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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 57 del 13 giugno 2017


Materia: Bilancio e contabilità regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 674 del 16 maggio 2017

Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno 2017.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si forniscono alle Strutture regionali gli indirizzi operativi per il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento dei costi, aggiornando quelli già forniti con l'informativa della Giunta regionale n. 12 del 21 giugno 2011 e con le deliberazioni della Giunta regionale n. 742 del 7 giugno 2011, n. 987 del 5 giugno 2012, n. 1521 del 12 agosto 2013, n. 1531 del 12 agosto 2014, n. 1058 dell'11 agosto 2015 e n. 1166 del 19 luglio 2016.

Il Vicepresidente, Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

Con la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 'Trattamento indennitario dei consiglieri regionali' e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi", la Regione del Veneto ha dato attuazione alla disciplina statale in materia di contenimento della spesa pubblica di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", rinviando a provvedimenti della Giunta regionale la disciplina puntuale con riferimento a particolari tipologie di spese.

Con informativa n. 12 del 21 giugno 2011 e con deliberazioni n. 742 del 7 giugno 2011, n. 987 del 5 giugno 2012, n. 1521 del 12 agosto 2013, n. 1531 del 12 agosto 2014 e n. 1058 dell'11 agosto 2015, la Giunta regionale ha quindi dettato una disciplina puntuale in ordine alle seguenti spese, prevedendone altresì la loro riduzione rispetto alla spesa impegnata negli anni precedenti:

  1. compensi, gettoni retribuzioni o altre utilità corrispondenti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo;
  2. spese relative a studi ed incarichi di consulenza;
  3. spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
  4. spese per sponsorizzazioni;
  5. spese per missioni, anche all'estero;
  6. spese per attività di formazione;
  7. spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture e per l'acquisto di buoni taxi;
  8. spese per mobili e arredi.

Oltre a tali provvedimenti, la Giunta regionale ha, altresì, approvato le Direttive annuali per la gestione del Bilancio, fissando il limite di impegnabilità per alcune di dette tipologie di spese nonché i relativi criteri di monitoraggio.

Le più recenti modifiche normative intervenute in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, rendono necessario un aggiornamento delle direttive già emanate, anche al fine di informare le strutture regionali sulle norme vigenti ed i relativi effetti per l'amministrazione regionale.

In particolare, ci si riferisce:

  • all'art. 10, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 2016, n. 21, che ha esteso all'anno 2016 l'applicazione del tetto di spesa per mobili e arredi già previsto, per gli anni 2013, 2014 e 2015, dall'art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; tale disposizione non trova più applicazione non essendo stato esteso all'anno 2017 l'obbligo di riduzione;
  • all'art. 1, comma 636, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che ha esteso al 31 dicembre 2016 il divieto di acquisto di autovetture e stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture, per effetto della novella all'art. 1, comma 1, primo periodo, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101; tale disposizione non è stata ulteriormente prorogata per l'anno 2017, rimanendo confermato il termine del 31 dicembre 2016 per l'efficacia della norma;
  • all'art. 14, commi 1 e 2, del D.L. 66/2014, che pone il limite dell'1,4 per cento per consulenza, studio, ricerca, e dell'1,1 per cento per le collaborazioni, della spesa sostenuta nel 2012 per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico; tale disposizione non trova più applicazione in quanto efficace sino al 31 dicembre 2016. In proposito si richiama la sentenza n. 43 del 10 febbraio 2016 della Corte Costituzionale;
  • all'art. 13, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 "Proroga e definizione di termini" convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, legge. 27 febbraio 2017, n. 19, che ha esteso al 31 dicembre 2017 il limite di cui all'art. 6, comma 3 del D.L. n. 78/2010 che ha previsto l'automatica riduzione del 10 per cento, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, che vengono corrisposti ai componenti di organi comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

