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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 82 del 22 agosto 2017


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1236 del 08 agosto 2017

Giudizio di legittimità costituzionale (R.G. 39/2016) sollevato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 13 recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità". Accettazione di rinuncia a ricorso.

Note per la trasparenza

Si tratta di autorizzare l’accettazione della rinuncia al ricorso dello Stato avverso l’art. 3 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 13.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

In data 4 luglio 2016 è stato notificato alla Regione del Veneto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale, ex art. 127 Cost., dell’art. 3 della legge R.V. 27 aprile 2016, n. 13, "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità", per supposta violazione dell’art. 117, comma 2, lett. l) Cost..

Tale disposizione, recante “Inserimento di articolo nella legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”, introduce nella legge regionale n. 12/2001 citata, dopo l’art. 6, l’articolo 6-bis, denominato “Sanzioni”.

Con DGR n. 1181 del 26 luglio 2016 la Giunta regionale ha autorizzato la costituzione in giudizio della Regione del Veneto al fine di vedere riconosciuta la legittimità della disposizione di legge regionale, affidando il patrocinio della Regione, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 24 del 16.08.2001, anche disgiuntamente tra loro, all’avv.to Ezio Zanon, Coordinatore dell’Avvocatura regionale, ed all’avv.to Luigi Manzi del foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Confalonieri, 5.

La legge regionale 27 gennaio 2017, n. 3 recante “modifiche della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e successive modificazioni ed integrazioni”” ha successivamente abrogato l’impugnato art. 6 bis della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12.

Tale ultima disposizione nel periodo di sua vigenza non ha ricevuto applicazione, ragion per cui con atto notificato in data 27 aprile 2017, l’Avvocatura erariale, giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2017, ha rinunciato al ricorso di cui in narrativa.

Si rende, dunque, opportuno, affinché sia dichiarata l’estinzione del giudizio, senza ulteriori aggravi procedimentali e correlati oneri e adempimenti, che la resistente Regione accetti la rinuncia al ricorso da parte dello Stato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;

- vista la L.R. n. 24 16.8.2001;

- visti l’art. 6 L.R. 1.9.1972 n. 12 e l’art. 6 L.R. 10.12.1973 n. 27;

- viste le disposizioni di legge sui ricorsi avanti la Corte Costituzionale;

 

delibera

  1. di accettare la rinuncia al ricorso proposto avanti la Corte Costituzionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge R.V. 27 aprile 2016, n. 13, "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità";
  2. di dare atto che le spese di patrocinio previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto dall’art. 2230 del codice civile e dall’art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 e saranno impegnate con separato provvedimento dell’Avvocato Coordinatore;
  3. di pubblicare la presente deliberazione della Giunta regionale nel Bollettino ufficiale della Regione.

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