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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 55 del 06 giugno 2017


Materia: Emigrazione ed immigrazione

Deliberazione della Giunta Regionale n. 684 del 16 maggio 2017

Conferma della sperimentazione di nuovi sistemi di accoglienza in strutture residenziali in semiautonomia avviata nell'anno 2015 per i minori stranieri non accompagnati appartenenti alla fascia di età dai 16 ai 17 anni. D.G.R. 1839 del 09.12.2015.

Note per la trasparenza

La Giunta regionale dispone la conferma della sperimentazione avviata con D.G.R. 1839/2015 di una diversa forma di accoglienza in condizioni di semiautonomia, presso strutture residenziali denominate "Gruppi Appartamento", per i minori stranieri non accompagnati di età compresa fra i 16 e i 17 anni di età.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale" stabilisce le norme relative all'accoglienza dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi richiedenti protezione internazionale nel territorio nazionale. Il medesimo provvedimento definisce altresì il sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), in particolare agli articoli 18 e 19, che definiscono competenze e modalità di intervento.

 

 La norma richiama il principio del superiore interesse del minore e la necessità di assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176. È competenza dei Comuni predisporre le misure di accoglienza dei minori e in essa, anche se in forme non esclusive, dei MSNA per accedere ai contributi disposti dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Per minore straniero non accompagnato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.P.C.M. n. 535/1999, si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo politico, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Negli ultimi anni il problema dell'accoglienza dei MSNA ha assunto un'importanza via via maggiore, in quanto il numero di minori stranieri non accompagnati presenti in Italia è aumentato considerevolmente, superando anche la capacità ricettivi delle strutture deputate all'accoglienza. Secondo alcuni recenti dati forniti dal Ministero dell'Interno, a gennaio 2017 i MSNA registrati erano 15.205 (cifra triplicata negli ultimi 5 anni).

Tale accoglienza in Veneto era assicurata ai sensi della L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio- sanitarie e sociali", che individua le competenze dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei servizi sanitari, socio- sanitari e sociali e della D.G.R. n. 84/2007, che ha approvato gli standard definitivi relativi ai requisiti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale dei servizi sociali e di alcuni servizi socio sanitari della Regione del Veneto, in strutture educativo - assistenziale finalizzato all'accoglienza temporanea del minore qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o incapace di assolvere al proprio compito. Dette comunità educative sono strutturate per offrire protezione ed accoglienza a minori, anche giovanissimi, con alle spalle spesso un vissuto fatto di violenze, abusi, abbandono, degrado familiare, in situazioni di forte disagio e sofferenza psico- fisica, quindi con una autonomia e una capacità di socializzazione ridotta.

Per tale ragione, anche alla luce del fatto che l'analisi della distribuzione per età dei MSNA presenti sul territorio registra una forte concentrazione di minori nella fascia di età fra 16 e 17 anni (81,9 % sul totale - dato complessivo italiano), con una significativa accentuazione dei minori diciassettenni, per lo più di sesso maschile, la Regione del Veneto ha approvato, con D.G.R. 1839/2015, l'avvio di una sperimentazione di strutture residenziali in semiautonomia denominate "Gruppi Appartamento". La sperimentazione è rivolta a minori stranieri non accompagnati, di età ricompresa tra i 16 e i 18 anni purché nella prima fase di pronta accoglienza abbiano evidenziato competenze e capacità auto gestionali compatibili con forme di accoglienza di tipo residenziale in condizioni di semiautonomia, e nei confronti dei quali la preliminare fase di osservazione abbia escluso la presenza di forme di vulnerabilità che richiedono interventi specializzati o forme di affidamento più tradizionali.

La sperimentazione del modello di accoglienza nei c.d. "Gruppi Appartamento" si articola infatti in due fasi distinte, di prima e seconda accoglienza, disciplinate secondo quanto disposto dalle "Direttive per l'avvio di una sperimentazione della modalità di accoglienza in semiautonomia denominata "Gruppo Appartamento" rivolta ai minori stranieri non accompagnati appartenenti alla fascia di età ricompresa fra i 16 e i 18 anni" approvate con la citata D.G.R. 1839/2015. La fase iniziale di prima accoglienza è finalizzata alla conoscenza e a un'attenta osservazione del minore per valutarne l'assenza di problematiche e, quindi, la possibilità di partecipare alla tipologia di accoglienza in semi-autonomia. Questa prima azione, deve svolgersi all'interno di una comunità educativa per minori con una durata di due mesi e realizzata con il coinvolgimento di un tutore. Una volta che la fase di osservazione è giudicata positivamente da una equipe di professionisti (personale educativo, mediatori culturali e psicologi), l'ospite proseguire l'accoglienza nelle strutture residenziali e semiresidenziali volte a far acquisire al minore una sufficiente autonomia per la gestione della propria vita quotidiana, anche attraverso la stesura di un Progetto Educativo personalizzato.

