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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 63 del 04 luglio 2017


Materia: Settore secondario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 971 del 23 giugno 2017

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.". Criteri di indirizzo e coordinamento normativo con le disposizioni regionali in materia di industria, artigianato, commercio e servizi e aggiornamento della modulistica.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono dettati alcuni criteri di indirizzo e coordinamento normativo al fine di assicurare l'adeguamento delle  disposizioni  normative regionali in materia di industria, artigianato, commercio e servizi alle sopravvenute disposizioni statali contenute nel decreto legislativo n. 222 del 2016 (cd decreto SCIA 2) che ha disciplinato i regimi amministrativi delle attività private. Nel contempo viene aggiornata la modulistica regionale concernente l'esercizio dell'attività commerciale, di acconciatore e di estetista sulla base della modulistica unica e standardizzata approvata in sede di Conferenza Unificata del 4 maggio 2016 ai sensi del decreto legislativo n. 126 del 2016.

 L'Assessore Roberto Marcato quanto segue.

Con il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, emanato ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124, meglio nota come “legge Madia”, il Governo, nell’ottica di assicurare una maggiore semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti lo svolgimento delle attività economiche, ha provveduto ad individuare i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione, come elencati nella tabella allegata al decreto medesimo.
La normativa statale, nota anche come "decreto SCIA 2", è stata emanata sulla base dell’intesa intervenuta in sede di Conferenza Unificata Stato–Regioni del 29 settembre 2016, a conclusione di un complesso percorso che ha visto l’attiva partecipazione regionale con diverse proposte emendative del testo originario, condivise con il Governo.

La sopravvenuta normativa statale prevede che le Regioni e gli enti locali adeguino le proprie disposizioni entro il termine del 30 giugno 2017.

A tal fine la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi ha provveduto a trasmettere alla Direzione Affari Legislativi le proposte normative di recepimento, da inserire nell’ambito del disegno di legge di semplificazione per l’anno 2017.

Nelle more dell’approvazione, da parte del Consiglio regionale, del citato disegno di legge di semplificazione, al fine di assicurare il rispetto del suddetto termine di adeguamento del 30 giugno 2017 previsto dalla normativa statale, si ritiene necessario ed opportuno individuare in via preliminare alcuni criteri generali di indirizzo e coordinamento normativo tra la richiamata disciplina statale e la normativa regionale, di seguito elencata in ordine cronologico, che disciplina i regimi amministrativi delle attività private (ossia autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività, comunicazione e silenzio assenso) nelle suddette materie dell’industria, artigianato, commercio e servizi:

  • legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista";
  • legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche";
  • legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammdernamento della rete distributiva di carburanti;
  • legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
  • legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore.";
  • legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (legge regionale europea 2012)" con particolare riferimento all'articolo 34, recante disposizioni in materia di accesso all'attività di tintolavanderia;
  • legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto";
  • legge regionale 24 dicembre 2013, n. 36 "Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane".


Ciò premesso si evidenzia che i regimi amministrativi previsti nella tabella  A allegata al citato decreto legislativo n. 222 del 2016 trovano applicazione nelle fattispecie per le quali le disposizioni regionali prevedono un regime amministrativo maggiormente gravoso.

Pertanto le sopravvenute disposizioni statali contenute nella citata tabella A si applicano nell' ipotesi in cui esse prevedano:

  • il regime della comunicazione nelle fattispecie assoggettate a SCIA dalle disposizioni regionali;
  • il regime della SCIA nelle fattispecie assoggettate ad autorizzazione dalle disposizioni regionali;
  • termini per la formazione del silenzio assenso inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa regionale.

Al contempo occorre osservare come l’articolo 5 del decreto legislativo n. 222 del 2016 stabilisca, in via generale, mutuando quanto già previsto dall’articolo 29, comma 2-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, che le Regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni statali, ma possono prevedere ulteriori livelli di semplificazione.

Pertanto, in ragione di quanto stabilito dalla citata disposizione statale, continuano a trovare applicazione le disposizioni regionali che prevedono regimi amministrativi volti ad assicurare un ulteriore livello di semplificazione.
A titolo esemplificativo gioverà quindi osservare che, in materia di commercio al dettaglio su area privata, continua ad applicarsi il regime della SCIA ai sensi della legge n. 241 del 1990 per le medie strutture di vendita con superficie non superiore a mq. 1.500, introdotto dall'articolo 18, comma 1 della citata legge regionale n. 50 del 2012, in luogo del regime autorizzatorio previsto dalla sopravvenuta normativa statale.

