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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 82 del 22 agosto 2017


Materia: Sport e tempo libero

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1275 del 08 agosto 2017

Autorizzazione dei corsi di aggiornamento professionale, specializzazione e qualifica per maestri di sci - II° provvedimento anno 2017. Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, artt. 8 e 9.

Note per la trasparenza

La L.R. 2/2005, agli artt. 8 e 9, prevede che il rinnovo dell’iscrizione all’albo professionale dei maestri di sci, di validità triennale, sia subordinato alla frequenza di appositi corsi di aggiornamento professionale. La stessa legge stabilisce inoltre che i maestri di sci possano conseguire specializzazioni e qualifiche, il tutto a seguito della frequenza di corsi teorico pratici e del superamento di appositi esami organizzati dal Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci, previa intesa con la Giunta regionale. Con il presente provvedimento si intende autorizzare l’organizzazione dei predetti corsi.

L'Assessore Elisa De Berti per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, con propria legge 3 gennaio 2005, n. 2, in attuazione della legge quadro 8 marzo1991, n. 81, ha disciplinato l’ordinamento della professione di maestro di sci e in particolare:

  1. l’art. 8 della L.R. 2/2005 detta disposizioni in ordine al conseguimento, da parte dei maestri di sci, di specializzazioni e qualifiche, previa frequenza di corsi teorici e pratici e superamento di appositi esami organizzati dal Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci (nel seguito indicato come “Collegio”). La Giunta Regionale autorizza l’organizzazione dei predetti corsi e stabilisce l’ammontare delle spese a carico di ciascun partecipante;
  2. l’art. 9 della L.R. 2/2005 disciplina invece i corsi di aggiornamento professionale. L’iscrizione all’albo professionale dei maestri di sci, che è condizione per l’esercizio della professione, ha validità triennale ed è rinnovata previa frequenza di corsi di aggiornamento istituiti dalla Giunta regionale, la quale ne definisce contenuti e modalità di attuazione su proposta del Collegio ed avvalendosi della collaborazione del Consiglio Direttivo del Collegio e della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) per le competenze di cui all’art. 8 della legge 81/1991; per la parte tecnico didattica dei corsi è previsto l’impiego di istruttori nazionali.

Il Presidente del Collegio, con nota in data 19 luglio 2017 prot. n. 97/2017, acquisita al protocollo regionale il 19 luglio 2017 con n. 296709, ha proposto l’organizzazione dei seguenti corsi:

  1. corso di aggiornamento professionale per la disciplina alpino, fondo e snowboard
  2. corso di qualifica di Direttore di Scuola di Sci;

i quali si terranno nei mesi di settembre e novembre/dicembre 2017 con le modalità per ognuno di seguito indicate:

A) CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (ALPINO, FONDO, SNOWBOARD)

Per la disciplina alpino sono previsti n. 4 corsi della durata di 3 giorni ciascuno con svolgimento a:

  1. Val Senales (BZ) nei giorni di 10 - 11 - 12 novembre;
  2. Cortina D’Ampezzo (BL) nei giorni 30 novembre; 1 - 2 dicembre;
  3. Alleghe (BL) nei giorni 4 - 5 - 6 dicembre;
  4. Asiago (VI) nei giorni 18 - 19 - 20 dicembre.

Per la disciplina fondo sono previsti n. 2 corsi della durata di 3 giorni ciascuno con svolgimento a:

  1. Cortina D’Ampezzo (BL) nei giorni 30 novembre; 1 - 2 dicembre;
  2. Asiago (VI) nei giorni 18 - 19 - 20 dicembre.

Per la disciplina snowboard è previsto n.1 corso della durata di 3 giorni con svolgimento a:

  1.  Alleghe (BL) nei giorni 4 – 5 – 6 dicembre.

I partecipanti, nelle diverse discipline, saranno complessivamente circa 220 e verseranno una quota pro capite di adesione pari ad € 125,00 IVA inclusa, per la copertura delle spese relative all’organizzazione ed ai docenti.

B) QUALIFICA DI DIRETTORE DI SCUOLA DI SCI

Per la qualifica di Direttore è previsto un corso della durata di 6 giornate con svolgimento a Belluno, nei giorni 18 – 19 – 20 e 25 - 26 – 27 settembre. La partecipazione prevista è di 10 – 12 maestri.

Il costo di partecipazione al corso è fissato nella misura di € 450,00 pro capite.

I costi di partecipazione a tutti i corsi sopra elencati per maestri di sci di aggiornamento nelle diverse discipline e di  qualifica, si intendono IVA inclusa al netto di spese di vitto, alloggio e trasferimenti che resteranno a carico dei partecipanti.

