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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 109 del 17 novembre 2017


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1831 del 14 novembre 2017

Accordo Integrativo Regionale in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale reso esecutivo in data 17/12/2015, mediante Intesa Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ex art. 8 D.LGS. 30/12/1992, n. 502.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si provvede a recepire l’Accordo Integrativo Regionale in ottemperanza  delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 3 dell’Accordo Collettivo Nazione, per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, esecutivo in data 17/12/2015.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

In data 17 dicembre 2015 è stato recepito il nuovo Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, recepito con Intesa Stato-Regioni; in particolare l’articolo 3, comma 4 e l’articolo 4, comma 3 definiscono per la negoziazione regionale modalità operative e termini come di seguito riportati:

  • art. 3, comma 4 “Il livello di negoziazione regionale, Accordo Integrativo Regionale (AIR), definisce obiettivi di salute e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in attuazione dei principi e dei criteri concertati a livello nazionale, nonché la modalità di distribuzione della parte variabile del compenso e le materie esplicitamente rinviate dal presente Accordo, incluso quanto previsto dall’art. 39. Le Regioni e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo si impegnano a definire gli Accordi Integrativi Regionali entro il termine di cui al successivo art. 4, comma 3.”;
  • art. 4, comma 3 “La attuazione di quanto previsto dal precedente comma deve avvenire a seguito dei nuovi Accordi Integrativi Regionali, volti a sostituire quelli in atto, da perfezionarsi entro dodici mesi decorrenti dalla definizione degli atti di programmazione di cui al comma 2, termine oltre il quale la Regione, in mancanza di sottoscrizione di un accordo finalizzato ad attuare quanto previsto al comma 2, provvede unilateralmente a sospendere la parte economica integrativa degli accordi regionali e a disporne l’accantonamento fino alla sottoscrizione del nuovo Accordo Integrativo Regionale.”.

Con Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 29 del 6 aprile 2016 è stato costituito il Tavolo tecnico regionale per la definizione di progettualità finalizzate alla partecipazione degli Specialisti Ambulatoriali Interni nel progetto di sviluppo delle cure primarie.  Il citato Tavolo tecnico regionale, a conclusione della sua attività, ha elaborato il documento base “Individuazione delle modalità operative di partecipazione degli specialisti ambulatoriali interni nel processo di sviluppo di cure primarie, definizione di un modello-tipo coerente con i contenuti del nuovo ACN 2015 e con gli obiettivi della programmazione regionale” (agli atti della Struttura regionale competente), molte parti del quale sono state utilizzate per impostare il nuovo Accordo Integrativo Regionale.

Con successivo Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 90 del 16 settembre 2016 è stato costituito il Tavolo di negoziazione per la definizione dell’Accordo Integrativo Regionale, in ambito del quale sono stati condivisi con le OO.SS. della Specialistica Ambulatoriale Interna i seguenti obiettivi strategici:

  • il potenziamento e consolidamento dell’offerta territoriale, imperniata sulla gestione integrata del paziente e sulla continuità dell’assistenza;
  • la ridefinizione delle competenze e l’attivazione di una sinergia virtuosa tra Ospedale e Territorio;
  • l’investimento sull’appropriatezza clinica ed organizzativa, con particolare riguardo all’appropriatezza prescrittiva ed al consumo di risorse socio-sanitarie, attraverso il coinvolgimento attivo e responsabile dei professionisti e dei cittadini, anche allo scopo di ottenere una consistente riduzione delle liste d’attesa;
  • la garanzia della massima appropriatezza in ambito farmaceutico, specialistico e protesico;
  • la diffusione di strumenti di clinical governance, mirati anche alla qualità ed alla sicurezza dei pazienti;
  • la ricerca della semplificazione degli adempimenti e delle procedure;
  • la definizione, l’applicazione e la garanzia di standard di qualità, ma anche standard di quantità, atti a valorizzare le esperienze attuate localmente, riducendo le differenze tra i diversi contesti e superando disuguaglianze ed iniquità;
  • la ricomposizione di un sistema delle responsabilità che ponga in capo alle strutture del SSSR, alle amministrazioni locali, alle categorie professionali, ai singoli professionisti ed agli assistiti la consapevolezza del loro ruolo come erogatori o fruitori di servizi, delle risorse disponibili, del legame solidaristico;
  • la promozione del senso di partecipazione civica delle persone per consentire un appropriato utilizzo dei servizi socio-sanitari.

Con il presente provvedimento si propone, quindi, di recepire l’Accordo Integrativo Regionale, condiviso con le OO.SS. della Specialistica Ambulatoriale Interna, in attuazione dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni e altre professionalità sanitarie, reso esecutivo in data 17 dicembre 2015, mediante Intesa nella Conferenza Stato – Regioni, nel testo di cui all’Allegato A), al presente atto per costituirne parte integrante ed essenziale.

In attuazione dell’ACN 17 dicembre 2015, il presente Accordo Integrativo Regionale è a isorisorse.

Inoltre, si conferma che i Patti aziendali in essere rimangono in vigore fino alla data di recepimento dei nuovi Accordi Attuativi Aziendali e, comunque, le procedure per il rinnovo degli Accordi Attuativi Aziendali dovranno essere avviate entro 60 giorni dalla data di recepimento del nuovo Accordo Integrativo Regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

  • VISTO l'art. 2, co. 2 della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;
  • VISTE le Leggi Regionali n. 23 del 29/06/2012 e n. 19 del 25/10/2016;
  • VISTO l’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi), reso esecutivo in data 17/12/2015, mediante Intesa nella Conferenza Stato – Regioni;
  • VISTE le DD.G.R. n. 953 del 18/06/2013 e n. 751 del 17/05/2015;
  • VISTA la proposta di Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) sottoscritta in data 11/102017 da SUMAI ASSOPROF, UIL FPL Federazione e FESPA e in data 17/10/2017 da Federazione CISL Medici;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
  2. di recepire l’Accordo Integrativo Regionale in attuazione dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni e altre professionalità sanitarie, reso esecutivo in data 17 dicembre 2015 mediante Intesa nella Conferenza Stato – Regioni, sottoscritto dalla Regione Veneto-Assessore alla Sanità e Programmazione Socio-Sanitaria e le OO.SS. della Specialistica Ambulatoriale Interna, in data 11 ottobre 2017 da SUMAI ASSOPROF, UIL FPL Federazione e FESPA e in data 17 ottobre 2017 da Federazione CISL Medici, nel testo di cui all’Allegato A), al presente atto per costituirne parte integrante ed essenziale;
  3. di disporre che, nel caso dovessero realizzarsi le condizioni richiedenti un adeguamento normativo e/o economico a seguito di nuovo ACN, si procederà ad una nuova fase di trattativa regionale;
  4. di incaricare l’U.O. Cure Primarie e LEA, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, dell’esecuzione del presente atto;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di disporre la pubblicazione urgente del presente atto nel BUR in forma integrale.

(seguono allegati)

1831_AllegatoA_357290.pdf

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