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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 108 del 14 novembre 2017


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1704 del 24 ottobre 2017

Adozione della segnaletica turistica regionale. Approvazione del Manuale grafico per il cicloturismo, l'escursionismo e il turismo equestre. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, articolo 4. Modifica deliberazione 19 maggio 2009, n. 1402.

Note per la trasparenza

Si provvede ad adeguare ed aggiornare la segnaletica turistica e la cartellonistica informativa di percorso da utilizzarsi negli itinerari ed escursioni riguardanti il cicloturismo, l’escursionismo e il turismo equestre presenti del territorio regionale. I modelli della segnaletica e i pittogrammi da utilizzare sono riportati nel Manuale grafico allegato alla presente deliberazione.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 959 dell’11 aprile 2006, la Giunta regionale ha avviato il progetto a regia regionale “Piano regionale di segnaletica turistica” al fine di dotare il Veneto di una rete di percorsi a forte impatto turistico, in grado di creare e strutturare un vero e proprio prodotto cicloturistico destinato ad affiancarsi agli altri prodotti e nel contempo ad ampliare la gamma di offerta turistica che il Veneto è in grado di proporre ai turisti italiani e, specialmente, stranieri.

In materia di cicloturismo va rilevato che, con deliberazione n. 1402 del 19 maggio 2009, si è provveduto all’individuazione di itinerari di particolare interesse turistico e della cartellonistica e segnaletica tematica, il tutto nell’ambito della Rete Escursionistica Veneta (REV), un sistema a rete di percorsi integrabile ed aggiornabile nel tempo non solo dalla Regione, ma anche dagli enti locali territoriali e periferici interessati allo sviluppo del cicloturismo.

Seguendo la strategia definita con la REV, la Giunta regionale, con deliberazione n. 1807 del 13 luglio 2010, in collaborazione con le Province, ha individuato su base cartografica sette escursioni cicloturistiche con una percorrenza per un fine settimana e quattro itinerari, a carattere regionale, con ipotizzato tempo di percorrenza settimanale, di particolare rilevanza ed attrattività per gli appassionati del turismo in bicicletta.

Con l’obiettivo poi di rispettare pienamente il principio di un’informazione al turista semplice, comprensibile e uniforme per tutti i tracciati, si è ritenuto necessario ed opportuno provvedere ad un coordinamento generale nella realizzazione della segnaletica, utilizzando altresì criteri omogenei di collocazione in grado di assicurare il pieno rispetto del Codice della Strada.

Con particolare riferimento alla cartellonistica, la Giunta regionale - con deliberazione n. 162 dell’11 febbraio 2013 -, ha provveduto poi all’adozione del Manuale di segnaletica turistica e cicloturistica regionale, definendo quindi una base concreta di riferimento e un “punto fermo” per la definizione di tipologie di segnali e cartellonistica identificativa uguale per tutto il territorio regionale, a valere sia per la Regione che per tutti gli enti e soggetti che a vario titolo provvedono a tabellare i percorsi e gli itinerari destinati al turismo in bicicletta.

In ordine a quanto sopra va precisato che dopo l’avvio, nel 2006, del “Piano regionale di segnaletica turistica”, si è riscontrato un ulteriore e progressivo sviluppo delle iniziative di turismo lento ed itinerante, per cui si sono moltiplicati i tracciati, i percorsi e le escursioni, con la conseguenza che agli itinerari per il cicloturismo si sono affiancati quelli legati alle attività di mountain bike, quelli collegati al trekking e, da ultimo, i percorsi a cavallo.

Va evidentemente chiarito che ognuna di queste tipologie di percorsi sottendono altrettante tipologie di offerta turistica particolarmente significativa per l’attività regionale, improntata soprattutto alla diversificazione dell’offerta, in funzione dei prodotti, del target di turisti, delle opportunità ed occasioni di viaggio e di vacanza attiva nel territorio regionale.

Necessita inoltre specificare che tali nuove espressioni dell’attività turistica regionale mirano alla fruizione eco-turistica del territorio, attraverso il ricorso alla mobilità dolce e l’accesso a risorse tipiche del territorio, e si intende darne attuazione mediante uno stretto e proficuo connubio fra turismo e agricoltura, fra turismo ed esperienze di ruralità, per coniugare in modo ottimale ambiente, tradizione, identità, prodotti agroalimentari ed enogastronomia.

