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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 55 del 06 giugno 2017


Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie

Deliberazione della Giunta Regionale n. 602 del 08 maggio 2017

Nuove modalità per lo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza, ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile, sull'amministrazione delle Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. Modifica ed integrazione della modulistica correlata.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all'aggiornamento e alla modificazione delle modalità per lo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza, ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile, sull'amministrazione delle Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

L'articolo 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni in ordine al riconoscimento delle persone giuridiche private (associazioni e fondazioni), che operano esclusivamente nelle materie di loro competenza (articolo n. 117 della Costituzione) e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della singola regione (limite territoriale).

Con D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 è stato approvato il “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”, che ha ampliato le competenze delegate alle Regioni, prevedendo, all’art. 7, l’istituzione dei Registri regionali delle Persone Giuridiche.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 112 del 19 gennaio 2001 è stato quindi istituito, ai sensi del citato D.P.R. n. 361/2000, il Registro regionale delle Persone Giuridiche e ne sono stati approvati la relativa strutturazione e il modello, nonché le procedure per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e per l’approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto degli Enti già riconosciuti.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010, sostituita con successiva n. 134 del 14 febbraio 2017, si è provveduto a definire i criteri relativi al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di Associazioni e Fondazioni, approvandone le modalità e i termini procedimentali, nonché la modulistica correlata.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2078 del 7 dicembre 2011 si è provveduto a definire le modalità per l’esercizio dell’attività di controllo e di vigilanza da parte dell’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile, sulle Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, L’art. 25 del Codice Civile, infatti, attribuisce all’autorità governativa l’esercizio del controllo e della vigilanza sull’amministrazione delle Fondazioni di diritto privato; tale funzione è esercitata dalle singole Regioni sulle Fondazioni che esauriscono le loro finalità statutarie nell’ambito territoriale regionale, iscritte nei Registri regionali di riferimento.

In particolare, l’art. 25, comma 1, del Codice Civile stabilisce che “L’autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge".

Lo strumento principale per l’esercizio dell’attività di controllo e vigilanza sulle Fondazioni è la verifica annuale della situazione patrimoniale e contabile delle stesse, riscontrabile dall’esame dei bilanci e dei documenti allegati, al fine di verificare la congruità dei mezzi finanziari rispetto agli scopi statutari, l’attività effettivamente svolta, la corrispondenza della stessa alle finalità statutarie, la persistenza del limite territoriale dell’operato e l’eventuale sussistenza di fattispecie tali da giustificare l’esercizio dei poteri previsti dagli artt. 25 e seguenti del Codice Civile.

Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo e vigilanza, con la sopra richiamata deliberazione n. 2078 del 7 dicembre 2011 si è disposto, per ragioni di semplificazione amministrativa, che le Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche debbano far pervenire all’attuale Direzione Enti Locali e Strumentali, entro il 15 maggio di ogni anno, secondo un modello predisposto annualmente dalla stessa Direzione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (o dal Revisore Unico), che attesti la situazione economica e patrimoniale in essere, la corrispondenza della attività svolta e programmata alle finalità statutarie e la persistenza della stessa entro l’ambito territoriale regionale.

Sulla base della verifica effettuata relativamente alle dichiarazioni pervenute, la Direzione Enti Locali e Strumentali individua annualmente un campione di Fondazioni, non inferiore al 15% di quelle iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche, da sottoporre a controllo, chiedendo alle stesse la produzione della documentazione contabile completa (bilanci, relazione dell’organo di revisione contabile, ecc.).

Tra le Fondazioni da sottoporre a controllo rientrano d’ufficio quelle che non hanno provveduto a trasmettere la dichiarazione summenzionata, nonché quelle la cui dichiarazione risulti incompleta o contenga elementi da far ritenere necessario un approfondimento/verifica in ordine al patrimonio e/o all’attività.

Qualora le Fondazioni inserite nel campione di controllo annuale non facciano pervenire la documentazione contabile e, nonostante i solleciti della Direzione Enti Locali e Strumentali, perduri la situazione di inadempienza tale da non consentire in concreto l’esercizio dell’attività di controllo e di vigilanza stabilita dalla legge e disciplinata dal provvedimento regionale in questione, potranno essere esercitati i poteri di intervento, in presenza dei requisiti previsti dall’art. 25 del Codice Civile, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale.

Tutto ciò premesso, alla luce dell’esperienza maturata fino ad oggi nell’applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 2078 del 7 dicembre 2011, si riscontra la necessità di intervenire sotto alcuni profili ai fini di un’ulteriore semplificazione amministrativa che soddisfi le esigenze delle Fondazioni da sottoporre al controllo ex art. 25 del Codice Civile e, allo stesso tempo, garantisca il rispetto degli obblighi dettati dalla normativa vigente in materia.

