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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 88 del 12 settembre 2017


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1344 del 22 agosto 2017

Programma regionale d'Educazione Continua in Medicina (ECM). Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "La formazione continua nel settore salute", approvato in data 2 febbraio 2017. Proroga delle attività degli organismi di governo dell'ECM. - D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.

Note per la trasparenza

La formazione continua per il personale sanitario è disciplinata dagli Accordi, adottati in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Il 2 febbraio 2017 è stato approvato un nuovo Accordo, che raccoglie e rende organiche le regole contenute nei precedenti Accordi in materia di formazione continua.
Con il presente atto si procede a recepire l'Accordo Stato/Regioni Rep. Atti n. 14/CSR "La formazione continua nel settore salute" ed a prorogare le attività della Commissione regionale ECM e dell'Osservatorio regionale per la formazione continua fino al 31 dicembre 2018.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo n. 229/99, modificativo ed integrativo del D.Lgs. n. 502/92, ha introdotto l'obbligo dell'Educazione continua in sanità (ECM) che costituisce lo strumento finalizzato a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali nonché a supportare i comportamenti degli operatori sanitari, con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale.

L'attuale sistema ECM della Regione del Veneto, si rifà all'Accordo Stato-Regioni del 12 aprile 2012 (Rep. Atti n. 101/CSR), che ha definito in maniera compiuta il quadro di riferimento per la governance del sistema, che si connota per la presenza di soggetti con responsabilità e ruoli istituzionali diversi, che hanno il compito di concorrere alla realizzazione del programma ECM e riconosce nei Provider accreditati, i soggetti qualificati ad erogare la formazione e rilasciare i crediti a favore dei professionisti della salute.

Per l'espletamento delle attività previste nell'ambito del programma ECM, la Regione, in linea con il programma nazionale di educazione continua, si avvale della Commissione Regionale ECM e dell'Osservatorio regionale per la formazione continua, quali organismi consultivi e deliberativi che fungono da organi di controllo e di verifica della regolarità delle procedure di accreditamento.

Con deliberazione n. 2215/2011, precedente all'Accordo Stato-Regioni 2012 e in attuazione degli Accordi Stato-Regioni del 1 agosto 2007 (Rep. Atti n. 168/CSR) e del 5 novembre 2009 (Rep. Atti n. 192/CSR), la Giunta regionale ha regolamentato la materia approvando il "Disciplinare e requisiti per l'accreditamento dei provider ECM nella Regione del Veneto", ponendo le basi per la creazione del sistema di accreditamento dei Provider pubblici e privati e definendo le regole e i requisiti di accreditamento che riguardano le caratteristiche del soggetto da accreditare, la sua organizzazione, la qualità dell'offerta formativa, l'indipendenza del Provider e delle attività formative da interessi commerciali in sanità, al fine di garantire un'offerta formativa efficiente, efficace ed indipendente.

Da considerare che tale provvedimento, tutt'ora vigente, a sei anni dall'avvio del nuovo regime di ECM, che ha previsto il passaggio da un sistema di accreditamento degli eventi ad un sistema di accreditamento dei Provider, necessita di essere aggiornato in ragione dell'evoluzione del quadro normativo nazionale di riferimento, al fine di facilitare una lettura organica della materia per i soggetti che intendono presentare la domanda di accreditamento come Provider regionale.

Successivamente al recepimento dell'Accordo 2012, la Regione, in questi ultimi anni, ha adottato i seguenti provvedimenti che si sono resi necessari per l'implementazione del programma regionale ECM:

  • DGR n. 1236 del 16 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di Convenzione tra l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - Agenas e la Regione" che ha garantito l'avvio del sistema di accreditamento ECM regionale attraverso un atto convenzionale con l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), finalizzato alla gestione del sistema di formazione continua nel territorio regionale;
  • DGR n. 1753 del 29 settembre 2014 relativa alle procedure operative per la conduzione delle visite di verifica per l'Accreditamento standard dei Provider ECM e alle evidenze documentali per la valutazione dei requisiti per il riconoscimento di Provider ECM con accreditamento standard alle Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere e Istituto Oncologico Veneto;
  • DGR n. 1247 del 28 settembre 2015 relativa alle evidenze documentali per i Provider ECM pubblici e privati che non rientrano nella tipologia Aziende Sanitarie SSR o Ospedali classificati;
  • DGR n. 1538 del 10 ottobre 2016 riguardante la composizione degli organismi di governance ECM e le modalità per la partecipazione alle attività anche di verifica previste per il monitoraggio dei provider e delle attività formative; sulla definizione delle aree di interesse per la stesura dei Piani formativi dei Provider collegati alla programmazione socio sanitaria della Regione; sull'avvio di un sistema informatico regionale per la gestione delle procedure di accreditamento e di monitoraggio dei Provider e degli eventi dagli stessi erogati.

