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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 73 del 01 agosto 2017


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1096 del 13 luglio 2017

Unità di Crisi aziendali, territoriali e settoriali. Implementazione e prosecuzione delle attività per il periodo 2017 - 2019 - Affidamento in house providing a Veneto Lavoro. L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 e DGR n. 1675 del 18 ottobre 2011.

Note per la trasparenza

Con il presente atto la Regione del Veneto affida in house all’Ente strumentale Veneto Lavoro un progetto volto a proseguire, rafforzare e implementare l’attività dell’Unità di crisi aziendali, territoriali e settoriali prevista dalla DGR n. 1675 del 18 ottobre 2011 e resa operativa dalla DGR n. 2424 del 29 dicembre 2011.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Con DGR n. 1675 del 18 ottobre 2011 “Approvazione delle linee di intervento in tema di ''Valorizzazione del capitale umano. Politiche per l'occupazione e l'occupabilità'' nel quadro della ripresa economica del sistema produttivo veneto. L.R. n. 3/2009”, sono state individuate le Linee Guida per il governo della crisi economica nelle sue nuove dinamiche e dimensioni. All’interno del provvedimento citato era prevista la creazione di un’Unità di Crisi aziendali, territoriali e di settore, istituita con Decreto n. 1503 del 24 novembre 2011 del dirigente della Direzione Lavoro e affidata all’Ente strumentale Veneto Lavoro.

Con DGR n. 2424 del 29 dicembre 2011, sulla base di un progetto esecutivo, l’Ente ha ricevuto l’incarico di svolgere le attività previste, secondo la convenzione all’uopo redatta. La durata del progetto, inizialmente prevista in 18 mesi, è stata successivamente prorogata senza ulteriori costi al 31 dicembre 2013.

Con DGR n. 1085 del 28 giugno 2013 si è provveduto a rafforzare le funzioni dell’Unità di crisi, così da incidere maggiormente sulle situazioni di crisi di particolare rilevanza, mantenendo comunque gli aspetti di assoluto rilievo messi in luce nella prima fase di attivazione dell’Unità stessa, che avevano consentito di stimolare e proporre una sempre maggiore integrazione tra interventi di politica attiva, di sostegno economico, di formazione e di supporto al sistema imprenditoriale.

Con DGR n. 788 del 14 maggio 2015 si è ulteriormente provveduto a sostenere e proseguire l’attività dell’Unità di Crisi a causa del perdurare della crisi che ha attraversato l’economia regionale e la presenza di importanti processi di ristrutturazione che ha coinvolto molte imprese e interi sistemi produttivi, in particolare nei territori ad elevata vocazione industriale. Nel corso degli anni la dinamica della crisi ha assunto infatti un andamento sempre più orientato alla contrazione strutturale dei livelli produttivi e occupazionali, con un elevatissimo ricorso alla cassa integrazione e un progressivo incremento degli ingressi in mobilità. Ciò ha determinato un’uscita dalla crisi lenta e discontinua, con processi di trasformazione per molti versi radicali del modello economico e sociale della Regione.

L’azione condotta nel tempo dall’Unità di crisi ha reso possibile l’acquisizione di importanti informazioni di tipo qualitativo, che hanno consentito e continuano a permettere un’analisi e una valutazione più accurata degli strumenti di prevenzione e di contrasto da attivare e sostenere, per rispondere alle effettive esigenze del territorio in continuo e veloce cambiamento.

In ragione degli esiti assolutamente positivi del lavoro condotto in questi anni dall’Unità di crisi, e tenendo in considerazione i significativi segnali di ripresa che provengono dal tessuto economico e dal mercato del lavoro regionale, che si traducono nella propensione a una forte e progressiva diminuzione delle situazioni di crisi, a una tendenziale e consistente riduzione del ricorso agli ammortizzatori sociali (Cassa Integrazione Guadagni in Deroga e Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) e al decremento del numero dei licenziamenti, si propone, da un lato, di dare continuità al progetto, con l’obiettivo di consolidare le attività già messe in campo, e dall’altro di sostenere, con nuove azioni integrate, la più ampia strategia regionale in materia di occupazione, in un’ottica sempre più proiettata alla trasformazione ed al nuovo consolidamento del tessuto produttivo regionale.

