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Materia: Referendum
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1645 del 17 ottobre 2017
Indizione referendum consultivo sul progetto di legge n. 132 concernente la "Istituzione del nuovo Comune denominato "Belfiore Caldiero Terme" mediante fusione dei Comuni di Belfiore e Caldiero della Provincia di Verona".
Con questo provvedimento la Giunta Regionale indice il referendum consultivo per la fusione dei Comuni di Belfiore e Caldiero della Provincia di Verona”, convoca i comizi elettorali per lo svolgimento del referendum e approva il quesito referendario.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con provvedimento n. 42 in data 23 marzo 2017, il Consiglio Regionale ha deliberato di ritenere meritevole di prosecuzione, ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, l’iter legislativo del progetto di legge n. 132 - disegno di legge d’iniziativa della Giunta Regionale relativo a “Istituzione del nuovo Comune denominato “Belfiore Caldiero Terme” mediante fusione dei Comuni di Belfiore e Caldiero della Provincia di Verona”.
Occorre, ora, procedere, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 25/92 e articoli 24, 25 e 26 della legge regionale n. 1/73 e successive modificazioni, alla indizione del referendum consultivo della popolazione interessata che può aver luogo, sentite le Amministrazioni Comunali coinvolte, domenica 17 dicembre 2017 dalle ore 07.00 alle ore 23.00, nonché alla formulazione del relativo quesito.
Si propone, pertanto, di deliberare in merito, avvalendosi, nell’espletamento delle operazioni riguardanti il referendum, degli Uffici dei Comuni di Belfiore e Caldiero della Provincia di Verona, ai sensi dell’articolo 17, primo comma, della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni, formulando il seguente quesito:
“E’ lei favorevole al progetto di legge n. 132 relativo alla istituzione del nuovo Comune denominato “Belfiore Caldiero Terme” mediante fusione dei Comuni di Belfiore e Caldiero della Provincia di Verona?”.
Considerato poi che gli oneri del referendum sono a carico della Regione, ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni, si propone di demandare al Direttore regionale della Direzione Enti Locali e Strumentali di impegnare la spesa necessaria ed occorrente per lo svolgimento del referendum, nonché l’approvazione, su presentazione della relativa rendicontazione, della spesa sostenuta e l’erogazione del rimborso ai Comuni di Belfiore e Caldiero della Provincia di Verona.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’articolo 133, secondo comma, della Costituzione.
VISTO l’articolo 27 dello Statuto del Veneto.
VISTE le leggi regionali 24 dicembre 1992, n. 25 e 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni.
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 23 marzo 2017.
VISTA la legge regionale del 29 novembre 2011, n. 39.
VISTA la legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8.
VISTA la DGR n. 1/DDL del 03.03.2016.
VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di indire il referendum consultivo sul progetto di legge n. 132 concernente la “Istituzione del nuovo Comune denominato “Belfiore Caldiero Terme” mediante fusione dei Comuni di Belfiore e Caldiero della Provincia di Verona”. Al referendum partecipa, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, la popolazione elettorale dei Comuni di Belfiore e di Caldiero della Provincia di Verona;
2. di convocare per domenica 17 dicembre 2017 i comizi elettorali per la consultazione referendaria le cui operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della stessa giornata. Per lo svolgimento della consultazione referendaria si osservano le norme previste dallo Statuto del Veneto, dalla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni, dalla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni e, per quanto non previsto dalle stesse, si osservano le norme sui referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo previste dalla Costituzione;
3. di approvare il sottoelencato quesito, da rivolgere alla popolazione elettorale interessata, da iscrivere nella scheda per il referendum:
“E’ LEI FAVOREVOLE AL PROGETTO DI LEGGE N. 132 RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO “BELFIORE CALDIERO TERME” MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO DELLA PROVINCIA DI VERONA?”
SI NO
4. di avvalersi, per l’espletamento delle operazioni riguardanti il referendum consultivo, degli Uffici dei Comuni di Belfiore e Caldiero ai sensi dell’articolo 17, primo comma, della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
5. di dare atto che le spese per lo svolgimento del referendum consultivo sono a carico della Regione ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
6. di demandare al Direttore regionale della Direzione Enti Locali e Strumentali di impegnare la spesa necessaria ed occorrente per lo svolgimento del referendum, nonché l’approvazione, su presentazione della relativa rendicontazione, della spesa sostenuta e l’erogazione del rimborso ai Comuni di Belfiore e Caldiero della Provincia di Verona;
7. di dare atto che le spese di cui al punto 5. non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di incaricare la Direzione Enti Locali e Strumentali dell’esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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