Parimenti, trovano applicazione le disposizioni regionali che, nell'ambito dei regimi autorizzatori, prevedono un termine di formazione del silenzio assenso inferiore rispetto a quanto previsto dalla normativa statale.
Giova con l'occasione evidenziare che, al fine di assicurare un più puntuale coordinamento normativo, i richiami al regime della SCIA contenuti nella normativa regionale debbono intendersi secondo quanto previsto dalla normativa statale: pertanto alle fattispecie assoggettate al regime della SCIA dalla normativa regionale si applicano i regimi della SCIA, della SCIA unica o della SCIA condizionata previsti dagli articoli 19 e 19-bis, commi 2 e 3 della legge n. 241 del 1990, come stabilito per le medesime singole fattispecie dalla sopravvenuta normativa statale.

Secondo quanto previsto dal legislatore statale la previsione delle suddette tipologie di SCIA risponde infatti all'esigenza di assicurare un maggior livello di semplificazione attraverso la cd. "concentrazione" di regimi amministrativi, introdotta con il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (cd decreto SCIA 1) che ha provveduto ad inserire il citato articolo 19-bis nella legge n. 241 del 1990. Detta concentrazione opera infatti nell'ipotesi in cui per lo svolgimento dell'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, notifiche etc, ovvero nell' ipotesi in cui l'attività soggetta a SCIA sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso o pareri, comunque denominati, da parte di altri uffici e amministrazioni.

In forza, altresì, di quanto previsto dall' articolo 2, comma 6 del decreto legislativo, continuano a trovare applicazione le fattispecie disciplinate dalla normativa regionale, e i relativi regimi, non elencate nella citata tabella A allegata al decreto legislativo.

Con l'occasione si rende necessario e opportuno precisare che, al fine di assicurare l'uniforme applicazione della disciplina normativa regionale a seguito del recepimento di cui trattasi, e in conformità con quanto previsto dall'articolo 118, comma 2 della Costituzione, l'adeguamento previsto in capo agli Enti locali non potrà che avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa regionale. Ne consegue che i regimi amministrativi previsti dalla normativa regionale debbono trovare integrale applicazione nel territorio e non costituiscono oggetto di ulteriore semplificazione.

Da ultimo si propone l'approvazione della modulistica regionale, di cui agli Allegati A, B, C, D, E, F, G, H  e I che formano parte integrante del presente provvedimento, relativa all'esercizio dell'attività commerciale, di acconciatore e di estetista, come disciplinate dalle vigenti normative regionali; detta modulistica è stata infatti coordinata con la modulistica unificata e standardizzata approvata in data 4 maggio 2017 dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 126 del 2016.

Nel contempo occorre precisare che la modulistica di cui trattasi dovrà essere utilizzata  per la presentazione delle pratiche per il tramite del portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Secondo quanto previsto nell'accordo approvato in sede di Conferenza unificata gli Enti locali, entro il termine del 30 giugno 2017, dovranno adeguare la modulistica ai contenuti del presente provvedimento e dell' accordo medesimo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'articolo 118, comma 2 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222;

Vista la legge regionale 27 novembre 1991, n. 29;

Vista la legge regionale 6 aprile 2001, n. 10;

Vista la legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23;

Vista la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29;

Vista la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28;

Vista la legge regionale 6 luglio 2012, n. 24;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50;

Visto l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 36;

Visto l'accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di modulistica relativa ai regimi amministrativi delle attività economiche, approvato nella seduta della Conferenza unificata Stato-Regioni e Autonomie locali del 4 maggio 2017; 

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante criteri di indirizzo e coordinamento normativo tra le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 in materia di regimi amministrativi delle attività private e le disposizioni normative regionali  in materia di industria, artigianato, commercio e servizi;
  2. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la modulistica regionale concernente l'esercizio dell'attività commerciale, di acconciatore e di estetista, di cui agli Allegati A, B, C, D, E, F, G, H  e I che formano parte integrante del presente provvedimento;
  3. di dare atto che la modulistica prevista al punto 2 dovrà essere utilizzata  per la presentazione delle pratiche per il tramite del portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
  4. di incaricare il Direttore della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi dell'esecuzione della presente deliberazione, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti integrativi o modificativi della modulistica di cui al punto 2;
  5. di dare atto che la presente  deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

971_AllegatoA_348554.pdf
971_AllegatoB_348554.pdf
971_AllegatoC_348554.pdf
971_AllegatoD_348554.pdf
971_AllegatoE_348554.pdf
971_AllegatoF_348554.pdf
971_AllegatoG_348554.pdf
971_AllegatoH_348554.pdf
971_AllegatoI_348554.pdf

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