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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 93 del 29 settembre 2017


Materia: Sport e tempo libero

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1544 del 25 settembre 2017

Azioni regionali per la promozione della pratica sportiva. Parziale modifica criteri per la concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità. Anno 2017. L.R. 11 maggio 2015, n. 8, art. 16. DGR n. 699 del 16 maggio 2017.

Note per la trasparenza

In linea con le disposizioni del Piano esecutivo annuale per lo sport 2017, la Giunta regionale ha approvato il bando per l’assegnazione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità, individuando i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti e di rendicontazione delle attività svolte.

Con il presente provvedimento si intende disporre una parziale modifica dei criteri approvati dal bando al fine di soddisfare nella maniera più ampia possibile i fabbisogni rilevati in ambito di associazionismo sportivo.

L'Assressore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, nel riconoscere il valore sociale, formativo ed educativo della pratica motoria e sportiva, attraverso l’attività di programmazione e pianificazione individua i fabbisogni ed interviene di conseguenza mediante forme di sostegno, anche finanziario, a favore della promozione della pratica sportiva.

In particolare, l’art. 16, della suddetta L.R. 8/2015 prevede il sostegno finanziario della Regione in favore degli atleti con disabilità, secondo le modalità di cui all’art. 10, comma 1, lettere a) e b) della medesima norma.

Con deliberazione n. 588 del 28 aprile 2017, in forza del parere favorevole espresso dalla III^ Commissione consiliare nella seduta del 19 aprile 2017, la Giunta regionale ha approvato il Piano esecutivo annuale per lo sport 2017 con cui sono state previste le linee di spesa e le relative risorse economiche necessarie alla realizzazione degli interventi da porre in essere per il corrente anno, ammontanti ad Euro 200.000,00 a valere sul capitolo 102518 – “Azioni regionali a sostegno della pratica sportiva degli atleti con disabilità” (art. 16 L.R. 11 maggio 2015, n. 8).

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera a) della L.R. 8/2015, con deliberazione n. 699 del 16 maggio 2017, è stato approvato il bando per l’assegnazione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità, il quale individua i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti e di rendicontazione delle attività svolte.

La competente Direzione Beni Attività Culturali e Sport con Decreto n. 528 del 24 agosto 2017 ha approvato gli esiti istruttori determinando l’ammissibilità di n. 59 istanze su n. 64 complessivamente pervenute.

Sulla base dei criteri stabiliti dal bando approvato con DGR n. 699/2017, risulterebbero finanziabili n. 51 istanze e non finanziabili n. 8 istanze che, pur ammissibili, non maturano il diritto ad un contributo in quanto il relativo importo risulterebbe inferiore alla soglia minima di Euro 500,00, limitando in tal modo il completo utilizzo delle risorse disponibili nel capitolo di riferimento.

Rilevata l’opportunità di soddisfare nella misura più ampia possibile i fabbisogni emersi dal mondo dell’associazionismo sportivo in materia di promozione della pratica sportiva a favore degli atleti con disabilità, viene riconsiderata la necessità di prevedere una soglia minima di Euro 500,00 così come precedentemente previsto con DGR n. 699/2017 e si propone di procedere alla determinazione dei contributi concedibili e/o erogabili in deroga al criterio sopra enunciato, finanziando tutte le domande risultate ammissibili.

Si propone pertanto di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport di disporre il conseguente riparto, assegnando il contributo spettante a tutti i soggetti risultati ammissibili, senza tener conto del limite imposto dalla soglia minima di contributo concedibile/erogabile pari ad Euro 500,00.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI gli artt. 10 e 16 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 di approvazione del Bilancio di previsione 2017 – 2019;

VISTO l’art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA la DGR n. 588 del 28 aprile 2017 di approvazione del Piano esecutivo annuale per lo sport 2017;

VISTA la DGR n. 699 del 16 maggio 2017 di approvazione del bando per la concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 528 del 24 agosto 2017;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione competente ha verificato che le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso;

delibera

  1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
  2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la parziale modifica al bando approvato con DGR n. 699/2017 consistente nell’eliminazione della soglia minima di contributo concedibile/erogabile pari ad Euro 500,00;
  3. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell’esecuzione del presente atto, e dell’adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
  4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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