Ciò premesso, si rende pertanto necessario aggiornare le direttive di contenimento dei costi di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 987 del 5 giugno 2012, n. 1521 del 12 agosto 2013, n. 1531 del 12 agosto 2014, n. 1058 dell'11 agosto 2015 e n. 1166 del 19 luglio 2016, di cui si confermano i contenuti, per quanto compatibili, con le seguenti previsioni, che mantengono efficacia fino a diverso e nuovo avviso e che trovano immediata applicazione per quanto riguarda l'amministrazione regionale, come segue:


1)     MOBILI E ARREDI:

L'art. 10, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 2016, n. 21, che ha esteso all'anno 2016 l'applicazione del tetto di spesa per mobili e arredi già previsto, per gli anni 2013, 2014 e 2015, dall'art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; tale disposizione non trova più applicazione non essendo stato esteso all'anno 2017 l'obbligo di riduzione.


2)     Autovetture:

La disciplina relativa alle autovetture delle pubbliche amministrazioni prevede un limite relativo ad "acquisto di autovetture e stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture" ed un distinto limite relativo a "manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi" (art. 5, c. 2, D.L. n. 95/2012 e ss.mm.ii.).

Per quanto concerne il divieto di acquisto di autovetture e stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture, previsto dall'art. 1, c. 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 636, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che lo ha esteso al 31 dicembre 2016, a decorrere dall'1/1/2017 non trova più applicazione, rimanendo confermato il termine del 31 dicembre 2016 per l'efficacia della norma.

Al riguardo si rammenta che, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 ottobre 2013, n. 125, nel caso di acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni.

Con riferimento, invece, all'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché l'acquisto di buoni taxi, è tutt'ora vigente la disciplina di cui all'art. 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 che dispone che la relativa spesa non può superare l'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009.


3)     INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE:

Con riferimento alla tipologia di spesa in oggetto, trova applicazione il limite di spesa introdotto dall'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", ai cui sensi, al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Non trovano, invece, più applicazione i vincoli di cui all'art. 14, commi 1 e 2, del D.L. 66/2014, che pongono il limite dell'1,4 per cento per consulenza, studio, ricerca, e dell'1,1 per cento per le collaborazioni, della spesa sostenuta nel 2012 per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, in quanto operanti sino al 31 dicembre 2016. In proposito si richiama la sentenza n. 43 del 10 febbraio 2016 della Corte Costituzionale.

Al fine di una maggior completezza del quadro normativo di riferimento in materia, è necessario richiamare ulteriori disposizioni che il Legislatore statale ha dettato con riferimento ai presupposti per il conferimento di particolari incarichi di consulenza, sia in considerazione dell'oggetto dello stesso sia del soggetto a cui viene affidato.

Gli incarichi di consulenza in materia informatica, ai sensi della L. 228/2012, art. 1, comma 146, si possono conferire solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.

È confermato, inoltre, il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cui all'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come modificato dall'art. 17, comma 3, della L. 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. "legge Madia"). Per effetto di tale novella, gli incarichi, le cariche e le collaborazioni in parola sono comunque consentiti purchè a titolo gratuito; inoltre, per i soli incarichi dirigenziali e direttivi in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del n. 101/2013 (ossia "gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa").

Si richiamano, infine, gli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, per l'osservanza dei quali si rinvia a quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come da ultimo modificati dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" nonché, per quanto riguarda le società a partecipazione pubblica, al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Per quanto riguarda le indicazioni operative da applicare alla spesa per studi e consulenze, si conferma quanto segue:

  1. per l'esercizio 2017 l'importo massimo di impegnabilità per incarichi per "Studi e consulenze", non può essere superiore al 20 per cento della spesa sostenuta (impegnata) nell'anno 2009.
  2. gli incarichi per "Studi e consulenze" potranno essere affidati solo con Delibera di Giunta regionale completa di tutti gli elementi essenziali previsti dalla vigente normativa e costituenti requisiti di legittimità dell'atto, incaricando il Direttore della competente struttura regionale dell'adozione del successivo atto di impegno.

