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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 108 del 14 novembre 2017


Materia: Appalti

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1712 del 24 ottobre 2017

Istanza di iscrizione delle Società Immobiliare Marco Polo s.r.l., Veneto Acque s.p.a. e Veneto Innovazione s.p.a. nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016. Delibera ANAC n. 951 del 20/09/2017.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si incarica il Responsabile dell'anagrafe delle stazioni appaltanti (RASA) della Regione del Veneto a proporre domanda di iscrizione delle Società Immobiliare Marco Polo s.r.l., Veneto Acque s.p.a. e Veneto Innovazione s.p.a. nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo n. 50/2016 ai sensi dell'art. 4 della Delibera ANAC n. 951 del 20/09/2017.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. concernente il "Codice dei contratti pubblici", all'art. 5 prevede, tra l'altro, ipotesi di esclusione dall'applicazione delle procedure ordinarie di affidamento previste dal codice medesimo, per gli affidamenti a società "in house" dell'Ente Affidante.

In particolare, stabilisce che: "1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore."

All'art. 192, rubricato "Regime speciale degli affidamenti in house", si stabilisce che: "1. È istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3."

Appare opportuno rammentare che le Amministrazioni devono operare secondo le previsioni del successivo comma 2. "Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche."

Inoltre, avuto riguardo agli obblighi di trasparenza previsti dal comma 3, si segnala che"Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità, alle, disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162."

In proposito, anche il D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.", c.d. T.U. Madia (in vigore dal 23 settembre 2016), ha codificato numerose disposizioni già intervenute nell'ultimo decennio nel nostro ordinamento giuridico sulle società partecipate da Amministrazioni pubbliche e ha disciplinato, all'art. 16, le società in house, allineandosi, sostanzialmente, alla disciplina prevista nel Codice dei Contratti Pubblici.

In attuazione di quanto disposto dal comma 1, dell'art. 192 del Codice medesimo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha assunto la Deliberazione 15 febbraio 2017, n. 235riguardante le Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco di cui all'art. 192 sopra richiamato, successivamente aggiornate con la Deliberazione 20 settembre 2017, n. 951.

Le linee guida disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all'art. 5 del Codice dei contratti pubblici e hanno carattere vincolante.

In particolare, dette linee guida fissano i contenuti delle informazioni che saranno disponibili nell'elenco delle società in house, le modalità di presentazione delle istanze di iscrizione, i soggetti preposti a presentare istanza, il procedimento di verifica dei requisiti dell'in house providing che devono essere possedutidagli enti aggiudicatori e l'entrata in vigore dell'elenco.

Appare opportuno segnalare che la Determinazione ANAC n. 951 del 20/09/2017 prevede in sintesi all'art. 4 che le domande di iscrizione delle società in house siano presentate ad ANAC dal Responsabile dell'anagrafe delle stazioni appaltanti (RASA) della Regione del Veneto mediante modalità telematica accedendo al sito web dell'Autorità ed utilizzando l'apposito applicativo reso disponibile on-line.

All'art. 5 è stabilito che entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione viene avviato il procedimento per l'accertamento dei requisiti di iscrizione ed il termine per la sua conclusione è di novanta giorni decorrenti dall'avvio. Tale termine è sospeso nel caso di approfondimenti istruttori o richieste di integrazione documentale. In ogni caso il procedimento istruttorio deve concludersi entro centottanta giorni dalla data di avvio.

Inoltre, appare opportuno rammentare che, sempre all'art. 5.3, è previsto che "la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1 del codice dei contratti pubblici."

Inoltre, all'esito positivo delle verifiche, l'ufficio competente dell'ANAC dispone l'iscrizione nell'elenco dandone comunicazione al soggetto richiedente. A partire da tale data, i riferimenti relativi all'iscrizione nell'elenco sono riportati negli atti di affidamento all'organismo in house (determina a contrarre, contratto, convenzione, ecc.).

Sempre all'art. 5 è previsto che, nel caso in cui ANAC accerti la carenza dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione, l'Autorità comunica al soggetto richiedente le risultanze istruttorie, indicando gli elementi ritenuti carenti e invitando lo stesso a far pervenire eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. Con le controdeduzioni, il soggetto interessato può impegnarsi a eliminare la causa ostativa all'iscrizione medesima nel termine massimo di sessanta giorni dall'invio delle controdeduzioni.

L'Autorità, esaminata la documentazione acquisita agli atti, può:

a)   riscontrare la sussistenza dei requisiti di legge e, per l'effetto, disporre l'iscrizione nell'elenco, dandone comunicazione al soggetto richiedente;

b)   riscontrare l'assenza dei requisiti di legge e, per l'effetto, disporre il diniego di iscrizione nell'elenco.

E' rilevante osservare che: "Il provvedimento di accertamento negativo comporta l'impossibilità di operare mediante affidamenti diretti nei confronti dello specifico organismo in houseoggetto di verifica.
(...) Il provvedimento di accertamento negativo non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di iscrizione al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, ovvero, una volta venuti meno gli elementi ostativi che sono alla base del provvedimento medesimo."