Il recente Accordo, approvato in sede Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, del 2 febbraio 2017 (Rep. Atti n. 14/CSR) (Allegato A) recante: "La formazione continua nel settore salute" raccoglie e rende organiche le regole contenute nei precedenti accordi in materia di formazione continua del 2007, 2009 e del 2012, puntando ad elevare il livello della qualità della formazione erogata ed a migliorare le performance del servizio sanitario, con l'intento di favorire una costante crescita culturale di ogni risorsa impegnata nel sistema salute.

Tale Accordo, composto di 98 articoli e di un documento allegato inerente i nuovi "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM", si pone in continuità con gli Accordi del 2007, del 2009 e del 2012, con la duplice finalità: dare organicità alle disposizioni nazionali del sistema ECM e chiarire ulteriormente la ripartizione delle competenze amministrative tra lo Stato e le Regioni, per creare un sistema coerente di regolamentazione amministrativa che assicuri un uniforme miglioramento qualitativo dell'assistenza e della formazione continua su tutto il territorio nazionale.

In particolare, la Commissione nazionale per la formazione continua insieme all'Osservatorio nazionale ed al Comitato di garanzia, fisserà gli standard minimi e vigilerà sulla qualità dei corsi e sull'assolvimento degli obblighi formativi mentre, le Regioni programmeranno la formazione in base alle esigenze territoriali e potranno prevedere requisiti di accreditamento ulteriori rispetto agli standard minimi stabiliti nel "Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M." che dovrà essere elaboratodalla Commissione Nazionale nel corso del corrente anno, acquisito il parere vincolante delle Regioni.

Tra le funzioni previste in capo alla Commissione Nazionale, l'Accordo prevede, inoltre, la definizione e l'approvazione di specifici manuali: "Manuale delle verifiche dei Provider", Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario" che completano il percorso di rivisitazione della disciplina del settore ECM.

Il provvedimento disciplina poi il dossier formativo, espressione della programmazione dell'aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione, al profilo delle competenze dei professioni sanitari, introducendo di fatto uno strumento che consente al professionista stesso di programmare e verificare il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all'interno di gruppi professionali.

Valutata quindi la necessità di recepire l'Accordo in parola, Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, tenuto conto che con provvedimento di Giunta n. 177 del 21 febbraio 2017 sono state trasferite all'Azienda Zero le funzioni in materia di accreditamento ECM previste all'art. 2, comma 1 lett. g) punto 4 della L.R. n.19/2016, si propone, di demandare l'assunzione dei provvedimenti conseguenti al recepimento dell'Accordo all'Azienda Zero, acquisito il parere vincolante della Commissione regionale ECM in relazioneai criteri di accreditamento dei Provider, degli eventi e per la quantificazione delle sanzioni, ponendo in essere tutte le azioni necessarie volte ad assicurare l'adeguamento amministrativo ed informatico del sistema di accreditamento regionale ECM.

Parimenti, dovranno essere valutate le disposizioni a carattere prescrittivo, contenute nei Manuali approvati dalla Commissione Nazionale per la formazione continua sopra citati.

Tutte le disposizioni regionali di cui agli atti deliberativi in premessa citati DGR n. 2215/2011 n. 1753/2014, DGR n. 1247/2015, DGR n. 1538/2016, rimangono valide per le parti ancora in vigore fino alla emanazione di specifici provvedimenti attuativi dell'Accordo in parola assunti dall'Azienda Zero.

Si dà atto che sino alla piena operatività dell'Azienda Zero, per lo svolgimento delle attività in parola, il legale rappresentante dell'Azienda Zero si avvarrà, ai sensi dalla DGR n.1771/2016, del personale già preposto e in servizio presso l'Area Sanità e Sociale.