Le attività svolte ed i risultati ottenuti nel corso degli anni precedenti hanno infatti consolidato la convinzione della necessità di intervenire a più livelli, che prevedono attività di gestione delle crisi, di supporto alla reindustrializzazione e alla riconversione, di monitoraggio e analisi quali-quantitativa delle crisi aziendali, e di comunicazione, volta alla condivisione del modello, delle azioni e delle buone prassi. In particolare, con particolare riferimento all’attività di gestione delle crisi, l’apporto dell’Unità sarà soprattutto volto a governare le crisi aziendali di natura complessa nell’ambito dei tavoli tecnici regionali e nazionali, con una forte azione di coordinamento e mediazione con gli attori locali e le parti sociali coinvolte.

L’intervento in parola risponde a quanto previsto nel POR FSE 2014-2020 del Veneto all’Asse 1 Occupabilità nell’ambito dell’obiettivo 8 “Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori” e della priorità di investimento 8.v “Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti” che prevede come obiettivo specifico “Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi”.

Scopo principe, infatti, dell’Unità di crisi è quello di accompagnare le aziende in crisi in un percorso che promuove processi di innovazione e di riorganizzazione, con una riqualificazione delle competenze aziendali, così da diminuire il numero di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e consentire alle aziende stesse una ripresa anche attraverso processi di internazionalizzazione, di ricerca e di sviluppo, con un efficientamento dei processi di produzione e di vendita, risultati espressamente indicati come attesi all’interno dell’obiettivo sopra citato.

Di seguito si riporta la scheda sintetica degli obiettivi e delle azioni del POR FSE Veneto 2014-2020 di riferimento per il presente atto.

Asse

1 – Occupabilità

Obiettivo Tematico

(art. 9 Reg. CE 1013/13)

8. Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori

Priorità d’investimento (art. 3 Reg. CE 1304/13)

8.v. Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti.

Obiettivo specifico

4. Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi.

Risultato atteso dall’Accordo di Partenariato (allegato A del POR)

 

RA 8.6 Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi

Indicatori di risultato pertinenti

CR 07 Partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all’intervento

 

 

Sulla scorta di tali esigenze è stato chiesto all’Ente strumentale Veneto Lavoro di predisporre un progetto relativo all’intervento “Unità di crisi aziendali, territoriali e settoriali”. Si intende pertanto proporne l’adozione per il periodo 2017-2019 come da Allegato A al presente provvedimento che ne fa parte integrante. Il documento dettaglia le attività che si porranno in essere al fine di prevenire e accompagnare le situazioni di crisi che si stanno ancora presentando all’interno del tessuto economico veneto. Nello specifico gli ambiti di intervento su cui si concentrerà lo sforzo dell’Unità di Crisi si sostanziano nella gestione delle crisi aziendali, che come detto si configura come un’azione di coordinamento e mediazione nell’ambito dei tavoli tecnici, e nel costante monitoraggio delle crisi aziendali attraverso specifiche azioni di rilevazione dei dati, di analisi e di partecipazione ai tavoli, anche con funzioni di intermediazione istituzionale e di monitoraggio nella fasi successive di gestione degli accordi. Si potenzierà inoltre l’attività di prevenzione con azioni di supporto in grado di incidere sugli aspetti di debolezza e gracilità del tessuto imprenditoriale, prima che le crisi diventino irreversibili così come si attiveranno azioni volte a facilitare la segnalazione tempestiva dello stato di crisi, facilitando l’accesso delle imprese a servizi di consulenza specialistici messi a punto dall’Unità di crisi.

L’Unità di crisi avrà inoltre un ruolo nella progettazione e gestione delle azioni che favoriscono efficaci politiche di ristrutturazione delle imprese impegnate in processi di riposizionamento competitivo, nonché di riconversione delle imprese declinanti e di reindustrializzazione dei siti dismessi, nella prospettiva del sostegno della tenuta dei livelli occupazionali.

Il progetto prevede infine la comunicazione e la diffusione di buone prassi oltre allo sviluppo di un sistema di gestione della documentazione che permetta la digitalizzazione prodotta nei tavoli delle crisi da rendere fruibile e disponibile sul portale Cliclavoroveneto.