L'impegno di spesa, per gli incarichi finanziati con risorse regionali, potrà essere assunto esclusivamente sul capitolo cogestito 7010. Permane l'obbligo in capo alle Strutture regionali proponenti, di acquisire il visto di monitoraggio del Segretario Generale della Programmazione sulla proposta di deliberazione.


4)     SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ E DI RAPPRESENTANZA (D.L. 78/2010, ARTICOLO 6, COMMA 8)

L'art. 6, comma 8, del D.L. 78/2010 dispone che le spese per le attività in oggetto devono essere contenute entro il 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009.

Per quanto riguarda le disposizioni di contenimento da applicare alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza e relative indicazioni operative, la Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTAR, già individuata con DGR n. 1166 del 19 luglio 2016 quale struttura competente ad effettuare il monitoraggio della spesa in questione, sulla basedel limite massimo di impegnabilità di cui alla tabella sottostante, provvederà alla suddivisione ed assegnazione del relativo budget a ciascun Componente della Giunta regionale, budget che rimane inalterato nel suo ammontare complessivo, con riferimento agli impegni assunti nel 2009 e come a suo tempo determinato dalla Sezione Comunicazione e Informazione.

Per quanto riguarda i criteri di ripartizione del medesimo, rimane confermato quanto stabilito con DGR n. 1058 dell'11 agosto 2015 e DGR n. 1166 del 19 luglio 2016, mantenendo inalterata la quota già assegnata al Presidente e suddividendo la somma residua in quote di pari importo per ciascun Assessore, in considerazione della riduzione, in riferimento all'attuale legislatura, del numero degli Assessori sia rispetto all'anno 2009 sia comunque rispetto alla precedente legislatura (2010-2015) e comunque della conseguente diversificazione e/o accorpamento delle relative competenze.


4.1) SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

In riferimento alle spese di rappresentanza istituzionale del Vicepresidente e degli Assessori regionali, la Giunta regionale adotta annualmente apposito provvedimento per l'attribuzione ai medesimi delle relative risorse finanziarie.

Per quanto riguarda, invece, il Presidente della Giunta regionale, le relative risorse sono attribuite in sede di approvazione del bilancio finanziario gestionale, approvato con decreto del Segretario Generale della Programmazione.


5)     SPESE PER MISSIONI (D.L. 78/2010, ARTICOLO 6, COMMA 12) E PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE (D.L. 78/2010, ARTICOLO 6, COMMA 13)

L'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010 dispone che la spesa per missioni deve essere contenuta entro il 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009; il successivo comma 13 pone il medesimo limite alle spese per attività di formazione.


6)     SPESE PER INDENNITA', COMPENSI, GETTONI, RETRIBUZIONI

L'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010 ha previsto che indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, che vengono corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

Tale limitazione, per effetto della modifica apportata al citato articolo dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge,con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 27 febbraio 2017, n. 19, risulta estesa sino al 31 dicembre 2017.

Si richiamano sul punto le direttive di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 742 del 7 giugno 2011 e n. 987 del 5 giugno 2012.


7)     LIMITI DI IMPEGNABILITA'

Infine, per quanto riguarda i limiti di impegnabilità già disposti con le precedenti deliberazioni n. 987 del 5 giugno 2012, n. 1521 del 12 agosto 2013, n. 1531 del 12 agosto 2014, n. 1058 dell'11 agosto 2015 e n. 1166 del 19 luglio 2016, si ritiene necessario il loro adeguamento alla normativa sopravvenuta, con la sostituzione degli stessi con le previsioni riportate nella tabella sottostante, operanti già a decorrere dall'1/1/2017.

