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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 57 del 13 giugno 2017


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 29 maggio 2017

Autorizzazione a proporre ricorso per declaratoria di illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40, avente ad oggetto "l'istituzione e la disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106", pubblicato nella Gazz. Uff., Serie generale, 3 aprile 2016, n. 78.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza l’impugnazione da parte della Regione del Veneto di alcune disposizioni di legge dello Stato lesive di competenze regionali costituzionalmente garantite.

 

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

L’art. 8 della l. 6 giugno 2016, n. 106, ha delegato il Governo a provvedere alla revisione della disciplina del servizio civile nazionale. La delega è stata esercitata con il d. lgs. 6 marzo 2017, n. 40 apparso sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, il 3 aprile 2017, n. 78.

L’art. 4 del decreto n. 40/2017, prevede che “1. La programmazione del servizio civile universale è realizzata con un Piano triennale, modulato per Piani annuali ed attuato mediante programmi di intervento, proposti dagli enti di servizio civile universale nell'ambito di uno o più settori di cui all'articolo 3.

 2.   Il Piano triennale e i Piani annuali tengono conto del contesto nazionale e internazionale e delle specifiche aree geografiche, ivi comprese quelle estere, nonché delle risorse del bilancio dello Stato, di quelle comunitarie e di altre risorse destinate al servizio civile universale, rese disponibili da soggetti pubblici o privati.

 3.   Il Piano triennale e i Piani annuali, in relazione a ciascun anno, contengono:

 a)   la definizione degli obiettivi e degli indirizzi generali in materia di servizio civile universale, anche al fine di favorire la partecipazione dei giovani con minori opportunità;

 b)   la programmazione degli interventi in materia di servizio civile universale, per l'Italia e per l'estero, anche a carattere sperimentale, e l'individuazione di quelli ritenuti prioritari;

 c)   l'individuazione degli standard qualitativi degli interventi.

 4.  Il Piano triennale ed i Piani annuali sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti per i settori previsti dall'articolo 3 e le regioni e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”.

Il comma quarto dell’articolo 4 sopra riportato, ove prevede per l’approvazione dei piani triennali e annuali relativi al servizio civile, solo i pareri non vincolanti delle regioni e delle provincie autonome e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le provincie autonome, si risolve in una limitazione della capacità di agire delle Regioni e in una illegittima compressione della competenza costituzionalmente loro riconosciuta. In particolare va ricordato che alcuni dei settori di intervento entro i quali si realizzano le finalità del servizio civile ai sensi dell’art. 3 del decreto (quali assistenza, protezione civile, riqualificazione urbana, patrimonio storico artistico e culturale, educazione  promozione culturale o dello sport, agricoltura in zona di montagna agricoltura sociale e biodiversità, cooperazione dello sviluppo) rientrano tra le materie per le quali le regioni hanno competenza legislativa esclusiva o concorrente.

Risultano, dunque, violati l’art. 117, commi III e a IV della Costituzione nella misura in cui in materie in cui vi è la potestà legislativa delle regioni limita la possibilità di queste di determinarsi circa l’esercizio dei poteri loro attribuiti. Inoltre risulta violato l’art. 120 della Costituzione che impone la leale collaborazione tra Stato e regioni.   

L’art. 5 del decreto di cui sopra disciplina i programmi di intervento nel servizio civile. Tuttavia il comma 5 di questo articolo prevede che “I programmi di intervento sono presentati da soggetti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico, e sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento delle regioni interessate e nei limiti della programmazione finanziaria prevista all'articolo 24”. Il legislatore statale dunque ha disposto in tale ipotesi solo il “coinvolgimento” delle regioni, senza prevedere un’intesa con esse. In particolare la previsione di un mero coinvolgimento degli enti regionali nella sua genericità non è in grado di assicurare l’effettiva partecipazione alla approvazione dei programmi di intervento, i quali, anche quando non sono circoscritti ad aree territoriali comprese entro una singola regione o più regioni confinanti, possono incidere nelle materie di competenza  regionale, quali sono molte di quelle indicate dal citato art. 3 del decreto sopra richiamato . 

Tale disposizione viola gli l’art. 117, commi III e a IV della Costituzione nella misura in cui in materie in cui vi è la potestà legislativa delle regioni esse non possono determinarsi circa l’esercizio dei propri poteri. Inoltre risulta violato l’art. 120 della Costituzione che impone la leale collaborazione tra Stato e regioni.

L’art. 7, comma 1, lettera d)  del d.lgs n. 40/2017, prevede che  le regioni “attuano programmi di servizio civile universale con risorse proprie presso i soggetti accreditati all'albo degli enti di servizio civile universale, previa approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, consistente nella verifica del rispetto dei principi e delle finalità del servizio civile universale di cui al presente decreto”.

Tale disposizione, là dove subordina l’attuazione di programmi di servizio civile universale finanziati dalle regioni alla previa approvazione della Presidenza del Consiglio, è lesiva dell’autonomia finanziaria di spesa riconosciuta alle regioni stesse dall’art. 119, primo comma, Costituzione.

Con la presente deliberazione si propone di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a promuovere ricorso in via principale avanti la Corte Costituzionale, a difesa delle prerogative riconosciute dalla Costituzione alla Regione, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, dell’art. 5 comma 5 e dell’art. 7, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, avente ad oggetto “l’istituzione e la disciplina del servizio civile universale, a norma dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”, pubblicato nella Gazz. Uff., Serie generale, 3 aprile 2016, n. 78 per violazione degli articoli 117, III e IV comma 2 oltreché del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., affidando il patrocinio, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti  Ezio Zanon e Francesco Zanlucchi dell’Avvocatura regionale e all'avv. Andrea Manzi del foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

-   visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;

-   vista la L.R. n. 24 del 16.8.2001;

-   visti l’ art. 6 L.R. 1.9.1972 n. 12 e l’art.6 L.R. 10.12.1973 n. 27;

-   vista la DGR n. 2472 del 23.12.2014;

delibera

1.   di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a promuovere ricorso in via principale avanti la Corte costituzionale, a difesa delle prerogative riconosciute dalla Costituzione alla Regione, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4 comma 4,  dell’art. 5 comma 5 e dell’art. 7, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40, avente ad oggetto “l’istituzione e la disciplina del servizio civile universale, a norma dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”, pubblicato nella Gazz. Uff., Serie generale, 3 aprile 2016, n. 78 per violazione degli articoli 117, III e IV comma 2 della Costituzione, del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Costituzione, oltreché dell’art. 119 della Costituzione, affidando il patrocinio, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti  Ezio Zanon e Francesco Zanlucchi dell’Avvocatura regionale e all'avv. Andrea Manzi del foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5;

2.   di dare atto che le spese di patrocinio e di domiciliazione previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto dall’art. 2230 del codice civile ed in riferimento al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e saranno impegnate con separato provvedimento dell’Avvocato Coordinatore.

3.   di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

4.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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