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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 65 del 11 luglio 2017


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 815 del 06 giugno 2017

Recepimento dell'Intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018 (Rep. Atti n. 18/CSR del 9.2.2017).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene recepito il rinnovo dell'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali, da parte delle strutture regionali accreditate, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, per il triennio 2016-2018.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'art. 4 della Legge 24 ottobre 2000 n. 323, di riordino del settore termale, prevede, al comma 4, che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali e che tali accordi divengano efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

La Conferenza Stato-Regioni, in data 9 febbraio 2017, con atto Rep. Atti n. 18/CSR, ha espresso l'Intesa ai fini del recepimento dell'Accordo tra le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano e Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018. In tale accordo, che costituisce l'Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, le Regioni e Provincie autonome convengono di procedere al rinnovo per il triennio 2016-2018 della parte economica del precedente accordo per l'erogazione delle prestazioni termali, nei limiti delle risorse rese disponibili dall'art. 1, comma 566, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016).

L'accordo nazionale per il triennio 2016-2018 prevede l'incremento del 3% sulle tariffe 2015 per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in modo uniforme e fisso, a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo le nuove tariffe riportate nelle tabelle 1A e 1B di cui all'Allegato A al presente provvedimento, precisando che l'incremento tariffario non costituisce vincolo all'incremento dei tetti regionali.

In particolare, la tabella 1A "con adesione" definisce, per ogni singola tipologia di prestazione, la remunerazione tariffaria derivante dall'applicazione, alle tariffe 2015, dell'incremento concordato per il triennio 2016-2018, da applicare alle aziende termali che sostengono la Fondazione per la ricerca scientifica termale (FORST), mentre la tabella 1B "senza adesione" prevede la decurtazione del 2% delle tariffe base così come definite nella tabella 1A, da applicare alle aziende termali che non sostengono la Fondazione predetta.

Ai fini della regolazione contabile degli addebiti per la compensazione della mobilità interregionale relativi agli anni 2016- 2018, gli stessi verranno valorizzati secondo le tariffe vigenti al 1.1.2016.

Il tetto di spesa regionale complessivo per l'anno 2015, come determinato con D.G.R. n. 438 del 4 aprile 2014, viene quindi incrementato, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 del valore di cui all'allegato 4 dell'Accordo nazionale 2016-2018, pari ad euro 162.179, pertanto il valore aggiornato del tetto di spesa regionale complessivo lordo è di euro 23.940.316 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, come da Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L'Allegato C, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riporta la ripartizione del nuovo tetto lordo regionale tra le strutture termali accreditate del Veneto per l'anno 2017, determinato in proporzione all'erogato lordo per l'anno 2016 per ciascuna struttura accreditata. Tale ripartizione, che ha determinato una maggiore coerenza tra budget assegnato per struttura e capacità di erogazione rilevata nell'anno 2016, ha comunque comportato per ogni stabilimento termale accreditato un incremento sull'erogato lordo 2016 pari al 5,6%.

La ripartizione così calcolata ha determinato una riserva pari ad € 220.741 sul tetto annuale. Tale importo sarà sommato alle eventuali economie di budget e destinato a remunerare parzialmente o in toto le prestazioni erogate oltre il budget assegnato, come in seguito specificato.

Con decreto del Direttore di Area Sanità e Sociale saranno rideterminati i budget per l'anno 2018. La rideterminazione sarà calcolata sul consuntivo 2017 per ciascuna struttura termale, anche al fine di consentire le eventuali integrazioni di nuovi accreditamenti, sempre nei limiti del tetto lordo complessivo regionale di cui all'Allegato B,tenendo conto anche dell'eventuale avanzo del precedente anno.

Ogni struttura accreditata potrà fatturare prestazioni esclusivamente nei limiti del budget assegnato per l'anno di competenza. Per gli anni 2017 e 2018, nel caso di totale utilizzo del budget lordo assegnato, l'eventuale attività in supero al budget potrà essere ristorata attraverso la riscossione del ticket, assumendosi il rischio di non vedere riconosciuta alcuna altra remunerazione, oltre al ticket riscosso. L'eventuale economia sul tetto regionale rilevata a consuntivo sarà ripartita tra le strutture interessate proporzionalmente all'attività in esubero ed al netto del ticket, con Decreto del Direttore di Area Sanità e Sociale.

