha precisato e in seguito confermato che la “linea di conterminazione lagunare” non è da intendersi quale “linea di battigia” per cui la riduzione del 50% delle soglie dimensionali  non è applicabile e che  in riferimento alla richiesta di integrazioni della Città di Venezia - nota del 07.07.2017 nella quale si rilevava che "... l’ambito oggetto del presente progetto è soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 c 1° lett. a) D.Lgs. 42/2004 “Territori costieri compresi in una fascia di profondità 300 m dalla linea di battigia” e pertanto va acquisito il parere obbligatorio della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna o in subordine ottenuta la relativa Autorizzazione paesaggistica..." detta richiesta è stata soddisfatta con l'ottenimento del parere favorevole della Soprintendenza di Venezia, messo agli atti dalla Regione Veneto nella Conferenza decisoria del progetto in oggetto. Il Dipartimento ARPA di Venezia ha espresso parere favorevole sul Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 02 del 31.08.2017 formalizzato da Ecoprogetto Venezia s.r.l e ribadisce che la simulazione modellistica porta l’incremento dei valori delle ricadute delle polveri al suolo (parametro che supera i limiti del D.Lgs 155/2010) “ben al di sotto del 5%” preso normalmente a riferimento come valore per determinarne la significatività, come pure al di sotto del 5% sono gli incrementi gli altri parametri inquinanti. Le emissioni possono pertanto considerarsi non significative dal punto di vista della necessità di sottoporre, per questo aspetto, l’intervento proposto alla verifica di screening. La Conferenza di Servizi ha ritenuto, pertanto, degno di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomassa ai sensi del D.Lgs 152/2006 e del D.M. 264/2016 costituito dalla linea 1 con potenza immessa pari a 20 MWt e dalla linea 2 con potenza immessa pari a 27,9 MWt da realizzarsi a Fusina – Venezia, in via della Geologia n. 31, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387, da realizzarsi, come detto, in due stralci e di enucleare un’unica autorizzazione regionale di carattere ambientale (A.I.A.) comprensiva anche di quella provinciale relativa all’impianto di produzione CSS e stazione di travaso rilasciata dalla Città Metropolitana di Venezia alla Società Ecoprogetto Venezia s.r.l. con Determinazione n. 3013/2017 comprensiva della planimetria riportata in Allegato C.

Con nota datata 14.09.2017, prot. reg. 385514 del 15.09.2017, Ecoprogetto Venezia s.r.l. ha trasmesso l’aggiornamento del piano di ripristino (elaborato A02 “piano di ripristino e costi demolizione) redatto secondo le Indicazioni Operative per la redazione dei “Piani di Ripristino” delle aree interessate da impianti da fonti rinnovabili di cui al decreto del Dirigente della Segreteria Regionale Ambiente n. 2 del 27.02.2013  e con metodologia indicata dal Decreto del Dirigente della Segreteria Regionale Ambiente n. 1556 del 30.12.2015 e la ricevuta di versamento oneri istruttori.

Con nota del 24.10.2017, prot. 1134/AT, la Ditta Ecoprogetto ha, tra l’altro, confermato quanto già dichiarato in sede di conferenza di servizi precisando che “…l’intervento, finalizzato all’autoproduzione di energia, sarà realizzato interamente con fondi propri.”.

La struttura competente, sulla scorta degli elaborati progettuali indicati nell’Allegato B al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, viste le conclusione dell’Istruttoria Tecnica n. 7/2017 del 31.08.2017 con la quale è stata verificata l’effettiva non necessità della Valutazione di incidenza ambientale per l’intervento, visti gli atti di assenso e le relative condizioni e prescrizioni indicate dalle suindicate amministrazioni riportate all’Allegato A del presente provvedimento, ritiene conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria in forma sincrona come sopra indetta e svolta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990;

VISTO il Decreto Legislativo n. 387 del 23.12.2003;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006;

