Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 108 del 14 novembre 2017


Materia: Foreste ed economia montana

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1709 del 24 ottobre 2017

Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE). Riformulazione articoli Misure di Conservazione.

Note per la trasparenza

In seguito alla nota n. 411430 del 03/10/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stata effettuata la riformulazione degli articoli n. 312 comma 1 lettera b), Misure di Conservazione per le Zone Speciali di Conservazione per la Regione Biogeografica Alpina, e n. 316 comma 1 lettera b), Misure di Conservazione per le Zone Speciali di Conservazione per la Regione Biogeografica Continentale,  al fine di procedere con l'atto di designazione. Viene effettuata dunque una nuova approvazione di tale articolato delle Misure di Conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Rete Natura 2000, al fine della designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), come previsto all’art. 4, co. 4, della Direttiva 92/43/CEE. Tali Misure di Conservazione recepiscono ed integrano il DM n. 184 del 17 ottobre 2007 e si applicano ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e, all’atto della loro designazione, alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Direttiva Uccelli 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in particolare l’art. 3, prevede che gli Stati membri istituiscano Zone di Protezione Speciale (ZPS), quali aree idonee per numero e superficie alla conservazione delle specie elencate nell’Allegato 1 alla citata Direttiva e delle specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia.

La Direttiva Habitat n. 92/43/CEE del Consiglio europeo del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso l’istituzione della rete ecologica “Natura 2000”, formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

In particolare l’art. 4, co. 4, della Direttiva Habitat 92/43/CEE prevede espressamente che lo Stato membro designi come Zone Speciali di Conservazione (ZSC) i siti individuati come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) entro un termine massimo di sei anni.

La Direttiva “Habitat” è stata recepita in Italia con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato ed integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, il quale prevede:

  • l’approvazione da parte delle Regioni di opportune Misure di Conservazione necessarie, che prevedano all'occorrenza appropriati Piani di Gestione, che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del citato Decreto, presenti nei siti, sulla base di linee guida ministeriali per la gestione delle aree della rete "Natura 2000” (art. 4);
  • che la designazione delle ZSC avvenga con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adottato d’intesa con ciascuna Regione interessata, entro il termine massimo di sei anni dalla definizione, da parte della Commissione europea, dell’elenco dei siti (art. 3, comma 2).

Successivamente il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007, recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione speciale (ZPS)”, ha provveduto a:

  • integrare la disciplina riguardante la gestione dei siti che formano la Rete Natura 2000, in attuazione delle già citate Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE, dettando i criteri minimi uniformi, sulla base dei quali le Regioni e le Province autonome approvano le Misure di Conservazione o, all’occorrenza, i Piani di Gestione per tali aree, in adempimento dell’art. 1, co. 1226, della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
  • prevedere che le Regioni e le Province autonome approvino le opportune Misure di Conservazione per le ZPS, entro tre mesi dall’entrata in vigore del Decreto stesso, sulla base anche degli indirizzi espressi nel già citato Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (art. 3);
  • prevedere che le Misure di Conservazione per le ZSC siano stabilite, così come avvenuto per le ZPS, anche sulla base di criteri minimi uniformi da applicarsi a tutte le ZSC, al fine di assicurare il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie di interesse comunitario, nonché a stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati designati;
  • prevedere che i Decreti Ministeriali di designazione delle ZSC, adottati d’intesa con ciascuna Regione e Provincia autonoma interessata, indichino il riferimento all’atto con cui le Regioni e le Province stesse approvano le Misure di Conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per le quali i siti sono stati individuati, conformemente agli indirizzi ministeriali ed assicurando la concertazione degli attori economici e sociali del territorio coinvolto (art. 2).

Con lettera del 22 aprile 2013 (nel quadro dell’indagine EU-PILOT 4999/13/ENVI) la Commissione europea ha chiesto alle Autorità italiane di fornire informazioni sulle misure adottate per conformarsi all’art. 4, paragrafo 4 e art. 6 paragrafo 1, della Direttiva Habitat, in particolare in riferimento al procedura di designazione dei SIC come ZSC e in relazione allo stato di predisposizione delle Misure di Conservazione dei siti, comunicando che l’eventuale mancato rispetto di tale obbligo comporterà l’avvio di una procedura di infrazione ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea nei confronti dello Stato Italiano.

Successivamente il 23 ottobre 2015 la Commissione europea ha inviato una nota alle Autorità italiane, inoltrata alle Regioni e Provincie Autonome con nota prot. n. 0020714 del 23 ottobre 2015, comunicando la violazione della Direttiva Habitat n. 92/43/CEE (procedura di infrazione 2015/2163) a causa sia della mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione, sia della mancata approvazione delle Misure di Conservazione per tutto il territorio nazionale.