I servizi da realizzare, indicati nell’allegato suddetto, valutati dalla Direzione Lavoro gli oggetti ed i valori delle prestazioni sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo come da documentazione agli atti della medesima struttura, hanno ciascuno la seguente quantificazione finanziaria massima:

  1. Personale per la gestione del progetto e per l’assistenza tecnica alla gestione delle crisi aziendali: Euro 506.250,00;
  2. Attività di implementazione e diffusione: Euro 157.500,00;
  3. Missioni: Euro 45.000,00.

Le attività oggetto del presente provvedimento sono affidate all’ente strumentale Veneto Lavoro in ragione del fatto che, ai sensi dell’art. 13, comma 2 lettera f ter) della L.R. 13 marzo 2009, n. 3, è il soggetto che istituzionalmente assicura, nell’ambito della programmazione regionale, l’attuazione di specifiche politiche per i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale.

Sussistono tutti i requisiti previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016, articoli 5 e 192) per la legittimità dell’affidamento in house a Veneto Lavoro, appurato che l'amministrazione aggiudicatrice esercita sull’affidatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che oltre l'80 per cento delle attività dell’affidatario è effettuata nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante e che nell’affidatario non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati. A tali fini la normativa regionale di riferimento (Leggi regionali n. 31/1998 e n. 3/2009) sottopone Veneto Lavoro, ente strumentale con personalità giuridica di diritto pubblico, ad un controllo da parte della Regione del Veneto assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi (c.d. controllo analogo) e l’attività dell’Ente è rivolta esclusivamente a favore della Regione del Veneto, non essendogli consentito l’erogazione di servizi, a titolo oneroso, a soggetti terzi. Da ultimo, l’utilizzo della procedura in house providing si rende nettamente preferibile rispetto a una normale procedura di appalto anche in ragione della flessibilità operativa garantita dall’Ente, di criteri di snellimento procedurale ed economicità del servizio.

Si deve inoltre tenere conto che non è ancora operativo il regime previsto dalle Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016», come si evince dal Comunicato Anac del 10 maggio 2017 che rinvia al 15 settembre 2017 il termine per l’avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco. Si fa dunque riferimento al Comunicato del Presidente dell’ANAC datato 3 agosto 2016 in base al quale, nelle more dell’adozione dell’elenco ex art. 192 cit., co. 1 (l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in  house), l’affidamento diretto può comunque essere effettuato, sotto la propria responsabilità, dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori, in presenza dei presupposti  legittimanti.

Dato atto che la Direzione Lavoro ha eseguito la preventiva positiva valutazione della sussistenza dei presupposti legittimanti di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 dell’art.192 del medesimo D.Lgs., in termini di economicità, efficienza amministrativa e razionale impiego delle risorse pubbliche, come da documentazione agli atti della medesima struttura, si propone pertanto di procedere all’affidamento in house all’Ente strumentale Veneto Lavoro per la realizzazione delle attività riferite al suddetto progetto, attività che saranno regolate da apposita convenzione.

La convenzione disciplina i tempi e le modalità di svolgimento delle attività, nonché le modalità di erogazione delle risorse da parte della Regione a Veneto Lavoro. La convenzione ha durata di 27 mesi dalla data di sottoscrizione, salvo proroga debitamente motivata e preventivamente autorizzata dal Direttore della Direzione Lavoro. Le risorse destinabili all’eventuale proroga non potranno superare annualmente la quota massima prevista nel presente provvedimento quale imputazione annua del finanziamento pubblico assegnato.

All’ente strumentale Veneto Lavoro si fa richiesta:

  • di realizzare i servizi secondo quanto indicato nell’Allegato A al presente provvedimento;
  • di presentare alla Direzione Lavoro della Regione del Veneto, competente per materia, entro 10 giorni dalla data della presente deliberazione un progetto esecutivo contenente la descrizione dettagliata degli interventi, i costi analitici ed il cronoprogramma di attività, tenendo conto che il progetto ha durata di 27 mesi; il progetto esecutivo sarà approvato con decreto del Direttore della Direzione Lavoro;
  • di presentare, d’intesa con la Direzione Lavoro della Regione del Veneto, competente per materia, e contestualmente al progetto esecutivo un’apposita convenzione, contenente le reciproche obbligazioni da sottoscrivere successivamente all’approvazione del progetto esecutivo;
  • di presentare una nota attestante che le attività previste dal presente affidamento non rientrano, neppure parzialmente, tra le attività già finanziate dal contributo ordinario o da altri finanziamenti comunitari, nazionali o regionali.