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 30.06.2016

VISTO il Decreto Legislativo n. 264 del 13.10.2016

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 2299 del 9.12.2014;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
  2. di rilasciare, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003, alla società “Ecoprogetto Venezia s.r.l..” sede legale e operativa in via della Geologia 31/1 Località Fusina 30175 Marghera Venezia, l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomassa ai sensi del D.Lgs 152/2006 e del D.M. 264/2016 costituito dalla linea 1 con potenza immessa pari a 20 MWt e dalla linea 2 con potenza immessa pari a 27,9 MWt da realizzarsi, per stralci, a Fusina – Venezia, in via della Geologia n. 31, conformemente agli elaborati progettuali di cui all’Allegato B e all'Allegato C, nel rispetto delle prescrizioni espresse dalla struttura procedente, dalla Città di Venezia, dalla Città Metropolitana di Venezia e dall’ARPAV nel corso della Conferenza di Servizi sincrona svoltasi ai sensi dell’art. 14- bis della l. 241/1990;
  3. di rilasciare, ai sensi del D.Lgs 152/2006, art. 29-sexies, l’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  unica alla ditta “Ecoprogetto Venezia s.r.l.”, ai sensi dell'art. 5  comma 1, lett. i- quinquies) “installazione esistente”, al fine dell'esercizio  della  attività  I.P.P.C,  categoria  5.3, lettera b), Allegato VIII alla parte seconda del medesimo D. Lgs – per l’impianto di produzione CSS e stazione di travaso, attività funzionalmente connessa con l’impianto di produzione energia, linea 1, di cui al precedente punto 2, nonché ai fini dell’esercizio della linea 2, siti in Comune di Venezia - Fusina in via  della  Geologia  31; detta autorizzazione assorbe anche l'Autorizzazione Integrata Ambientale della Città Metropolitana di Venezia n. 3013/2017, già in essere, e citata in premessa;
  4. la ditta “Ecoprogetto Venezia s.r.l.” dovrà ottemperare a tutte le condizioni e prescrizioni riportate nell’Allegato A;
  5. la presente autorizzazione ha validità dieci anni, a partire dalla data di rilascio del medesimo provvedimento, così come previsto dall’articolo 29 – octies del D. Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs 46/2014; l’estensione della durata dell’autorizzazione potrà essere concessa una volta presentata la certificazione ISO 14001 sul complesso dell’impianto;
  6. di dare atto che l’intervento, finalizzato all’autoproduzione di energia, di cui al presente provvedimento, sarà realizzato interamente con fondi propri della ditta Ecoprogetto, come dichiarato dalla medesima ditta con nota del 24.10.2017, prot. 1134/AT,  a conferma di quanto già dichiarato in sede di Conferenza di Servizi;
  7. ai sensi dell'articolo 29 quater del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della parte V, Titolo I, del D. Lgs 152/2006;
  • autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti, ai sensi del D. Lgs 152/2006;
  • autorizzazione allo scarico nella fognatura comunale di Via dell'Elettronica gestita da VERITAS SpA ai sensi della parte III, sezione II, Titolo III del D. Lgs n. 152/2006.
  • Autorizzazione alla produzione di energia;
  1. di subordinare il presente provvedimento alla validità delle garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 2721 del 19.12.2014, ed assume piena efficacia dalla data di presentazione alla Città Metropolitana della nuova polizza conforme alla citata DGR. Qualora la polizza R.C.I. preveda il pagamento del premio con rate annue, la Ditta è tenuta ad inviare alla Città Metropolitana di Venezia almeno 15 giorni prima della scadenza del premio annuale, l’attestazione dell’avvenuto pagamento del premio per l’anno successivo. Qualora non vengano rispettate le disposizioni in materia di garanzie finanziarie, la Ditta dovrà sospendere immediatamente l’attività oggetto del presente provvedimento;
  2. resta salvo l’obbligo da parte della Ditta, pena la decadenza del provvedimento di A.I.A., dell’eventuale integrazione degli oneri istruttori di cui all’art. 18 del D.Lgs n. 59/2005, su specifica richiesta dell’Autorità Competente (ora art. 33, comma 3-bis del Titolo V della parte seconda del D.Lgs n. 152/2006) secondo le tariffe individuate dal Decreto interministeriale 24 aprile 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 222 del 22.09.2008) e con le modalità indicate nella D.G.R. n. 1519 del 26.05.2009;
  3. di stabilire che ai sensi dell'art. 29-sexies, punto 6, del D.Lgs 152/2006, l' ARPAV come criterio minimo effettuerà, nell’arco della validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ispezioni ambientali con cadenza biennale a carico del gestore; la frequenza delle attività ispettive di ARPAV potrà essere modificata a seguito dell’emanazione del piano di ispezione ambientale regionale da emanarsi ai sensi del D.Lgs 152/2006 art.29 decies comma 11 bis;
  4. di stabilire che il presente  provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;
  5. di pubblicare il presente atto ai sensi del D.Lgs  33/2013;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione;
  8. di comunicare il presente atto alla società “Ecoprogetto Venezia s.r.l.” con sede legale e operativa in Comune di Venezia 30175 - Fusina (VE), via della Geologia n. 31/1, alla Città Metropolitana di Venezia, al Dipartimento A.R.P.A.V. di Venezia e all’Osservatorio Regionale Rifiuti.
  9. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs.104/2010.
  10. di incaricare l’Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera – Direzione Ambiente dell’esecuzione del presente atto.

(seguono allegati)

1881_AllegatoA_357691.pdf
1881_AllegatoB_357691.pdf
1881_AllegatoC_357691.pdf

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