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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 819 del 06 giugno 2017
Individuazione degli agglomerati di livello regionale e delle relative autorità competenti ai fini degli adempimenti previsti dalla direttiva 2002/49/CE e dal D.Lgs 19 agosto 2005 n. 194 e s.m.i in materia di determinazione e gestione del rumore ambientale.
Individuazione delle aree urbane con popolazione superiore a 100.00 abitanti e delle corrispondenti autorità competenti all’attuazione del D.Lgs 194/2005.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
L’inquinamento da rumore, dovuto alle varie attività umane, al traffico sempre crescente, agli insediamenti industriali sempre più numerosi e complessi, costituisce un problema in termini di qualità acustica ambientale che investe tutti gli enti competenti a promuovere politiche e strategie efficaci per la gestione dell’ inquinamento acustico in sintonia con le norme comunitarie.
La legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” ed i successivi decreti attuativi stabiliscono i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico e la Regione Veneto, in attuazione di tale normativa, con L.R. n. 21 del 10 maggio 1999, ha dettato norme di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento prodotto dal rumore.
Successivamente il legislatore nazionale è intervenuto con il D.Lgs n. 194 del 19.08.2005, come modificato con il D.Lgs n. 42 del 17.02.2017, quale dispositivo normativo di recepimento della Direttiva Europea 2002/49/CE del 25.06.2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
Tale decreto si inserisce in maniera autonoma nell’articolato quadro normativo di riferimento in materia di inquinamento acustico ambientale definito dalla legge quadro n. 447 del 26.10.1995 e dai relativi decreti attuativi, introducendo alcune novità costituite principalmente dall’obbligo di elaborare, da parte di alcuni soggetti individuati dal D.Lgs 194/2005, le mappe acustiche, le mappe acustiche strategiche e i piani di azioni per le infrastrutture di trasporto e per gli agglomerati urbani principali.
I suindicati strumenti, nell’ambito delle criticità acustiche e delle soluzioni da attuare per risolverle, sono finalizzati al contenimento o alla riduzione degli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale, assicurando l’informazione e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in campo ambientale.
Il citato D.Lgs 194/2005, nella definizione dei soggetti e delle relative competenze per l’attuazione di quanto previsto dalla normativa medesima, con l’art. 2 comma 1, lettera a) affida alle Regioni e alle Province autonome, l’individuazione degli agglomerati, cioè delle aree urbane costituite da uno o più centri abitati, come definiti all’articolo 3 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, contigui tra loro e la cui popolazione complessiva sia superiore a 100.000 abitanti. Tale individuazione costituisce attività propedeutica all’elaborazione delle mappe acustiche strategiche di cui all’art. 3, comma 3, lettera a).
In applicazione, quindi, di quanto stabilito dalla suindicata normativa, al fine di ottemperare a quanto stabilito dalla Direttiva europea, nonché in risposta alla procedura di infrazione comunitaria aperta nei confronti dell’Italia in materia di rumore ambientale, si propone di individuare i comuni di Venezia, Verona, Vicenza e Padova quali agglomerati urbani con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti. Contestualmente si propone di definire tali amministrazioni comunali “autorità competenti” per l’espletamento degli adempimenti di cui al D.Lgs 194/2005, in particolare per la redazione delle mappe acustiche strategiche e per i piani d’azione che dovranno essere inviati alla Regione del Veneto secondo la tempistica stabilita dalla norma.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge n. 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.;
VISTO la L.R. n. 21 del 10 maggio 1999;
VISTA la direttiva 2002/49/CE;
VISTO il D.Lgs n. 194 del 19 agosto 2004;
VISTO il D.Lgs n. 42 del 17 febbraio 2017;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
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