Come risulta infatti anche dalla causa C-508/04, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dichiarato che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva, l’obbligo per gli Stati Membri di stabilire Misure di Conservazione necessarie per i siti Natura 2000 è assoluto.

Il compimento di tali atti obbligatori al fine del consolidamento della Rete Natura 2000 sul territorio regionale, così come richiesto dalle Direttive Comunitarie, risulta perciò necessario e non più procrastinabile e deve essere individuato un idoneo procedimento per l’adozione, la consultazione degli attori economici e sociali ed infine l’approvazione di tali atti, per l’emanazione di apposito Decreto Ministeriale di designazione delle ZSC, d’intesa con la Regione del Veneto.

La D.G.R. n. 1761 del 1 dicembre 2015 ha disciplinato il procedimento per l’adozione e l’approvazione delle Misure di Conservazione per i siti Rete Natura 2000, al fine della designazione delle Zone Speciali di Conservazione, come previsto all’art. 4, co. 4, della Direttiva Habitat 92/43/CEE.

Il procedimento si doveva articolare nelle seguenti fasi, che sono state tutte completamente svolte.

  1. Predisposizione. La Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori ha predisposto le Misure di Conservazione sia per l’Ambito Biogeografico Alpino, sia per l’Ambito Biogeografico Continentale. A tal fine ha attivato, con i Decreti n. 306 del 10 dicembre 2014 e n. 309 del 23 dicembre 2014, un rapporto di assistenza tecnico-scientifica per la elaborazione delle Misure di Conservazione per i Siti di Interesse Comunitario (SIC) di Rete Natura 2000, rispettivamente con l’Università di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali per l’Ambito Biogeografico Alpino e con l’Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po per l’Ambito Biogeografico Continentale. Nella definizione di tali Misure di Conservazione si prevedeva l’integrazione sia con quanto disposto dal D.M. n. 184 del 17 ottobre 2007, sia con quanto definito dalla D.G.R. n. 2371 del 27 luglio 2006.
  2. Consultazione delle strutture regionali competenti. La Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori ha consultato le strutture regionali competenti in data 10.02.2016.
  3. Adozione. La D.G.R. n. 364 del 24 marzo 2016 ha adottato le Misure di Conservazione.
  4. Consultazione degli attori economici e sociali importanti. Preliminarmente il 18.03.2016 la Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori ha tenuto un incontro di presentazione delle Misure di Conservazione e delle modalità di consultazione tramite il Portale Integrato per l’Agricoltura Veneta (PIAVe) al Tavolo di Partenariato, definito con D.G.R. n. 1383 del 30 luglio 2013, che individua quali attori economici e sociali importanti gli operatori nel settore agricolo e forestale, direttamente ed indirettamente coinvolti nella gestione dei siti Rete Natura 2000. Successivamente dal 25.03.2016 al 26.04.2016 si è svolta la consultazione sulle Misure di Conservazione tramite il Portale Integrato per l’Agricoltura Veneta (PIAVe), seguendo le metodologie già utilizzate nell’ambito della nuova Programmazione PSR FEASR 2014-2020.
  5. Valutazione delle proposte e delle osservazioni. La Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori ha classificato e archiviato le proposte e le osservazioni pervenute da parte del partenariato, effettuando, se pertinenti, integrazioni e modifiche alle Misure di Conservazione adottate con la D.G.R. n. 364/2016.
  6. Approvazione. E' stata effettuata con D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 l'approvazione delle Misure di Conservazione per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sia per l’Ambito Biogeografico Alpino (predisposte su supporto digitale) contenute nell’Allegato A, sia per l’Ambito Biogeografico Continentale (predisposte su supporto digitale) contenute nell’Allegato B. In seguito a tale approvazione e alla pubblicazione nel BUR, la Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori ha dunque provveduto in data 9 giugno 2016 all'invio delle Misure di Conservazione al Ministero competente, al fine della designazione, d’intesa con la Regione, delle ZSC, per la chiusura della procedura di infrazione comunitaria in corso.
  7. Modifiche ed integrazioni. Successivamente con note del 24 novembre 2016 e del 15 dicembre 2016 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha suggerito delle modifiche ed integrazioni non sostanziali al fine di procedere con l'atto di designazione, tra le quali la definizione degli obiettivi specifici.

