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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 69 del 21 luglio 2017


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1042 del 04 luglio 2017

Modalità operative per l'accesso delle imprese del settore turismo al fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese. Deliberazione/CR N. 52 del 16/05/2017. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 45 e legge regionale 17 giugno 2016, n. 17.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono approvate, a seguito del parere favorevole della competente Commissione Consiliare, le modalità operative per l’accesso delle piccole e medie imprese del settore turismo al Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati di cui alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 45 e alla legge regionale 17 giugno 2016, n. 17.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Per lo sviluppo e l’innovazione delle piccole e medie imprese del settore turismo, il miglioramento della qualità delle strutture ricettive, la razionalizzazione e il consolidamento delle iniziative imprenditoriali, la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, prevede una serie articolata di iniziative di sostegno finanziario mediante la concessione sia di aiuti in conto capitale che di interventi di agevolazione finanziaria anche al fine di favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese.

In particolare, preme qui rilevare che la citata legge regionale n. 11/2013, all’articolo 45, prevede l’attivazione del Fondo di rotazione del turismo destinato, negli intendimenti del legislatore regionale, a concorrere al pagamento degli interessi da parte delle PMI del settore turismo che fanno ricorso alle diverse forme di credito da parte delle banche.

Gli interventi del Fondo di rotazione per il turismo sono relativi al miglioramento, l’ammodernamento e l’innovazione tecnologica delle dotazioni e delle strutture delle piccole e medie imprese del settore turismo, adeguandole alle disposizioni delle vigenti normative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene, nonché a quelle riferite alla qualità e alla riqualificazione a supporto dell’offerta turistica, alle norme di turismo ecosostenibile e per il conseguimento della certificazione ambientale.

In ordine a tali tipologie di intervento e a quanto previsto dall’articolo 45 della legge regionale n. 11/2013, è peraltro necessario precisare che con legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative all’unificazione dei fondi di rotazione regionali” la Regione ha attivato il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese di cui all’articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 prevedendo espressamente che a detto fondo fanno riferimento, oltre ad alcuni fondi di altri settori economici, anche il fondo di rotazione del turismo previsto appunto dall’articolo 45 della legge regionale n. 11/2013.

La citata legge regionale n. 17/2016 prevede altresì all’articolo 2, comma 5 che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisca le modalità operative per l’accesso delle imprese al fondo unico di rotazione di cui al comma 1, garantendo la partecipazione di ciascuna categoria di imprese.

In ordine a ciò è necessario precisare che a differenza degli altri fondi di rotazione che concorrono a comporre il fondo unico indicati al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale n. 17/2016, i quali stanno tutt’ora operando sulla scorta di specifiche e proprie disposizioni, il fondo di rotazione per il turismo, derivando da una normativa di recente approvazione, necessita di essere attivato e disciplinato, in quanto la normativa precedente è stata abrogata.

Pertanto, in forza di quanto previsto dalla specifica normativa, affinché anche le piccole e medie imprese del settore turismo possano usufruire delle possibilità offerte dal Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese di cui alla legge regionale n. 17/2016, è opportuno definire, anche per il turismo, quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 2 della legge citata legge regionale in ordine alle modalità operative per l’accesso delle imprese al fondo unico di rotazione.

Per quanto sopra, e al fine di consentire l’accesso al Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati anche da parte delle imprese del turismo, si ritiene opportuno stabilire, con il presente provvedimento, le tipologie di interventi ammissibili, i requisiti propri delle imprese del turismo, le priorità in ordine ai territori e ai tematismi del turismo veneto, i limiti di intervento e di sostegno anche in ordine alle vigenti disposizioni comunitarie e statali in materia di sviluppo sostenibile del turismo.

Pertanto, con il presente provvedimento si potrà porre a disposizione delle imprese del turismo, analogamente a quelle degli altri settori economici interessati, una leva di sostegno regionale per potenziare le dinamiche imprenditoriali, al fine di mantenere elevato il livello di sviluppo economico in ambito turistico, con riferimento alle richieste dei mercati interno ed internazionale che fanno del Veneto una delle regioni italiane più competitive e leader a livello nazionale in materia di turismo.

Tenuto conto della specificità regionale, che vede una fortissima presenza di imprese di piccole dimensioni, i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie, con le novità organizzative e strutturali apportate dalla legge regionale n. 11/2013 sono le imprese che, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, esercitano un'attività economica e che soddisfano le caratteristiche di piccola e media impresa come definite dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e precisamente: le piccole e medie imprese turistiche, che sono, o saranno grazie al progetto, proprietarie e/o gestiscono almeno una struttura ricettiva come definita dall’articolo 24 e successivi della legge regionale in parola oppure che gestiscono altre strutture turistiche, non ricettive.

Va altresì precisato che le modalità operative di cui al presente provvedimento sono state definite tenendo conto di quanto stabilito, per gli analoghi interventi, dai provvedimenti attuativi delle misure del POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 “Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa”, introducendo quindi elementi di innovazione, ammodernamento e valorizzazione delle imprese del settore turismo.

In particolare, per l’elaborazione delle presenti modalità operative del fondo di rotazione per le imprese del settore turismo, si è fatto riferimento alla deliberazione n. 2222 del 23 dicembre 2016 relativa alla Sub-azione C “Bando per l’erogazione di contributi alle imprese per investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico”.

Per le considerazioni sopra esposte, con il presente provvedimento si provvedono ad approvare le modalità operative per l’accesso delle imprese del settore turismo al fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese, secondo quanto indicato all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La delibera di cui all’oggetto ai sensi del comma 5 dell’articolo 2 della Legge regionale n. 17/2016 è stata trasmessa alla competente Commissione consiliare che nella seduta del 13 giugno 2017  ha espresso il proprio parere favorevole senza apportare alcuna modifica al testo proposto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, ed in particolare l’articolo 45;

VISTA la legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative alla unificazione dei fondi di rotazione regionali”;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione;

VISTA la Decisione C(2015) 5903 finale del 17 agosto 2015;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 10 luglio 2014;

VISTA la deliberazione n. 2222 del 30 dicembre 2016;

VISTA la propria deliberazione n. 52/CR del 16 maggio 2017;

VISTO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare in data 13 giugno 2017 ai sensi del comma 5 dell’articolo 2 della Legge regionale n. 17/2016;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 - Statuto del Veneto ” e le relative deliberazioni attuative;

delibera

  1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le modalità operative per l’accesso delle piccole e medie imprese del settore turismo al Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati di cui alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 45 e alla legge regionale 17 giugno 2016, n. 17;
  1. di stabilire che i requisiti di ammissibilità, le condizioni di accesso alle agevolazioni, le tipologie di intervento ammissibili, i requisiti propri delle imprese del turismo, le priorità in ordine ai territori e ai tematismi del turismo veneto, i limiti di intervento e di sostegno anche in ordine alle vigenti disposizioni comunitarie e statali in materia di sviluppo sostenibile del turismo, sono quelle indicate all’Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
  1. di prevedere che spetta al Direttore della Direzione Turismo la gestione tecnica ed amministrativa delle attività derivanti dal presente provvedimento, ivi compresa la possibilità di marginali modificazioni all’allegato di cui al punto 2 che non alterino comunque l’impostazione complessiva, e che si rendessero necessarie al fine di adeguare lo strumento agevolativo a disposizioni normative e regolamentari successivamente intervenute;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 s.m.i;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1042_AllegatoA_349265.pdf

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