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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 57 del 13 giugno 2017


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 713 del 29 maggio 2017

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale proposto ex art. 127 Cost. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 21 febbraio 2017 n. 6, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 24 febbraio 2017 n. 21.

Note per la trasparenza

Si tratta di autorizzare la costituzione della Regione del Veneto nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 21 febbraio 2017 n. 6.

Il Presidente dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

In data 2 maggio 2017 è stato notificato alla Regione del Veneto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 21 febbraio 2017 n. 6, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 24 febbraio 2017 n. 21, nella parte in cui modifica l'art. 8, comma 4, della legge regionale 23 aprile 1990 n. 32 introducendovi la lettera b).

In particolare, l'art. 8 della legge regionale n. 32/1990, dedicata alla "disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi", nel testo originario prevedeva all'art. 8: " Art. 8 - (Ammissione frequenza al servizio).

1.  Sono ammessi all'asilo nido i bambini di età non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni.

2.  Al fine di proseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate nel servizio, il regolamento di cui all'art. 7, può prevedere, anche in relazione alla presenza media dei bambini, un numero di ammissione superiore ai posti effettivamente attivati, in misura non superiore al 20%.

3.  In caso di gravi necessità possono essere ammessi all'asilo nido bambini di età inferiore a tre mesi o può essere consentita la loro permanenza nell'asilo nido fino all'inserimento nella scuola materna.

4.  Hanno titolo di precedenza all'ammissione i bambini menomati, disabili o in situazioni di rischio e di svantaggio sociale.".

La legge regionale n. 6/2017 all'art. 1, comma 1, ha modificato il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 32/1990 sopra riportato, così dispondendo:

"1.  Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 è costituito dal seguente:

4.  Hanno titolo di precedenza per l'ammissione all'asilo nido nel seguente ordine di priorità:

a)  i bambini portatori di disabilità;

b)  i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione.".

Tali disposizioni a detta della Presidenza del Consiglio dei Ministri violerebbero l'art. 3, commi 1 e 2, l'art. 31, comma 2. 16 comma 1 e 121 comma 1, 117 comma 1, della Costituzione. Invero le norme impugnate dalla legge regionale 21 febbraio 2017 n. 6, impugnato risulta rispettoso del dettato costituzionale, ragion per cui si ritiene necessario costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale per farne valere la legittimità.

Il patrocinio legale è affidato, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti Ezio Zanon e Francesco Zanlucchi dell'Avvocatura regionale e Luigi Manzi del foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, 5.

Mod. A - originale pag. 3 Dgr n. del

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

-   visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;

-   vista la L.R. n. 24 16.8.2001;

-   vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2472 del 23.12.2014;

-   viste le disposizioni di legge sui ricorsi avanti la Corte Costituzionale;

delibera

1.  di autorizzare l'Amministrazione regionale a costituirsi avanti la Corte Costituzionale nel giudizio promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 21 febbraio 2017 n. 6, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 24 febbraio 2017 n. 21, nella parte in cui modifica l'art. 8, comma 4, della legge regionale 23 aprile 1990 n. 32 introducendovi la lettera b); affidando il patrocinio della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 24 del 16.08.2001, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti Ezio Zanon e Francesco Zanlucchi dell'Avvocatura regionale e Luigi Manzi del foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, 5;

2.  di dare atto che le spese di patrocinio previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto dall'art. 2230 del codice civile e dall'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 e saranno impegnate con separato provvedimento dell'Avvocato Coordinatore;

3.  di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

4.  di pubblicare la presente deliberazione della Giunta regionale nel Bollettino ufficiale della Regione.

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