L’Ente strumentale Veneto Lavoro potrà avvalersi, per la realizzazione degli adempimenti progettuali, dell'apporto di n. 6 unità di personale esterno, attraverso incarichi di collaborazione da instaurarsi nelle forme previste dalla normativa vigente, dando atto che la spesa relativa graverà esclusivamente sulle risorse di cui al progetto, nell'ambito del proprio budget progettuale;

Il medesimo Ente strumentale, nella realizzazione del presente affidamento, è tenuto al rispetto della normativa sugli appalti, sulla pubblicità e sulla trasparenza.

Le risorse necessarie alla realizzazione delle attività svolte dall’Unità di Crisi si quantificano in complessivi Euro 708.750,00, e graveranno sul POR-FSE 2014-2020 codice di programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione CE n. 9751 del 12/12/2014, nell’ambito dell’Asse 1 – Occupabilità – Obiettivo Tematico 8. – Priorità d’investimento 8.v – Obiettivo Specifico 4. Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2 lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi Euro 708.750,00 saranno assunte con propri atti dal Direttore della Direzione Lavoro disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli n. 102353 “Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area Lavoro - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti”, 102354 “Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area Lavoro - Quota statale - Trasferimenti correnti” e n. 102357 “Programmazione POR-FSE 2014-2020 - area Lavoro - cofinanziamento regionale - trasferimenti correnti” del Bilancio regionale di previsione 2017-2019, nei seguenti termini massimi:

  • Esercizio di imputazione 2017 - € 78.750,00, di cui quota FSE € 39.375,00, quota FDR  € 27.562,50, quota Reg.le  € 11.812,50;
  • Esercizio di imputazione 2018 - € 315.000,00, di cui quota FSE € 157.500,00, quota FDR € 110.250,00, quota Reg.le € 47.250,00;
  • Esercizio di imputazione 2019 - € 315.000,00, di cui quota FSE € 157.500,00, quota FDR € 110.250,00, quota Reg.le € 47.250,00.

Si precisa che per l’anno 2017 sarà esigibile esclusivamente la quota come sopra imputata del finanziamento, dopo la sottoscrizione della convenzione.

Le somme verranno erogate all’Ente strumentale Veneto Lavoro mediante liquidazioni trimestrali sulla base della presentazione di idonea documentazione contabile, corredata da una relazione descrittiva delle attività svolte e dei relativi costi sostenuti, specificando in particolare il numero di risorse umane impiegate, e, di ciascuna, il livello professionale, l'impegno lavorativo espresso in ore/persona e i relativi costi. In particolare, dovranno essere presentati piani di attività dettagliati e dovranno essere disposti un sistema contabile separato e una codificazione appropriata dei costi correlati alla contabilità generale. Al fine di valutarne l'ammissibilità, tutti i costi devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci, nel rispetto dei criteri di pertinenza, congruità e coerenza, così come previsto per la rendicontazione a costo reale.

I provvedimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione, ivi compresi l’assunzione dei relativi impegni di spesa e la sottoscrizione della convenzione, saranno di competenza del Direttore della Direzione Lavoro.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il Programma Operativo Regionale del Veneto  FSE 2014 – 2020, approvato con decisione 12 dicembre 2014 C (2014) 9751;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la L.R. 13 marzo 2009, n. 3;

Vista la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Vista la Legge regionale n. 32 del 30.12.2016 che approva il Bilancio di Previsione 2017-2019;

Vista le DGR n. 1 del 10.01.2017 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio di Previsione 2017-2019;

Visto il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13.01.2017 di approvazione del bilancio finanziario gestionale 2017-2019;

Vista la DGR n. 108 del 07.02.2017 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019;

Vista la DGR n. 1675 del 18 ottobre 2011;

Vista la DGR n. 2424 del 29 dicembre 2011;

Vista la DGR n. 1085 del 28 giugno 2013;

Vista la DGR n. 788 del 14 maggio 2015;

Visto il Decreto del Dirigente della Direzione Lavoro n. 1503 del 24 novembre 2011;

Visto l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i;