Al fine di recepire tali suggerimenti sono state dunque effettuate le modifiche e le integrazioni richieste adottate con la D.G.R. n. 1331/2017.

Successivamente con nota n. 411430 del 03/10/2017 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha suggerito la riformulazione degli articoli n. 312 comma 1 lettera b), Misure di Conservazione per le Zone Speciali di Conservazione per la Regione Biogeografica Alpina, e n. 316 comma 1 lettera b), Misure di Conservazione per le Zone Speciali di Conservazione per la Regione Biogeografica Continentale, al fine di procedere con l'atto di designazione.

Al fine di recepire tali suggerimenti viene dunque effettuata la seguente riformulazione per entrambi gli articoli citati:

"I divieti e gli obblighi per le specie, dove non altrimenti specificato, si applicano, anche in assenza della perimetrazione degli ambiti di conservazione di cui all’articolo 2, comma 1, all’intera superficie delle ZSC, in ragione della presenza delle specie di cui all’articolo 1, comma 4, dei caratteri dei loro rispettivi habitat, delle loro esigenze ecologiche e delle minacce cui esse sono sottoposte".

In seguito all’approvazione, la Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi invierà le Misure di Conservazione al Ministero competente, al fine della designazione, d’intesa con la Regione, delle ZSC, anche ai fini della chiusura della procedura di infrazione comunitaria in corso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

VISTI il D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997, il D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 e il D.M. n. 184 del 17 ottobre 2007;

CONSIDERATA la procedura di infrazione 2015/2163, con cui la Commissione europea dichiara la violazione della Direttiva Habitat, in quanto non sono stati ottemperati gli obblighi imposti all’art. 4, paragrafo 4;

CONSIDERATO quanto deciso dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (Causa C-508/04), ovvero che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva, l’obbligo per gli Stati Membri di stabilire Misure di Conservazione necessarie per i siti Natura 2000 è assoluto;

CONSIDERATO che l’approvazione delle Misure di Conservazione per gli ambiti biogeografici alpino e continentale, al fine del consolidamento della Rete Natura 2000 sul territorio regionale, così come richiesto dalle Direttive Comunitarie, risulta perciò necessaria e non più procrastinabile;

VISTA la D.G.R. n. 1761 del 1 dicembre 2015, che ha disciplinato il procedimento di adozione ed approvazione delle Misure di Conservazione per i siti Rete Natura 2000, al fine della designazione delle Zone Speciali di Conservazione;

VISTA la D.G.R. n. 364 del 24 marzo 2016, con la quale sono state adottate le Misure di Conservazione per i siti Rete Natura 2000, al fine della designazione delle Zone Speciali di Conservazione;

VISTA la D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, che ha approvato le Misure di Conservazione per le Zone Speciali di conservazione (ZSC) ambito biogeografico alpino e per le Zone Speciali di conservazione (ZSC) ambito biogeografico continentale;

CONSIDERATO che suddetta D.G.R. incaricava il Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori, ora Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, all’invio al Ministero competente per la designazione delle ZSC, ai fini della chiusura della procedura di infrazione in corso;

CONSIDERATE le indicazioni pervenute dal Ministero competente inviate con note del 24 novembre 2016 e del 15 dicembre 2016;

VISTA la D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE). Modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATE le indicazioni pervenute dal Ministero competente inviate con nota del 3 ottobre 2017;

VISTA la riformulazione degli articoli  n. 312 comma 1 lettera b), Misure di Conservazione per le Zone Speciali di Conservazione per la Regione Biogeografica Alpina, e n. 316 comma 1 lettera b), Misure di Conservazione per le Zone Speciali di Conservazione per la Regione Biogeografica Continentale;

VISTO l’art. 2, co. 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con D.G.R. n. 1405 del 29.08.2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.

delibera

  1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  2. di approvare gli articoli n. 312 comma 1 lettera b), Misure di Conservazione per le Zone Speciali di Conservazione per la Regione Biogeografica Alpina, e n. 316 comma 1 lettera b), Misure di Conservazione per le Zone Speciali di Conservazione per la Regione Biogeografica Continentale come sopra riformulati;
  3. di incaricare il Direttore della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi dell’esecuzione del presente atto, in particolare dell’invio delle Misure di Conservazione al Ministero competente per la designazione delle ZSC, ai fini della chiusura della procedura di infrazione in corso;
  4. di individuare nella Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi la struttura responsabile della conservazione e della divulgazione della relativa documentazione anche attraverso il sito internet della Regione del Veneto;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/reti-ecologiche-e-biodiversita.

Torna indietro