Infatti, questo turismo lento e di esplorazione del territorio ha la caratteristica peculiare di essere itinerante, destinato a svolgersi in ambienti rurali, collinari e montani, non tradizionalmente turistici, aprendo  evidentemente prospettive di particolare interesse, sia dal punto di vista della frequentazione dei territori rurali e forestali, sia dal punto di vista commerciale e di sviluppo delle attività economiche, in quanto, lungo tali percorsi le imprese (agricole, agrituristiche, turistiche, artigianali ed agroalimentari) possono sviluppare nuove attività di ospitalità, di ristorazione e di soggiorno; in sostanza, diversificando ed ampliando la propria attività agricola ed economica e nel contempo valorizzando ambiti territoriali che altrimenti sarebbero di difficile riconoscimento e apprezzamento.

In quest’ottica si colloca quanto recentemente stabilito dalla legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale”: all’articolo 4 “Segnaletica turistica regionale” ha disposto, al comma 1, che gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati che, a qualsiasi titolo e con qualsiasi finanziamento, provvedono alla gestione e manutenzione degli itinerari turistici di interesse regionale ricadenti nel territorio di loro competenza, sono tenuti ad utilizzare i modelli adottati con delibera di Giunta regionale n. 1402 del 19 maggio 2009.

Il comma 2 della predetta legge regionale stabilisce altresì che la segnaletica e la cartellonistica turistica non conforme ai modelli adottati alla Giunta regionale, già collocate alla data di entrata in vigore della Legge regionale n. 7/2016, vadano rimosse e sostituite, a cura dei soggetti previsti dal comma 1, con il contributo della Regione e secondo le modalità indicate dalla Giunta regionale.

Ora, come rilevato dalla norma regionale al comma 1, è necessario tenere conto che la gamma delle proposte di itinerario si è ampliata, per cui, ad oggi, possiamo annoverare diverse tipologie di itinerari (in pianura, in collina e in montagna), differenti soggetti che sono interessati alla individuazione, realizzazione e manutenzione dei percorsi, differenti utilizzazioni di tali percorsi che possono essere esclusivi (slow bike, mountain bike, trekking, escursioni a cavallo) oppure pluriutenza e ricomprendere diversi tipi di frequentatori. Inoltre, nel corso del tempo, sono intervenute delle modificazioni nella segnaletica rispetto a quella indicata dal comma 1 dell’articolo 4 della Legge regionale n. 7/2016.

Anche considerando tali aspetti, appare evidente che rimane ferma la volontà del legislatore regionale di disporre nel territorio regionale di una segnaletica e cartellonistica di interesse turistico uniforme, con identici riferimenti di percorso, medesime indicazioni e similari segnalazioni identificative, e ciò indipendentemente dal percorso, dal tracciato e dalla attività, al fine di accompagnare, in maniera continuativa, il turista nel suo “muoversi” in Veneto.

Per quanto sopra indicato, si ritiene quindi prioritario, in questa prima fase di applicazione della nuova disposizione legislativa, provvedere a:

  • aggiornare ed innovare la segnaletica turistica del Veneto già approvata dalla Giunta regionale;
  • definire i pittogrammi e i modelli di segnaletica da utilizzare per tutti i percorsi, itinerari e tracciati, sia che si tratti di slow bike, mountain bike, trekking o escursioni a cavallo;
  • approvare, in un unico atto deliberativo, il Manuale grafico della segnaletica per il cicloturismo, l’escursionismo e il turismo equestre.

Per quanto disposto dal comma 2, art. 4 della citata Legge regionale, si ritiene invece che la Regione, nelle diverse attività e nelle differenti linee di intervento, previste dalla stessa nei settori e ambiti di operatività per la concessione di contributi e agevolazioni pubbliche (risorse derivanti dall’FSC, risorse del PSR, fondi statali o regionali, fondi dei comuni di confine, ecc.), consideri prioritaria sia la qualità della infrastruttura che l’univocità della segnaletica e cartellonistica turistica, e ciò in considerazione del preminente obiettivo di assecondare le esigenze di orientamento del turista, sia esso italiano che soprattutto straniero.