Si tratta infatti di giovani prossimi alla maggiore età, che presentano un'elevata maturazione psicofisica, con un vissuto personale e familiare non degradante. Tali condizioni, determinano in questi ragazzi una notevole spinta all'autonomia, presentando una ridotta capacità relazionale e in rari casi disturbi psico - fisici. I MSNA ultrasedicenni devono necessariamente, in un breve periodo di tempo, raggiungere obiettivi di autonomia personale, relazionale, economica, alloggiativa ed acquisire un bagaglio formativo e/o professionale tale da consentire loro, al raggiungimento della maggiore età, di poter trasformare il loro permesso di soggiorno per minore età in un nuovo permesso per motivi formativi o di lavoro. Necessitano di conseguenza di azioni specifiche e di formule di accoglienza residenziale maggiormente rispondenti alle effettive necessità evolutive e di integrazione.

Il modello sperimentale avviato dalla Regione è pertanto gestito dagli Enti Locali attraverso l'individuazione di Enti gestori già in possesso di autorizzazione e accreditamento, anche avvalendosi di soggetti ausiliari, per l'esercizio dell'attività di accoglienza dei minori nelle Comunità di accoglienza (educativa o familiare). Le due fasi di prima e seconda accoglienza possono essere svolte, così come stabilito dal già citato Allegato A alla D.G.R. 1839/2015, al quale integralmente si rinvia, anche da Enti Gestori distinti, seppur necessariamente operanti in stretta sinergia.

Negli ultimi anni il problema dei minori stranieri non accompagnati è divenuto un fenomenostrutturale in Italia. Le maggiori criticità riguardano, sia la prima accoglienza ma soprattutto, la seconda accoglienza, che vedono ancora lunghi percorsi di integrazione sociale. La normativa italiana ha dovuto far fronte a questa situazione emanando il 1 settembre 2016 un Decreto Ministeriale che istituisce i centri di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati, volti a garantire il benessere e allo sviluppo psicofisico dei ragazzi. Inoltre, il Ministero dell'Interno nel corso del 2016 ha promulgato due bandi sul fondo FAMI destinati al finanziamento di progetti per la prima e la seconda accoglienza.

Il Veneto a gennaio 2017 registra la presenza di 299 msna di cui 276 maschi, con un'altissima percentuale di minori nella fascia d'età tra i 16 e 17 anni. A seguito della ricognizione avviata nel mese di settembre 2016 sugli esiti della sperimentazione avviata, risultano accolti nelle strutture di semi autonomia "Gruppi Appartamento" 51 MSNA.

In data 15.02.2017 è stato convocato un tavolo di lavoro con la Prefettura di Venezia, i Comuni capoluogo ed il Garante per i diritti della persona, per valutare e condividere i dati della ricognizione effettuata ed in particolar modo per discuterne gli esiti. Gli Enti Locali presenti, aderendo agli obiettivi della sperimentazione e considerando i positivi risultati ottenuti riscontrati, hanno concordato sull'opportunità ed esigenza di continuare la sperimentazione almeno per un'altra annualità, al fine di poter avere un più ampio spettro di valutazione e comunque in vista della definizione di un modello complessivo di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, differenziato in relazione alle diverse fasce d'età. Ora più che mai, è stata segnalata la necessità di proseguire questo percorso volto all'accoglienza secondaria di minori, che giungendo nel territorio Veneto privi di tutele adeguate hanno bisogno di idonei luoghi di accoglienza.

Alla luce di tutto quanto sopra premesso si ritiene opportuno confermare, fino al 30.06.2018, la sperimentazione dei nuovi modelli di accoglienza, in strutture residenziali in semiautonomia, denominate "Gruppi Appartamento" di cui alla D.G.R. 1839 del 09.12.2015 e alle relative direttive approvate nell'Allegato A alla citata deliberazione, ad integrazione degli standard previsti nell'Allegato A della D.G.R. n. 84/2007. Tali direttive si applicheranno pertanto anche alla presente sperimentazione. Gli enti locali che riterranno di aderire dovranno svolgere attività di verifica e controllo sull'attività degli enti gestori, ivi compreso il rispetto delle disposizioni di cui alle direttive in parola e redigere semestralmente apposita ed analitica relazione sullo svolgimento e sui risultati delle sperimentazioni. In ordine a queste la Regione si riserva la facoltà disporre eventuali controlli.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

VISTO il D.P.C.M. n. 535/1999;

VISTA la L.R. 22/2002;

VISTA la D.G.R. 84/2007;

VISTA la Legge 176/1991;

VISTO il D.M. 12 novembre 2014;

VISTO il D. M. 01 settembre 2016;

VISTA la D.G.R. 1839/2015;

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.  Di ritenere le premesse parte integrante del presente deliberato;

2.  Di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, la sperimentazione del modello di accoglienza, riservato ai minori stranieri non accompagnati appartenenti alla fascia di età dai 16 anni ai 17 anni, in strutture residenziali in semiautonomia, denominate "Gruppi Appartamento", secondo le direttive di cui all'Allegato A della D.G.R. 1839/2015, alle quali si fa integrale rinvio, ad integrazione degli standard previsti nell'Allegato A della D.G.R. n. 84/2007, disponendo la prosecuzione fino al termine del 30.06.2018;

3.  Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

4.  Di incaricare il Direttore della U.O. Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto;

5.  Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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