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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 761 del 29 maggio 2017
Approvazione articolazione organizzativa delle strutture di sostegno alle donne vittime di violenza, operanti nel territorio della Regione del Veneto. L.R. n. 5 del 23.04.2013 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne", articolo 7, comma 1.
Con il presente provvedimento viene approvata l’articolazione organizzativa delle strutture di sostegno alle donne vittime di violenza, in conformità a quanto disposto dall’articolo 7, comma 1 della L.R. n. 5/2013 e il conseguente aggiornamento degli elenchi delle citate strutture operanti nel territorio della Regione del Veneto per la successiva pubblicazione.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 aprile 2013, n. 5 promuove interventi di sostegno a favore di donne vittime di violenza attraverso l’attivazione di strutture di accoglienza individuate nei Centri antiviolenza, nelle Case rifugio e nelle Case di secondo livello, volte ad ospitare donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori. Gli articoli 3, 4 e 5 della Legge provvedono a definire le singole strutture di sostegno, disciplinandone altresì l’operatività e le funzioni. L’articolo 7, comma 1 della stessa Legge prevede, inoltre, che le strutture citate comunichino la loro articolazione organizzativa alla Giunta Regionale, che la approva.
Con DGR n. 1254 del 16.07.2013 è stata approvata e avviata la procedura di rilevazione delle strutture di sostegno e accoglienza di cui ai citati articoli 3, 4 e 5 della L.R. n. 5/2013 presenti nel Veneto, prevedendo la approvazione di appositi elenchi distinti per tipologia.
Con successive Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2546 e n. 2547 del 20.12.2013, n. 932 e n. 933 del 10.06.2014, n. 1355 del 28.07.2014, n. 147 del 16.02.2016 e n. 674 del 17.05.2016, sono state approvate le articolazioni organizzative di, complessivamente, n. 21 Centri antiviolenza, n. 9 Case rifugio e n. 12 Case di secondo livello.
Le disposizioni operative per la rilevazione della articolazione organizzativa delle strutture di sostegno alle donne vittime di violenza (allegato D alla sopracitata DGR n. 1254/2013), prevedono al punto 3 che “in caso di nuova attivazione, successivamente alla ricognizione iniziale, il responsabile della struttura provvede a comunicare i dati relativi alla Regione per l’approvazione prevista dall’articolo 7, comma 1, della L.R. n. 5/2013”, mentre al punto 4 “compilazione e trasmissione entro il 28 febbraio di ogni anno, da parte delle Strutture di accoglienza e sostegno, delle schede di rilevazione. Il mancato aggiornamento dei dati da parte delle strutture di accoglienza comporta la cancellazione della struttura dall’elenco”.
Secondo quanto previsto ai punti 3 e 4 dell’Allegato D alla DGR n. 1254/2013, sono state rilevate le seguenti variazioni:
Secondo quanto ulteriormente previsto al punto 4 dell’Allegato D alla DGR n. 1254/2013 “aggiornamento elenco” e viste sia le schede di rilevazione trasmesse dalle strutture, sia le variazioni sopra riportate, la Unità Organizzativa Cooperazione internazionale della Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTAR ha provveduto, a seguito delle necessarie verifiche, ad elaborare l’aggiornamento dei relativi elenchi “Elenco dei centri antiviolenza operanti del territorio della Regione del Veneto” di cui all’Allegato A, “Elenco delle case rifugio operanti nel territorio della Regione del Veneto” di cui all’Allegato B e “Elenco delle case di secondo livello operanti nel territorio della Regione del Veneto” di cui all’Allegato C.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 aprile 2013, n.5;
VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss. mm. e ii.;
VISTA la DGR n. 1254 del 16 luglio 2013;
VISTI gli atti d’ufficio;
delibera
(seguono allegati)
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