Si tratta indubbiamente di un progetto ambizioso e di medio - lungo periodo, in quanto il Veneto, rispetto ad altre regioni o province autonome, ha una varietà di percorsi, di prodotti turistici, di ambienti - anche rurali - particolarmente ampia e diversificata, per cui partendo da quanto stabilito dalla legge regionale n. 7/2016, articolo 4, si ritiene di poter progressivamente arrivare anche in Veneto ad una rete regionale di percorsi, itinerari e tracciati che abbiano caratteristiche idonee ad essere promossi, valorizzati e commercializzati quale indispensabile infrastruttura di nuovi prodotti (cicloturismo mediante slow bike o mountain bike, escursionismo, turismo equestre) che stanno consentendo al Veneto di disporre di una più ampia gamma di prodotti turistici.

Con particolare riguardo al cicloturismo in ambito montano, è da rilevare che con l’articolo 33 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 (Finanziaria 2012) sono state introdotte alcune modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”, finalizzate in particolare a disciplinare, nell’ambito di specifici percorsi con finalità ciclo-escursionistiche, la circolazione dei velocipedi sulle strade silvo-pastorali e sulle aree ad esse assimilate, nonché - in presenza di particolari condizioni - sui sentieri alpini così come definiti e regolamentati dagli articoli 111 e seguenti della L.R. 33/2002 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.

Con successiva deliberazione n. 1434 del 31 luglio 2012 sono state approvate le linee guida in applicazione del comma 4, articolo 33 della l.r. n. 13/2012, con le quali sono stati definiti i criteri di individuazione e autorizzazione dei percorsi ciclo-escursionistici, sono state fornite alcune disposizioni tecnico-amministrative per l’inclusione dei sentieri alpini nei percorsi ciclo-escursionistici, sono stati indicati i criteri di classificazione e realizzazione dei percorsi ciclo-escursionistici, ed infine è stata definita la segnaletica da utilizzare, nonché le regole di comportamento degli utenti dei percorsi stessi.

In relazione a ciò, con d.g.r. n. 1862 del 15 ottobre 2013 si è provveduto a integrare quanto previsto con il manuale di segnaletica turistica di cui alla d.g.r. 162/2013 per i percorsi soggetti al Codice della Strada, prevedendo l’individuazione di modelli di segnaletica e cartellonistica per il contesto territoriale nel quale sono inseriti i percorsi cicloescursionistici di cui alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 – così come modificata dall’art. 33 della l.r. 13/2012 - , costituiti prevalentemente da strade silvo-pastorali, mulattiere e da sentieri (compresi anche i sentieri alpini), nonchè da percorsi inseriti nell’ambito di aree sciabili attrezzate e piste da sci.

Ciò premesso, la proposta di segnaletica di cui alla presente deliberazione integra e supera quanto disposto dalla d.g.r. n. 1862/2013, ricomprendendo tutti gli itinerari cicloturistici (slow bike e mountain bike), inclusi quelli cicloescursionistici di montagna sopra menzionati, in un unico disegno coordinato che riguarda anche le altre modalità di utilizzo dei tracciati (escursionismo e turismo equestre).

Necessita infine precisare che con deliberazione n. 2 del 22 gennaio 2008 avente ad oggetto “Definizione della nuova segnaletica dei sentieri alpini e delle vie ferrate”, la Giunta regionale ha uniformato la segnaletica turistica in alta montagna, individuando una tipologia di segnaletica uniforme e rispondente ad esigenze di funzionalità, sicurezza, chiarezza e semplicità di quanti percorrono tali itinerari in montagna, mutuando con ciò le specifiche tecniche della Commissione centrale per l’escursionismo del Club Alpino Italiano. Con tale provvedimento la Giunta regionale ha adottato il manuale operativo che riporta gli schemi della segnaletica, le relative indicazioni e dimensioni e i colori bianco e rosso.