Considerato che i corsi in parola consentono ai maestri frequentanti di migliorare il proprio livello tecnico e la propria qualificazione professionale, si propone di autorizzare l’organizzazione dei corsi richiesti, di affidare il loro svolgimento al Collegio e di fissare le quote di partecipazione nella misura proposta.

Il Collegio medesimo si riserva di effettuare i corsi di aggiornamento e qualifica in base al numero di partecipanti, comunque non inferiore a 10 persone per corso.

In funzione della situazione d’innevamento o di organizzazione interna, le sedi potranno inoltre subire variazioni, che verranno tempestivamente comunicate ai soggetti interessati a cura del Collegio.

Gli iscritti, in funzione del livello tecnico riscontrato dagli istruttori, potranno essere suddivisi in gruppi.

Nessun onere sarà posto a carico della Regione del Veneto per lo svolgimento dei corsi di cui alla presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 2/2005 ed in particolare gli artt. 8 e 9 che definiscono la competenza della Giunta regionale in merito all’autorizzazione di corsi di aggiornamento professionale, specializzazione e qualifica per i maestri di sci iscritti all’albo;

VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54, art. 2, comma 2 e s.m.i.;

VISTA la nota in data 19 luglio 2017 prot. n. 97/2017 con cui il Collegio ha proposto l’organizzazione dei relativi corsi;

delibera

  1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
  2. di autorizzare, ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. 2/2005, lo svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale, come di seguito indicato:
    • n. 4 corsi di aggiornamento professionale per la disciplina dello sci alpino, della durata di 3 giorni ciascuno, con svolgimento a:
      • Val Senales (BZ) nei giorni di 10 - 11 - 12 novembre;
      • Cortina D’Ampezzo (BL) nei giorni 30 novembre 1 - 2 dicembre;
      • Alleghe (BL) nei giorni 4 - 5 - 6 dicembre;
      • Asiago (VI) nei giorni 18 - 19 - 20 dicembre;
    • n. 2 corsi di aggiornamento professionale per la disciplina dello sci di fondo, della durata di 3 giorni ciascuno, con svolgimento a:
      • Cortina D’Ampezzo (BL) nei giorni 30 novembre; 1 - 2 dicembre;
      • Asiago (VI) nei giorni 18 - 19 - 20 dicembre;
    • n. 1 corso di aggiornamento professionale per la disciplina dello snowboard, della durata di 3 giorni, con svolgimento a:
      • Alleghe (BL) nei giorni 4 – 5 – 6 dicembre;
  3. di autorizzare, ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. 2/2005 il corso qualifica per Direttori di Scuola di Sci,  della durata di 6 giornate con svolgimento a Belluno, nei giorni 18 – 19 – 20 e 25 – 26 – 27 settembre;
  4. di stabilire, nella misura di seguito indicata, le quote pro capite per la partecipazione ai corsi di cui ai precedenti punti 2 e 3, che i partecipanti verseranno direttamente al Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci:
    • Euro 125,00 per i corsi di aggiornamento nello sci, discipline alpino, fondo e snowboard;
    • Euro 450,00 per il corso di qualifica di Direttore di Scuola di Sci;
  5. di dare atto che i suddetti costi si intendono IVA inclusa ed al netto di spese di vitto, alloggio e trasferimenti, che saranno a carico dei partecipanti;
  6. di affidare al Collegio di cui al precedente punto 4, che opererà avvalendosi degli istruttori federali e secondo i criteri e i metodi previsti dalla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) ed in accordo con la competente Direzione Beni Attività Culturali e Sport, il compito di espletare i corsi di cui ai punti 2) e 3), nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 della L.R. 2/2005. Il Collegio si riserva di effettuare i corsi di aggiornamento professionale e qualifica in base al numero di partecipanti, che comunque dovrà essere non inferiore a 10 persone per corso. In funzione della situazione d’innevamento o di organizzazione interna, le sedi e le date potranno subire variazioni, che saranno di volta in volta tempestivamente comunicate dal Collegio stesso ai componenti delle commissioni d’esame ed ai partecipanti ai corsi. Il Collegio inoltre, a conclusione dei corsi, riferirà ai partecipanti gli esiti ed i risultati conseguiti;
  7. di stabilire che all’esame per il conseguimento  della qualifica di Direttore di Scuola di Sci, che sarà sostenuto davanti alla commissione regionale d’esame, potranno partecipare esclusivamente i maestri risultanti iscritti, alla data dell’esame stesso, nell’albo regionale dei maestri di sci, la cui tenuta, ai sensi dell’art. 5, comma 1, L.R. 2/2005, è demandata al Collegio di cui al precedente punto 4;
  8. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto, e dell’adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, ed autorizzandolo a disporre, ove necessario, modifiche di dettaglio non comportanti impegno di spesa per la Regione;
  9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  10. di informare che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;
  11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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