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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 91 del 22 settembre 2017


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1487 del 18 settembre 2017

Legge regionale 24 febbraio 2015 n. 3 "Disciplina dell'affido a favore di anziani o di altre persone a rischio o in condizione di disagio sociale". Avvio della sperimentazione del servizio attraverso il finanziamento di proposte progettuali nell'ambito delle finalità della legge regionale. Approvazione bando.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva la sperimentazione, della durata di un anno, in materia di affido a favore di anziani o di altre persone a rischio o in condizione di disagio sociale, vengono individuate le modalità per la presentazione delle richieste di finanziamento e i criteri per la valutazione delle progettualità, in attuazione della L.R. n. 3 del 2015.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con l'approvazione della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 3 "Disciplina dell'affido a favore di anziani o di altre persone a rischio o in condizione di disagio sociale" è stato istituito in Veneto un nuovo servizio di affido, volto a garantire, in un contesto di vita relazionale e familiare, una particolare forma di assistenza sociale ad anziani o persone adulte a rischio o in condizione di disagio sociale inteso quale isolamento, mancanza di affetti e di sostegno concreto e psicologico, disadattamento.

La promozione del servizio de quo avverrà in collaborazione con gli enti territoriali, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di consentire ai destinatari degli interventi il mantenimento di una buona relazione nei rapporti sociali e la gestione della vita quotidiana all'interno della rete territoriale dei servizi.

Partendo dalla rilevazione di come l'allungarsi dei tempi di vita, la distanza abitativa dei nuclei familiari, la diversità dei modelli organizzativi delle nuove generazioni, abbiano reso difficile e talvolta impossibile l'assistenza diretta dell'anziano o dell'adulto in difficoltà da parte dei propri congiunti, il disposto normativo ha ritenuto di intervenire sui processi di collaborazione tra pubblico e privato, stimolando nuove forme di integrazione sociale, da affiancare agli altri istituti già esistenti, quali l'amministratore di sostegno o l'assistenza domiciliare integrata.

La legge regionale ha definito il nuovo servizio nei suoi tratti generali, demandando ad ulteriori disposizioni attuative il delicato compito di individuare limiti, modalità di svolgimento e rapporti con le altre forme di assistenza.

Nella stesura di tali disposizioni attuative è apparso evidente come la mancanza di dati empirici cui fare riferimento comporti difficoltà a determinare quali debbano essere i confini e le garanzie di questo nuovo servizio assistenziale.

Per questo motivo si ritiene opportuno avviare una fase sperimentale di progettualità nell'ambito delle tipologie di affido previste dalla legge regionale, della durata di un anno, per acquisire elementi essenziali e indicazioni adeguate a definire gli indirizzi, i criteri e le modalità di attuazione della legge, in sintonia con le esigenze dei beneficiari del servizio e dei soggetti affidatari.

I soggetti che possono presentare progettualità sperimentali relative al servizio di affido, individuati dalla legge regionale negli organismi del terzo settore, dovranno essere costituiti da almeno due anni, avere sede legale o operativa nel territorio veneto e tra le finalità statutarie l'assistenza alle persone anziane e /o adulti in condizione di disagio sociale. Tali soggetti dovranno altresì prevedere un rapporto sinergico con altri organismi no profit a finalità culturale, sportiva, ricreativa e sociale.

Il servizio di affido, potrà riguardare una o più delle tre tipologie previste dalla legge: piccolo affido, concernente la prestazione di aiuto per comuni incombenze della vita quotidiana; affido di supporto, concernente la cura della persona con difficoltà di gestirsi autonomamente; affido in convivenza, concernente l'accoglienza del beneficiario nella casa dell'affidatario o di quest'ultimo nell'abitazione del beneficiario.

L'organismo proponente dovrà prevedere un percorso di formazione per i soggetti affidatari, strutturato in maniera differenziata rispetto alle diverse tipologie di affido e un sistema di tutoraggio durante lo svolgimento del progetto.

In attuazione del principio di sussidiarietà e in considerazione del ruolo degli enti locali in materia di assistenza sociale, il monitoraggio delle attività relative al servizio di affido viene demandato ai Comuni interessati dalla sperimentazione, che individueranno le modalità più adeguate per un'efficace valutazione degli interventi posti in essere dagli organismi del terzo settore.

I criteri e le modalità generali per l'assegnazione di contributi alle progettualità in materia di affido sono dettagliati nell'Allegato A, mentre l'Allegato B contiene il modello di richiesta del contributo.

Le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del presente provvedimento, quantificate in Euro 600.000,00, trovano copertura nei trasferimenti statali del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (art. 20, L. 08/11/2000, n. 328, art. 80, c. 17, L.23/12/2000, n. 388), anno 2016.

Con la nota prot. n. 61191 del 14.02.2017, l'Assessore ai Servizi Sociali della Regione del Veneto ha trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la programmazione degli impieghi delle risorse destinate alla Regione del Veneto relativamente al FNPS 2016, condizione necessaria per l'erogazione delle risorse spettanti alla Regione, come previsto all'art. 3 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2016.

In particolare, nell'ambito del macrolivello "Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio" della suddetta programmazione, rientrano gli interventi relativi alla sperimentazione, per una spesa complessiva di € 600.000,00.

Nel Bilancio regionale di previsione 2017-2019, lo stanziamento di cui al punto precedente, trova collocazione nel capitolo n. 103389/U "Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per gli anziani - Trasferimenti correnti (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388)".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 328 del 2000;

VISTA la legge regionale n. 3 del 2015;

VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la L.R. n. 32 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";

delibera

1.      di approvare il bando per la concessione di contributi per l'avvio di progetti sperimentali nell'ambito delle finalità della legge regionale n. 3 del 2015 di cui all'Allegato A ed il modello di domanda contenuto all'Allegato B,parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2.      di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Servizi Sociali;

3.      di delegare i Comuni dei territori interessati alla sperimentazione al monitoraggio delle progettualità;

4.      di determinare in Euro 600.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Servizi sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico delle risorse stanziate sul capitolo 103389/U "Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per gli anziani - Trasferimenti correnti (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388)" del Bilancio di previsione 2017-2019;

5.      di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato attribuito il capitolo di cui al precedente punto 4., ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

6.      di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7.      di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1487_AllegatoA_353670.pdf
1487_AllegatoB_353670.pdf

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