Le domande di iscrizione all'elenco possono essere presentate all'ANAC a partire dal 30 ottobre 2017. A far data da tale momento, la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house.

Inoltre, appare opportuno sottolineare che: "La mancata trasmissione all'Autorità delle informazioni o dei documenti richiesti con l'applicativo on-line (...) oppure, richiesti dagli Uffici in corso di istruttoria, o la trasmissione di informazioni o documenti non veritieri da parte dei soggetti di cui al punto 3, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 213, comma 13 del Codice dei contratti pubblici."

Fino al 30 ottobre 2017, le amministrazioni aggiudicatrici possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e all'art. 192 del Codice dei contratti pubblici.

Ora, con riferimento alla Regione del Veneto, si propone di formulare l'istanza di iscrizione all'elenco sopra richiamato delle Società Immobiliare Marco Polo S.r.l., Veneto Acque S.p.a. e Veneto Innovazione S.p.a., considerato che le stesse sono da considerarsi società in house della Regione Veneto, alle quali l'Amministrazione ha affidato, sulla base di leggi e di apposite convenzioni, la gestione di servizi e attività a favore della medesima.

In particolare, Immobiliare Marco Polo S.r.l., interamente posseduta dalla Regione Veneto, è stata costituita il 23/07/1997 e ha ad oggetto l'acquisto, la vendita, la gestione di terreni e fabbricati. La Regione del Veneto vi partecipa ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 14/01/2003. Attualmente svolge attività e servizi strumentali all'Ente Regionale in quanto gestisce gli immobili costituiti da Villa Contarini sita in Piazzola sul Brenta (PD), Palazzo Torres Rossini sito in Venezia e, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 7 del 23/02/2016, i beni regionali siti nel Comune di Monselice, già gestiti dalla Rocca di Monselice s.r.l., oggetto di fusione per incorporazione.

Veneto Acque S.p.a., posseduta dalla Regione Veneto al 100%, è stata costituita il 10/05/1990. La Regione Veneto vi partecipa a seguito dell'entrata in vigore della Legge regionale 10 aprile 1998, n. 12, al fine di assicurare una costante fornitura di acqua potabile nei territori del Veneto Centrale, avendo come scopo principale:

a) la progettazione, esecuzione e gestione degli interventi diretti alla realizzazione del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, Schema Veneto Centrale;

b) la progettazione, la realizzazione, la gestione di reti/strutture ed ogni altra opera connessa, attinenti al servizio idrico integrato;

c) lo svolgimento di ogni altra attività connessa o collegata, inclusa l'attività di consulenza, studio e ricerca, purché a carattere non prevalente.

Veneto Acque s.p.a. opera attualmente come società in house della Regione del Veneto al fine di ultimare le opere del Sistema Acquedottistico Veneto propedeutico ad una successiva gestione.

Infine, per quanto riguarda Veneto Innovazione S.p.a., essa è stata costituita il 05/09/1991 ai sensi della Legge Regionale n. 45 del 06/09/1988. La Regione Veneto vi partecipa con il 100% del capitale sociale. Essa svolge servizi affidati dal Socio Unico ed ha come scopo principale quello di promuovere e diffondere nel sistema economico e produttivo Veneto iniziative per lo sviluppo dell'innovazione, di processo e di prodotto, a favore delle imprese ivi operanti, nonché promuovere il sistema economico del Veneto nei settori primario, secondario, commercio e servizi, favorendo anche il miglioramento dei servizi per l'internazionalizzazione delle imprese.

Si segnala che per tali Società sono stati effettuati gli adeguamenti statutari e degli assetti societari al fine di configurarsi come Società in house della Regione del Veneto, da ultimo in attuazione del D. Lgs. n. 175/2016, come corretto e modificato dal D. Lgs. n. 100/2017.

Tutto ciò considerato, si propone di incaricare, ai sensi dell'art. 4 della Delibera ANAC n. 951 del 20/09/2017, il Responsabile dell'anagrafe delle stazioni appaltanti (RASA) della Regione del Veneto, con il supporto della Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie, di proporre domanda di iscrizione delle Società Immobiliare Marco Polo s.r.l., Veneto Acque s.p.a. e Veneto Innovazione s.p.a. nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto del Veneto;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;

VISTA la Legge Regionale 24 dicembre 2013, n. 39;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D. Lgs. n. 175/2016, come corretto e modificato dal D. Lgs. n. 100/2017;

delibera

  1. di incaricare, ai sensi dell'art. 4 della Delibera ANAC n. 951 del 20/09/2017, il Responsabile dell'anagrafe delle stazioni appaltanti (RASA) della Regione del Veneto, con il supporto della Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie, di proporre domanda di iscrizione delle Società Immobiliare Marco Polo s.r.l., Veneto Acque s.p.a. e Veneto Innovazione s.p.a. nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016;
  2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale.

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