In ordine a ciò va altresì specificato che con delibera n. 952 del 22 giugno 2016 la Giunta regionale ha sintetizzato in un unico documento:

  1. l’elenco regionale dei sentieri alpini rubricando la denominazione e la localizzazione di 902 sentieri alpini;
  2. l’elenco regionale dei 28 sentieri attrezzati;
  3. l’elenco regionale delle 54 vie ferrate;

provvedendo quindi a censire, in un quadro d’insieme unico costantemente aggiornato, tutti i percorsi e i sentieri di alta montagna nei quali saranno utilizzati solo ed esclusivamente le tipologie di cartelli e di segnalazioni stabilite dalla Giunta regionale con la citata delibera n. 2/2008.

Per tutte le altre tipologie di percorsi, itinerari e tracciati, che non sono rubricati nel catalogo di cui alla delibera n. 952/2016, si ritiene necessario adottare una nuova segnaletica unificata, potendo quindi aversi in Veneto due soli tipi di segnaletica turistica:

  • quella destinata a segnalare tutti gli itinerari per cicloturismo, escursionismo e turismo equestre, con gli schemi di cui al presente provvedimento;
  • quella destinata ai sentieri alpini, sentieri attrezzati e vie ferrate di alta montagna censiti negli elenchi regionali del provvedimento n. 952/2016 con gli schemi previsti dalla delibera n. 2/2008.

Per quanto sopra esposto si propone quindi di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, titolato “Manuale grafico della segnaletica per cicloturismo, escursionismo e turismo equestre”, che diviene quindi il riferimento di tutti i soggetti che, a vario titolo, andranno a tracciare, identificare e strutturare percorsi, vie, itinerari ed escursioni che, una volta individuati, andranno tutti tabellati con uno o più modelli della segnaletica approvata con la presente deliberazione.

La presente deliberazione – ed il relativo Manuale grafico allegato – sostituisce la d.g.r. n. 128 del 7 febbraio 2017, la quale non ha esplicato i suoi effetti in quanto, in un momento successivo all’approvazione, sono sopravvenute ulteriori valutazioni di opportunità in ordine ad una maggiore valorizzazione, sotto il profilo grafico-cromatico, dei caratteri e dei simboli identitari regionali, coerentemente con l’immagine coordinata della Regione, che hanno determinato una revisione del precedente manuale - fermo restando il contenuto della segnaletica - relativamente alle caratteristiche grafiche della cartellonistica.

Per quanto sopra esposto, la presente deliberazione sostituisce inoltre la d.g.r. n. 1862 del 15 ottobre 2013 “Adozione del manuale di segnaletica per i percorsi cicloescursionistici in ambito montano. Legge regionale 31 marzo 1992, n. 14. Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, art. 33. d.g.r. n. 1434 del 31 luglio 2012”.

Appare altresì evidente che l’attività di rimozione e sostituzione nel territorio regionale di segnaletica, non conforme ai modelli approvati con il presente provvedimento, dovrà essere attuata dai soggetti gestori in modo progressivo, partendo, in ordine decrescente di priorità, da quelli:
a) vetusti e completamente difformi da quelli adottati con il presente provvedimento;
b) che risultano ad oggi deteriorati, ammalorati o non più identificabili nei segnali direzionali;
c) realizzati conformemente alle precedenti delibere regionali, ancora integri, ma parzialmente difformi da quelli di cui al presente Manuale grafico.

Con successivi provvedimenti, e in relazione alle disponibilità finanziarie recate dal bilancio regionale, la Giunta regionale provvederà ad intervenire nella concessione del contributo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 7/2016, per la rimozione e sostituzione della segnaletica non conforme ai modelli adottati, sulla base dei criteri sopra indicati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”;

VISTA la legge di stabilità regionale n. 7 del 23 febbraio 2016;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 959 dell’11 aprile 2006 relativa all’avvio del progetto a regia regionale per la realizzazione di un Piano regionale di segnaletica;

VISTE la deliberazione n. 1402 del 19 maggio 2009 e la successiva deliberazione n. 162 dell’11 febbraio 2013;

VISTE la deliberazione n. 2 del 22 gennaio 2008 e la deliberazione n. 952 del 22 giugno 2016;

VISTA la d.g.r. n. 128 del 7 febbraio 2017:

VISTA la d.g.r. n. 1862 del 15 ottobre 2013;

VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con d.g.r. n. 1406 del 29.08.2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