Attualmente la legge regionale n. 19/2016 ha introdotto la ridefinizione degli ambiti territoriali delle Aziende ULSS, pertanto le funzioni di coordinamento stabilite con DGR. 1752/2014 rimangono in capo all'Azienda ULSS n. 6 Euganea a decorrere dal 1° gennaio 2017, mentre per l'anno 2018 tale funzione sarà totalmente in capo all'Azienda Zero.

L'Azienda ULSS n. 6 Euganea provvederà, entro la fine del mese di marzo del 2018, ad inviare all'Azienda Zero i dati consuntivi del 2017 per la ripartizione delle risorse disponibili come definite nei capoversi precedenti, nei limiti delle economie di budget rilevate ed entro il tetto regionale annuale.

A tal fine le prestazioni erogate oltre il budget lordo assegnato devono essere comunicate dalla struttura termale all'ULSS competente separatamente rispetto all'attività a carico del SSR, e saranno oggetto di contabilizzazione nel flusso regionale ed extraregionale esclusivamente le prestazioni oltre budget remunerate per intero, fino al pieno utilizzo della somma da ripartire.

Gli stabilimenti termali sono tenuti alla chiusura contabile dell'attività annuale nei termini temporali utili per l'invio dei flussi di attività e di mobilità.

Le somme riconosciute a copertura delle prestazioni erogate oltre il budget non costituiscono incremento di budget per l'anno successivo.

Il DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" ha provveduto ad aggiornare le patologie, le prestazioni e le modalità di erogazione dell'assistenza termale a carico del Servizio sanitario nazionale secondo l'allegato 9 allo stesso Decreto, che sostituisce pertanto l'allegato 3 dell'Accordo 2016-2018 e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale Allegato D.

Le strutture termali accreditate del Veneto si impegnano ad adeguare le proprie modalità di ricezione e gestione della ricetta dematerializzata entro il 31 dicembre 2017.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 24 ottobre 2000, n. 323;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015 n. 208;

VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017;

VISTA la D.G.R. 1752 del 3 ottobre 2013;

VISTA la D.G.R. n. 438 del 4 aprile 2014;

VISTO il Decreto n. 9 del 14 maggio 2015;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
  2. di recepire l'intesa sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018 di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, determinando il nuovo tetto regionale annuale per gli anni 2016, 2017 e 2018 come da Allegato B al presente provvedimento;
  3. di dare atto che le tariffe di cui alle tabelle 1A e 1B dell'Allegato A sono comprensive degli oneri della visita medica di ammissione alle cure termali e della compilazione della relativa cartella clinica, e trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, per tutte le prestazioni termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
  4. di precisare che per i cicli di cura iniziati prima del 1° gennaio 2016 e terminati successivamente si applicano le tariffe vigenti al momento dell'inizio del ciclo di cura;
  5. di precisare che, ai fini della regolazione contabile degli addebiti per la compensazione della mobilità interregionale e regionale, gli addebiti per gli anni 2016-2018 verranno valorizzati secondo le tariffe vigenti al 1.1.2016;
  6. di stabilire che gli importi di cui all'Allegato C, che forma parte integrante del presente provvedimento, costituiscono tetto lordo complessivo annuale per ciascuna struttura termale accreditata della Regione Veneto per l'anno 2017;
  7. di precisare che le patologie, le prestazioni e le modalità di erogazione dell'assistenza termale a carico del Servizio sanitario nazionale sono definite dall'allegato 9 al DPCM 12 gennaio 2017 che costituisce l'Allegato D al presente provvedimento;
  8. di precisare che ogni struttura termale accreditata potrà fatturare prestazioni esclusivamente nei limiti del budget assegnato per l'anno 2017;
  9. di stabilire, per gli anni 2017 e 2018, la possibilità per ciascun stabilimento termale accreditato, nel caso di totale utilizzo del budget lordo assegnato nell'anno, di scegliere se accettare o meno ulteriori richieste SSR e riscuotere il relativo ticket, assumendosi il rischio di non vedere riconosciuta alcuna remunerazione, oltre al ticket riscosso, qualora a consuntivo e nei limiti del tetto regionale annuale non risultassero disponibilità economiche derivanti da economie di budget di altre strutture accreditate;
  10. di delegare il Direttore dell'Area Sanità e Sociale a provvedere con proprio decreto alla ripartizione dei budget 2018 nel limite del fondo regionale.
  11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

815_AllegatoA_347254.pdf
815_AllegatoB_347254.pdf
815_AllegatoC_347254.pdf
815_AllegatoD_347254.pdf

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