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Materia: Settore secondario
Deliberazione della Giunta Regionale n. 971 del 23 giugno 2017
Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.". Criteri di indirizzo e coordinamento normativo con le disposizioni regionali in materia di industria, artigianato, commercio e servizi e aggiornamento della modulistica.
Con il presente provvedimento vengono dettati alcuni criteri di indirizzo e coordinamento normativo al fine di assicurare l'adeguamento delle disposizioni normative regionali in materia di industria, artigianato, commercio e servizi alle sopravvenute disposizioni statali contenute nel decreto legislativo n. 222 del 2016 (cd decreto SCIA 2) che ha disciplinato i regimi amministrativi delle attività private. Nel contempo viene aggiornata la modulistica regionale concernente l'esercizio dell'attività commerciale, di acconciatore e di estetista sulla base della modulistica unica e standardizzata approvata in sede di Conferenza Unificata del 4 maggio 2016 ai sensi del decreto legislativo n. 126 del 2016.
L'Assessore Roberto Marcato quanto segue.
Con il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, emanato ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124, meglio nota come “legge Madia”, il Governo, nell’ottica di assicurare una maggiore semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti lo svolgimento delle attività economiche, ha provveduto ad individuare i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione, come elencati nella tabella allegata al decreto medesimo. La normativa statale, nota anche come "decreto SCIA 2", è stata emanata sulla base dell’intesa intervenuta in sede di Conferenza Unificata Stato–Regioni del 29 settembre 2016, a conclusione di un complesso percorso che ha visto l’attiva partecipazione regionale con diverse proposte emendative del testo originario, condivise con il Governo.
La sopravvenuta normativa statale prevede che le Regioni e gli enti locali adeguino le proprie disposizioni entro il termine del 30 giugno 2017.
A tal fine la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi ha provveduto a trasmettere alla Direzione Affari Legislativi le proposte normative di recepimento, da inserire nell’ambito del disegno di legge di semplificazione per l’anno 2017.
Nelle more dell’approvazione, da parte del Consiglio regionale, del citato disegno di legge di semplificazione, al fine di assicurare il rispetto del suddetto termine di adeguamento del 30 giugno 2017 previsto dalla normativa statale, si ritiene necessario ed opportuno individuare in via preliminare alcuni criteri generali di indirizzo e coordinamento normativo tra la richiamata disciplina statale e la normativa regionale, di seguito elencata in ordine cronologico, che disciplina i regimi amministrativi delle attività private (ossia autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività, comunicazione e silenzio assenso) nelle suddette materie dell’industria, artigianato, commercio e servizi:
Ciò premesso si evidenzia che i regimi amministrativi previsti nella tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 222 del 2016 trovano applicazione nelle fattispecie per le quali le disposizioni regionali prevedono un regime amministrativo maggiormente gravoso.
Pertanto le sopravvenute disposizioni statali contenute nella citata tabella A si applicano nell' ipotesi in cui esse prevedano:
Al contempo occorre osservare come l’articolo 5 del decreto legislativo n. 222 del 2016 stabilisca, in via generale, mutuando quanto già previsto dall’articolo 29, comma 2-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, che le Regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni statali, ma possono prevedere ulteriori livelli di semplificazione.
Pertanto, in ragione di quanto stabilito dalla citata disposizione statale, continuano a trovare applicazione le disposizioni regionali che prevedono regimi amministrativi volti ad assicurare un ulteriore livello di semplificazione. A titolo esemplificativo gioverà quindi osservare che, in materia di commercio al dettaglio su area privata, continua ad applicarsi il regime della SCIA ai sensi della legge n. 241 del 1990 per le medie strutture di vendita con superficie non superiore a mq. 1.500, introdotto dall'articolo 18, comma 1 della citata legge regionale n. 50 del 2012, in luogo del regime autorizzatorio previsto dalla sopravvenuta normativa statale.
Parimenti, trovano applicazione le disposizioni regionali che, nell'ambito dei regimi autorizzatori, prevedono un termine di formazione del silenzio assenso inferiore rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Giova con l'occasione evidenziare che, al fine di assicurare un più puntuale coordinamento normativo, i richiami al regime della SCIA contenuti nella normativa regionale debbono intendersi secondo quanto previsto dalla normativa statale: pertanto alle fattispecie assoggettate al regime della SCIA dalla normativa regionale si applicano i regimi della SCIA, della SCIA unica o della SCIA condizionata previsti dagli articoli 19 e 19-bis, commi 2 e 3 della legge n. 241 del 1990, come stabilito per le medesime singole fattispecie dalla sopravvenuta normativa statale.
Secondo quanto previsto dal legislatore statale la previsione delle suddette tipologie di SCIA risponde infatti all'esigenza di assicurare un maggior livello di semplificazione attraverso la cd. "concentrazione" di regimi amministrativi, introdotta con il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (cd decreto SCIA 1) che ha provveduto ad inserire il citato articolo 19-bis nella legge n. 241 del 1990. Detta concentrazione opera infatti nell'ipotesi in cui per lo svolgimento dell'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, notifiche etc, ovvero nell' ipotesi in cui l'attività soggetta a SCIA sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso o pareri, comunque denominati, da parte di altri uffici e amministrazioni.
In forza, altresì, di quanto previsto dall' articolo 2, comma 6 del decreto legislativo, continuano a trovare applicazione le fattispecie disciplinate dalla normativa regionale, e i relativi regimi, non elencate nella citata tabella A allegata al decreto legislativo.
Con l'occasione si rende necessario e opportuno precisare che, al fine di assicurare l'uniforme applicazione della disciplina normativa regionale a seguito del recepimento di cui trattasi, e in conformità con quanto previsto dall'articolo 118, comma 2 della Costituzione, l'adeguamento previsto in capo agli Enti locali non potrà che avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa regionale. Ne consegue che i regimi amministrativi previsti dalla normativa regionale debbono trovare integrale applicazione nel territorio e non costituiscono oggetto di ulteriore semplificazione.
Da ultimo si propone l'approvazione della modulistica regionale, di cui agli Allegati A, B, C, D, E, F, G, H e I che formano parte integrante del presente provvedimento, relativa all'esercizio dell'attività commerciale, di acconciatore e di estetista, come disciplinate dalle vigenti normative regionali; detta modulistica è stata infatti coordinata con la modulistica unificata e standardizzata approvata in data 4 maggio 2017 dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 126 del 2016.
Nel contempo occorre precisare che la modulistica di cui trattasi dovrà essere utilizzata per la presentazione delle pratiche per il tramite del portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
Secondo quanto previsto nell'accordo approvato in sede di Conferenza unificata gli Enti locali, entro il termine del 30 giugno 2017, dovranno adeguare la modulistica ai contenuti del presente provvedimento e dell' accordo medesimo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'articolo 118, comma 2 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222;
Vista la legge regionale 27 novembre 1991, n. 29;
Vista la legge regionale 6 aprile 2001, n. 10;
Vista la legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23;
Vista la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29;
Vista la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28;
Vista la legge regionale 6 luglio 2012, n. 24;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50;
Visto l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 36;
Visto l'accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di modulistica relativa ai regimi amministrativi delle attività economiche, approvato nella seduta della Conferenza unificata Stato-Regioni e Autonomie locali del 4 maggio 2017;
delibera
(seguono allegati)
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