Considerate le motivazioni e le proposte esposte in premessa dal Relatore.

delibera

  1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
  2. di approvare il progetto di cui all’Allegato A, parte integrante sostanziale del presente provvedimento denominato “Unità di crisi aziendali, territoriali e settoriali – periodo 2017-2019”;
  3. di disporre l’affidamento in house providing all’Ente strumentale Veneto Lavoro della realizzazione del progetto, così come indicato nell’Allegato A, in considerazione delle ragioni esposte in premessa;
  4. di stabilire che Veneto Lavoro dovrà presentare alla Direzione Lavoro, competente per materia, entro 10 giorni dalla data della presente deliberazione un progetto esecutivo contenente la descrizione dettagliata degli interventi, i costi analitici ed il cronoprogramma di attività;
  5. di stabilire che Veneto Lavoro dovrà presentare, d’intesa con la Direzione Lavoro, competente per materia, e contestualmente al progetto esecutivo, un’apposita convenzione, contenente le reciproche obbligazioni da sottoscrivere successivamente all’approvazione del progetto esecutivo;
  6. di stabilire che il progetto avrà durata di 27 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione, salvo proroga debitamente motivata e preventivamente autorizzata dal Direttore della Direzione Lavoro nel rispetto dei limiti di spesa annuali come previsti dal presente provvedimento;
  7. di autorizzare l’Ente strumentale Veneto Lavoro ad avvalersi, per la realizzazione degli adempimenti progettuali, dell'apporto di n. 6 unità di personale esterno, attraverso incarichi di collaborazione da instaurarsi nelle forme previste dalla normativa vigente, dando atto che la spesa relativa graverà esclusivamente sulle risorse di cui al progetto, nell'ambito del proprio budget progettuale;
  8. di stabilire che l’ente strumentale Veneto Lavoro, nella realizzazione del presente affidamento, è tenuto al rispetto della normativa sugli appalti, sulla pubblicità e sulla trasparenza;
  9. di determinare in complessivi Euro 708.750,00 (ogni onere fiscale incluso nella misura in cui sia dovuto) l’importo massimo delle obbligazioni di spesa relative alle attività da svolgersi da parte dell’Unità di Crisi, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Lavoro, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli n. 102353 “Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area Lavoro - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti”, 102354 “Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area Lavoro - Quota statale - Trasferimenti correnti” e n. 102357 “Programmazione POR-FSE 2014-2020 - area Lavoro - cofinanziamento regionale - trasferimenti correnti” del Bilancio regionale di previsione 2017-2019, nei seguenti termini:
    • Esercizio di imputazione 2017 - € 78.750,00, di cui quota FSE € 39.375,00, quota FDR  € 27.562,50, quota Reg.le  € 11.812,50;
    • Esercizio di imputazione 2018 - € 315.000,00, di cui quota FSE € 157.500,00, quota FDR € 110.250,00, quota Reg.le € 47.250,00;
    • Esercizio di imputazione 2019 - € 315.000,00, di cui quota FSE € 157.500,00, quota FDR € 110.250,00, quota Reg.le € 47.250,00;
  10. di dare atto che la Direzione Lavoro, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
  11. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell’adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione, ivi compresi l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti, la sottoscrizione della relativa convenzione, nonché l’eventuale autorizzazione alla proroga della medesima;
  12. di incaricare quale responsabile del procedimento il Direttore della Direzione Lavoro;
  13. di stabilire che all’Ente strumentale Veneto Lavoro verranno erogate le somme di cui al punto 9 mediante liquidazioni trimestrali sulla base della presentazione di idonea documentazione contabile, corredata da una relazione descrittiva delle attività svolte e dei relativi costi sostenuti, specificando in particolare il numero di risorse umane impiegate, e, di ciascuna, il livello professionale, l'impegno lavorativo espresso in ore/persona e i relativi costi. In particolare, dovranno essere presentati piani di attività dettagliati e dovranno essere disposti un sistema contabile separato e una codificazione appropriata dei costi correlati alla contabilità generale. Al fine di valutarne l’ammissibilità, tutti i costi devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci, nel rispetto dei criteri di pertinenza, congruità e coerenza, così come previsto per la rendicontazione a costo reale;
  14. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26 comma 1 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
  16. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

1096_AllegatoA_350027.pdf

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