Tipologia di
spesa

Disposizioni di contenimento

Limite di
impegnabilità

Studi e consulenze
(D.L. 78/2010, art. 6, comma 7)

non superiore al 20% della spesa sostenuta nel 2009

639.000,00

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
(D.L. 78/2010, art. 6, comma 8)

non superiore al 20% della spesa sostenuta nel 2009

438.700,35

Spese di sponsorizzazione
(D.L. 78/2010, art. 6, comma 9)

non si possono effettuare

----------

Spese per missioni
(D.L. 78/2010, art.6, comma 12)

non superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009

942.317,77

Spese per formazione
(D.L. 78/2010, art. 6, comma 13)

non superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009

331.420,11

Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi
(D.L. 78/2010, art. 6, comma 14)

non superiore all'80% della spesa sostenuta nel 2009

1.438.590,40

 

8)     DIVIETO DI VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA SPESE

Rimane confermato, infine, che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legge n. 66/2014 che ha abrogato il comma 10 dell'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, non sono più consentite variazioni compensative tra spese per studi e consulenze con spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.


9)     STRUTTURE INCARICATE DEL MONITORAGGIO

Si riepilogano di seguito i centri di monitoraggio delle spese elencate ai punti precedenti, già individuati con DGR n. 1166 del 19 luglio 2016:

TIPOLOGIA DI
SPESA/ADEMPIMENTI

STRUTTURA INCARICATA DEL MONITORAGGIO

A) Spese per compensi, gettoni, retribuzioni (art. 6, commi da 1 a 3)

Direzione Enti Locali e Strumentali o Unità Organizzativa delegata

B) Spese relative a studi e incarichi di consulenza (art. 6, comma 7)

Segreteria Generale della Programmazione

C) Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (art. 6, comma 8)

Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR o Unità Organizzativa delegata

E) Spese per missioni (art. 6, comma 12)

Direzione Organizzazione e Personale

F) Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13)

Direzione Organizzazione e Personale

G) Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture e per l'acquisto di buoni taxi (art. 6, comma 14)

Direzione Acquisti, Affari Generali e Patrimonio o Unità Organizzativa delegata

 

10)  ALTRI ADEMPIMENTI

In riferimento agli adempimenti ai sensi dell'art. 1 comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, riguardanti l'invio alla Corte dei Conti degli atti di spesa di importo superiore ai 5.000,00 euro riferiti a spese di cui ai commi 9, 10, 56 e 57 dell'art. 1 della predetta legge, ovvero:

  • studi e consulenze,
  • relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza,
  • indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza,

provvederà la Direzione Bilancio e Ragioneria, o Unità Organizzativa delegata, con cadenza mensile, mediante l'invio del relativo decreto di impegno unitamente alla deliberazione della Giunta regionale che ne costituisce il presupposto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la Legge18 giugno 2009, n. 69;

VISTO il D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito in legge 30/07/2010, n. 122;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilita' 2014);

VISTO il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90" Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";

VISTO il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2016);

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 2016, n. 21;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 43 del 10 febbraio 2016;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 "Proroga e definizione di termini" convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2017, n. 19;

VISTA la L.R. 7/01/2011, n. 1;

VISTA la L.R. 21/12/2012, n. 47;

VISTO l'art. 2, c. 2 della L.R. 31/12/2012, n. 54;

VISTA la DGR n. 634 del 17/05/2011;

VISTA la DGR n. 742 del 07/06/2011;

VISTA l'informativa della Giunta regionale n. 12 del 21/06/2011;

VISTA la DGR n. 710 del 02/05/2012;

VISTA la DGR n. 987 del 05/06/2012;

VISTA la DGR n. 2790 del 24/12/2012;

VISTA la DGR n. 631 del 07/05/2013;

VISTA la DGR n. 677 del 14/05/2013;

VISTA la DGR n. 1521 del 12/08/2013;

VISTA la DGR n. 1531 del 12/08/2014;

VISTA la DGR n. 1058 dell'11/08/2015;

VISTA la DGR n. 1166 del 19 luglio 2016.

delibera

1.    di approvare le premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;

2.    di incaricare il Segretario Generale della Programmazione di procedere alla comunicazione del presente provvedimento alle Strutture regionali nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, come previsto dall'articolo 2, comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

3.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.    di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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