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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 62 del 30 giugno 2017


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 906 del 23 giugno 2017

Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi per la fusione di comuni, la costituzione, l'avvio e l'ampliamento dell'esercizio associato di funzioni fondamentali nella forma dell'Unione di Comuni, dell'Unione montana e della Convenzione tra Comuni. Anno 2017. DGR n. 53/CR del 29.05.2017. Art. 10 c.1 L.R. 18 del 27.04.2012.

Note per la trasparenza

Con questo provvedimento la Giunta Regionale, recependo il parere espresso dalla prima Commissione consiliare, approva definitivamente i criteri per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a favore di fusioni di Comuni, delle Unioni di Comuni,delle Unioni montane e delle Convenzioni tra Comuni per l'esercizio associato di funzioni fondamentali. 

Il Vice presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

 La politica regionale di incentivazione in materia di esercizio associato di funzioni fondamentali, in attuazione della L.R. n. 18/2012, sostiene i processi di promozione delle forme associative, attraverso contributi destinati all’avvio e allo sviluppo delle stesse, nel rispetto dei principi contenuti nel Piano di riordino territoriale approvato con DGR n. 1417 del 6 agosto 2013.

 Alla luce di un quadro normativo nazionale oggetto di modifiche e rinvii, da ultima la proroga al 31 dicembre 2017 del termine previsto per l’esercizio associato obbligatorio a regime di tutte le funzioni fondamentali, e delle criticità rappresentate dalle amministrazioni locali sulle difficoltà di adempimento all’obbligo associativo, l’attuale sistema di incentivazione propone una maggiore gradualità per quanto riguarda l’applicazione dei criteri di accesso agli incentivi previsti nel Piano di riordino territoriale, con particolare riferimento ai seguenti criteri:

1) raggiungimento da parte delle forme associative del livello dimensionale di adeguatezza funzionale basato sui livelli demografici previsti per ciascuna area omogenea di cui all’art. 8 c. 3 della LR 18/2012;

2) numero delle funzioni fondamentali da esercitare in forma associata per le Unioni di Comuni, previste al punto 4.1 del Piano di Riordino Territoriale, stabilendo per il 2017 di derogare al criterio minimo di accesso dell’esercizio di quattro funzioni fondamentali.

 Con deliberazione/CR n. 53 del 29 maggio 2017 è stato chiesto il parere alla prima Commissione consiliare, la quale, esaminata la proposta della Giunta nella seduta del 15 giugno ha espresso parere favorevole.

 Ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale n. 18/2012, compete alla Giunta Regionale stabilire i criteri di accesso e di riparto degli incentivi per la promozione dell’associazionismo intercomunale.

 Le disponibilità finanziarie a favore dei processi associativi sono stanziate nel cap. n. 101742 del Bilancio dell’esercizio in corso, al netto delle risorse che prioritariamente vanno assegnate alle fusioni di comuni, come previsto dalla DGR n. 81 del 02.02.2016. A tal proposito, in considerazione dello stanziamento disponibile per l’esercizio in corso, si propone di integrare la quota già assegnata ai comuni istituiti a seguito di procedimento di fusione a decorrere dal 1 gennaio 2017, con un contributo integrativo “una tantum” al contributo straordinario.

 Con il presente provvedimento, in conformità all’art. 10, c. 1, della L.R. 18/2012, vengono stabiliti, per l’anno 2017, i criteri e le modalità operative per l’assegnazione dei contributi di natura corrente le cui specifiche sono indicate in dettaglio nell'Allegato A, mentre l’Allegato B contiene il modello di richiesta del contributo. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 2 co. 2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il D.L. n. 78/2010;

VISTA la L.R. n. 18 del 27.04.2012;

VISTA la LR n. 40/2012;

VISTI gli artt. 28, 30, 32 del TUEL;

VISTA la DGR n. 1 del 10.01.2017;

VISTO il DSGP n. 1 del 13.01.2017;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

VISTA la L.R. n. 32 del 30.12.2016;

VISTA la DGR n. 108 del 7.02.2017

VISTO l’art. 19 c.1 del D.L. n. 95/2012;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 53 del 29/05/2017;

VISTO il parere espresso dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella seduta del 16/05/2017;

VISTO il parere favorevole della competente Commissione Consiliare in data 15 giugno 2017.

delibera

  1. di approvare l’assegnazione dei contributi per l’esercizio 2017 a Unioni di Comuni, convenzioni tra Comuni e tra Unione montana e Comuni di appartenenza, per la costituzione e l’ampliamento delle forme associative per la gestione delle funzioni fondamentali e alle fusioni di Comuni, secondo i criteri e le modalità indicati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del provvedimento;
  2. di approvare lo schema di domanda di assegnazione dei contributi suindicati da redigersi secondo il modello di cui all’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  3. di determinare in € 3.971.759,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore regionale della Direzione Enti locali e Strumentali, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101742 del bilancio 2017 “Azioni regionali a favore delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e alle fusioni di comuni (art. 10 c. 1 lett a LR n. 18/2012)”;
  4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il provvedimento del Direttore di cui al precedente punto 3. non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
  5. di incaricare la Direzione regionale Enti Locali e Strumentali dell’esecuzione del presente atto;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

906_AllegatoA_348402.pdf
906_AllegatoB_348402.pdf

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