Per quanto concerne gli organismi consultivi e deliberativi del sistema di governance dell'ECM, ovvero la Commissione Regionale ECM e l'Osservatorio regionale per la formazione continua, la cui scadenza stabilita con delibera n. 1538/2016 è prevista al 31 dicembre del corrente anno, valutata la specifica competenza di materia di ECM dei componenti e al fine di garantire adeguato supporto per la messa a regime del sistema di accreditamento in sintonia con quanto concordato a livello nazionale in ordine all'applicazione del nuovo Accordo Stato - Regioni, si propone, di prorogare le attività e i componenti fino al 31 dicembre 2018. Circa le modalità previste per la partecipazione alle attività della Commissione e all'Osservatorio si rimanda a quanto già stabilito con DGR 1538/2016.

A tal proposito nel confermare il ruolo di Presidentedella Commissione Regionale ECM al Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR - CRAV già Dirigente del Servizio Formazione e Personale SSR ai sensi della DGRn. 2684 del 07 agosto 2006, si propone che lo stesso svolga la medesima funzione anche all'interno dell'Osservatorio regionale per la formazione continua, apportando pertanto una modifica a quanto previsto con DGR n. 749 del 7 giugno 2011. Il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR - CRAV in caso di impossibilità ad intervenire alle sedute della Commissione o dell'Osservatorio può delegare la funzione di Presidente ad un soggetto terzo con adeguate competenze in materia.

Si propone altresì, che il Direttore dell'UOC Formazione e Sviluppo delle Professioni Sanitarie previsto con DGR n. 733 del 29 maggio 2017 - Allegato A, partecipi di diritto alle sedute dei suddetti organismi.

Nel caso fosse necessario integrare i componenti titolari o supplenti della Commissione e/o dell'Osservatorio potrà provvedere il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale con proprio decreto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

  • VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
  • VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 3600/2002, n. 2684/2006,n. 2220/2010, n. 2215/2011, n.1969/2012, n. 1236/2013, n. 1756/2013, n. 1753/2014, n. 1247/2015, n. 1538/2016, n. 1771/2016, n. 177/2017 e n. 733/2017;
  • VISTI gli Accordi Stato-Regioni del 1° agosto 2007, del 5 novembre 2009, del 19 aprile 2012 e del 2 febbraio 2017;
  • VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
  • VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 30;
  • VISTA la Legge Regionale 29 giugno 2012, n. 23;
  • VISTO l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 131 del 10 novembre 2016;
  • VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
  • VISTO il D. Lgs.n. 33 del 14/03/2013;
  • VISTO il D.Lgs. 118/2011, Titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii. ed in particolare il D.lgs n. 126 del 10/08/2014;
  • VISTE le Deliberazioni n. 802 e 803 del 27/05/2016;
  • VISTO il decreto del Segretario Regionale della Programmazione n. 10 del 01 agosto 2016;

Dato atto che la presente proposta è stata trasmessa al Comitato di cui alla DGR n. 1799/2016;

delibera

  1. di approvare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di recepire l'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 (Rep. Atti n. 14/CSR) "La formazione continua nel settore salute" riportato nell'Allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento;
  3. di incaricare l'Azienda Zero per le motivazione e con le modalità in premessa illustrate che qui si intendono integralmente riportateall'assunzione dei provvedimenti conseguenti al recepimento dell'AccordoStato-Regioni del 2 febbraio 2017 (Rep. Atti n. 14/CSR) "La formazione continua nel settore salute";
  4. di prorogare le attività e la composizione della Commissione regionale ECM e dell'Osservatorio regionale per la formazione continua fino al 31 dicembre 2018;
  5. di attribuire le funzioni di Presidente dell'Osservatorio regionale per la formazione continua al Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR- CRAV;
  6. di prevedere la partecipazioneagli incontri della Commissione regionale ECM e dell'Osservatorio regionale per la formazione continua del Direttore dell'UOC Formazione e Sviluppo delle Professioni Sanitarie di diritto dell'Azienda Zero;
  7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio Regionale;
  8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1344_AllegatoA_352349.pdf

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