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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 55 del 06 giugno 2017


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 676 del 16 maggio 2017

Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione denominata: "E.N.P.A.-Ente Nazionale Protezione Animali - Sezione di Arzignano", con sede ad Arzignano (VI), Via Busa n.7, per il triennio 2017-2020, ai sensi dell'art. 9, della L.R. n.60/1993

Note per la trasparenza

Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche per il triennio 2017-2020.
Non sono previsti impegni spesa

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza per rinnovo di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche a firma del Presidente pro-tempore della Sezione di Arzignano, pervenuta all'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare, a mezzo posta Raccomandata, in data 6 Aprile 2017, ns. prot. n.140033.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con propria Legge n.60 del 28 dicembre 1993, la Regione del Veneto ha disciplinato la materia della tutela degli animali d'affezione e della prevenzione del randagismo.

Con successiva Circolare regionale n.11 del 10 maggio 1994, sono altresì state fornite direttive attuative della sopraccitata legge regionale.

Ai sensi del comma 6, dell'art. 9 della L.R. n.60/1993, i soggetti che sono già stati iscritti al sopraccitato Albo, qualora interessati, ogni tre anni devono richiedere la conferma dell'iscrizione, pena la cancellazione automatica dall'Albo, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione prevista dal comma 2 dell'art. 9 della stessa Legge Regionale.

Essendo quindi di prossima scadenza la validità dell'iscrizione all'Albo Regionale della sopraccitata Associazione (v. DGR. n.769 del 27 maggio 2014), il Presidente pro-tempore della stessa ha presentato opportuna istanza di conferma di iscrizione per il triennio 2017-2020, pervenuta in data 6 aprile 2017 (ns. prot. n.140033), corredandola della idonea documentazione, necessaria ad ottenere la convalida di cui trattasi.

Dalla documentazione allegata si rileva, inoltre, che, in data 25 ottobre 2015, sono state apportate modifiche allo Statuto dell'Associazione e, più precisamente, tra le altre, è stata modificata l'articolazione periferica dell'Ente che è passata dalla denominazione di "Delegazione" alla denominazione di "Sezione". Per tali variazioni è stata presentata, dalla Sede Centrale dell'E.N.P.A., in Roma, alla Prefettura di Roma, istanza intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361, l'approvazione e l'iscrizione, nel registro delle persone giuridiche, delle modifiche apportate allo Statuto stesso; il che è avvenuto con comunicazione della Prefettura in data 10 febbraio 2016.

Tutta la documentazione citata è depositata agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale del 28 dicembre 1993, n. 60: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 10 maggio 1994, n.11: "L.R. 28 dicembre 1993, n.60";

VISTA la Delibera n.769 del 27 maggio 2014 di conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche per il triennio 2014-2017;

VISTA la Delibera n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la Delibera n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la Delibera n. 1081 del 29 giugno 2016 di attribuzione dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la Delibera n.1105 del 29 giugno 2016 di attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la Delibera n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.";

delibera

1.  di confermare, per i motivi indicati in premessa, per il triennio 2017-2020, l'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n.60/1993, dell'Associazione denominata "E.N.P.A.-Ente Nazionale Protezione Animali - Sezione di Arzignano", con sede ad Arzignano (VI), Via Busa n.7;

2.  di dare atto che il presente provvedimento ha validità tre anni e verrà confermato, alla scadenza, solo su presentazione di istanza da parte dell'Associazione di cui al punto 1., pena la cancellazione automatica dall'Albo, ai sensi dell'art. 9, comma 6 della L.R. n.60/93;

3.  di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.  di incaricare l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare all'esecuzione del presente provvedimento;

5.  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;

6.  di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

7.  di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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