  1. di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, la segnaletica turistica regionale già approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 19 maggio 2009, n. 1402 e successive modifiche ed integrazioni, relativa agli itinerari ed escursioni di slow bike, ai tracciati per mountain bike, ai percorsi di trekking e alle escursioni a cavallo;
  2. di adottare il “Manuale grafico della segnaletica per il cicloturismo, l’escursionismo e il turismo equestre” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante i pittogrammi, i pannelli turistici, la segnaletica sentieristica, la segnaletica stradale, urbana ed extraurbana, da posizionare nei percorsi, vie, tracciati, escursioni e itinerari turistici del territorio regionale, sia per percorsi monoutenza che per percorsi pluriutenza;
  3. di stabilire che il Manuale grafico di cui al punto 2 ed i relativi segnali e cartelli sostituiscono integralmente quelli approvati con gli allegati D, E, ed F della deliberazione n. 1402 del 19 maggio 2009, così come successivamente integrati e modificati dalla deliberazione n. 162 dell’11 febbraio 2013, nonché quelli approvati con la deliberazione n. 1862 del 15 ottobre 2013;
  4. di stabilire che la presente deliberazione, – con  il relativo Manuale grafico allegato – sostituisce integralmente la d.g.r. n. 128 del 7 febbraio 2017;
  5. di stabilire, conseguentemente a quanto indicato in narrativa, che nei percorsi, itinerari, tracciati ed escursioni presenti nel territorio della Regione del Veneto saranno utilizzati due soli tipi di segnaletica turistica:
  • quella destinata a segnalare tutti gli itinerari per cicloturismo, escursionismo e turismo equestre, con i modelli, le tipologie e i colori di cui all’Allegato A al presente provvedimento;
  • quella destinata ai sentieri alpini, sentieri attrezzati e vie ferrate di alta montagna censiti negli elenchi regionali del provvedimento n. 952/2016, con gli schemi previsti dalla delibera n. 2/2008;
  1. di prevedere, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 della legge regionale n. 7/2016, che gli enti locali, singoli ed associati, i Gruppi di Azione Locale, i Partenariati, gli Enti Parco e gli altri soggetti pubblici e privati che intervengono nella realizzazione e nel posizionamento di segnaletica e cartellonistica turistica nelle diverse tipologie di percorsi previste dal presente provvedimento, dovranno utilizzare esclusivamente i pittogrammi e i modelli previsti dal Manuale grafico di cui all’Allegato A;
  2. di prevedere altresì che gli Enti pubblici che concedano sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari per la realizzazione di segnaletica e cartellonistica di interesse turistico, dovranno inserire negli specifici atti e provvedimenti l’esclusivo riferimento al Manuale grafico di cui alla presente deliberazione;
  3. di stabilire che l’attività di rimozione e sostituzione nel territorio regionale di segnaletica non conforme ai modelli approvati con il presente provvedimento dovrà essere attuata dai soggetti gestori in modo progressivo, partendo, in ordine decrescente di priorità, da quelli:
  1. vetusti e completamente difformi da quelli adottati con il presente provvedimento;
  2. che risultano ad oggi deteriorati, ammalorati o non più identificabili nei segnali direzionali;
  3. realizzati conformemente alle precedenti delibere regionali, ancora integri, ma parzialmente difformi da quelli di cui al Manuale grafico in allegato;
  1. di prevedere che con successivi provvedimenti, e in relazione alle disponibilità finanziarie recate dal bilancio regionale, la Giunta regionale potrà intervenire nella concessione del contributo, di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 7/2016, per la rimozione e sostituzione della segnaletica non conforme ai modelli adottati, sulla base dei criteri e secondo l’ordine di priorità di cui al punto 8;
  2. di demandare al Direttore della Direzione Turismo eventuali marginali modifiche in ordine a specifiche variazioni tecnico-grafiche che si rendessero necessarie e che non alterino comunque l’impostazione generale del Manuale di cui all’Allegato A;
  3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché nei siti internet www.regione.veneto.it e www.veneto.eu disponendo l’omissione della pubblicazione della d.g.r n. 128 del 7 febbraio 2017.

(seguono allegati)

1704_AllegatoA_356008.pdf

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