Sotto un primo profilo si tratta, pertanto, di sostituire il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, approvato ogni anno dalla Direzione Enti Locali e Strumentali, con un nuovo modello aggiornato in linea con la semplificazione amministrativa, al fine di renderne più agevole la compilazione da parte delle Fondazioni interessate.

Sempre in un’ottica di collaborazione con le Fondazioni interessate, si rende opportuno stabilire un diverso termine per la trasmissione del modello, indicando nel 31 luglio di ogni anno tale termine. Questo per agevolare una parte delle Fondazioni che approva il bilancio consuntivo relativo all’esercizio finanziario dell’anno precedente oltre il 30 aprile, rendendo, pertanto, difficilmente realizzabile la compilazione del modello entro il termine del 15 maggio prima convenzionalmente stabilito.

Sotto un secondo profilo si propone che la citata attività di controllo e di vigilanza da parte dell’Amministrazione regionale sia esercitata, a partire dall’anno 2017, con le seguenti modalità:

1. le Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, fanno pervenire alla Direzione Enti Locali e Strumentali entro il 31 luglio di ogni anno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato A), sulla base di un modello da aggiornare a cura della stessa Direzione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (o dal Revisore Unico) ove previsti, che attesti la situazione economica e patrimoniale in essere, la corrispondenza della attività svolta e programmata alle finalità statutarie e la persistenza della stessa entro l’ambito territoriale regionale;

2. la Direzione Enti Locali e Strumentali, sulla base delle dichiarazioni pervenute, individua annualmente un campione di Fondazioni, non inferiore al 15% di quelle iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, da sottoporre a controllo successivo effettuato mediante sorteggio.

Vanno comunque sottoposte a controllo successivo le Fondazioni che non hanno provveduto a trasmettere la dichiarazione di cui al punto 1), nonché quelle la cui dichiarazione risulti incompleta.

Le Fondazioni individuate sulla base dei criteri appena esposti, su espressa richiesta della Direzione Enti Locali e Strumentali, fanno pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, la seguente documentazione:

a) bilancio consuntivo, sottoscritto in originale dal legale rappresentante, così composto: stato patrimoniale, rendiconto della gestione con il risultato positivo (utile) o negativo (perdita), nota integrativa;

b) bilancio preventivo, sottoscritto in orginale dal legale rappresentante;

c) verbale di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo (in copia semplice);

d) sintetica relazione illustrativa dei bilanci di cui sopra sottoscritta in originale dal legale rappresentante e dell'attività realizzata/programmata;

e) pareri sui bilanci consuntivo e preventivo dell'Organo di Revisione Contabile (ove previsto), sottoscritti in originale dallo stesso Organo;

3. qualora in sede di esame della documentazione ricevuta, la Direzione Enti Locali e Strumentali riscontri una consistente diminuzione patrimoniale rispetto alla dotazione iniziale o una considerevole perdita di gestione, o il possibile venir meno degli altri requisiti, sulla base dei quali era stato originariamente concesso il riconoscimento giuridico, chiederà alle Fondazioni in questione chiarimenti e delucidazioni. Le Fondazioni dovranno far pervenire i riscontri entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta: qualora tali enti non forniscano i chiarimenti richiesti o non ottemperino a quanto eventualmente prescritto dalla Direzione, la stessa potrà disporre la revoca del riconoscimento giuridico o, in presenza dei requisiti previsti, adottare i provvedimenti di cui agli artt. 26, 27 e 28 del Codice Civile e all’art. 6 del D.P.R. n. 361/2000;

4. entro il 30 aprile di ogni anno, la Direzione Enti Locali e Strumentali trasmetterà al Presidente della Giunta regionale una relazione sull’attività di controllo e vigilanza effettuata nell’anno precedente.

Si ritiene opportuno, infine, demandare al Direttore responsabile della Direzione Enti Locali e Strumentali di provvedere con propri successivi decreti all’eventuale modifica/integrazione e adeguamento del modello in questione, al fine di rendere più agevole l’esecuzione degli adempimenti delle Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, nei limiti dei principi e delle linee guida contenute nella presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTA la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto";

- VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, nel testo consolidato a seguito delle modifiche recate dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14;

- VISTO il D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000;

- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;

- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;

- VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1155 e n. 1156 del 12 luglio 2016;

- VISTO il decreto del Direttore dell’Area Programmazione e Sviluppo Strategico del 3 gennaio 2017, n. 1;

delibera

  1. di approvare le nuove modalità per lo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza, ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile, sull'amministrazione delle Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
  2. di approvare un nuovo modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  3. di stabilire che il modello, di cui al punto 2) del presente provvedimento, dovrà essere trasmesso, entro il 31 luglio di ogni anno, alla Direzione Enti Locali e Strumentali da parte delle Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante e dall’Organo di Revisione Contabile (ove previsto) delle stesse;
  4. di stabilire che le disposizioni approvate con il presente provvedimento si applicano a decorrere dall’esercizio dell’attività di controllo e vigilanza relativa all’anno 2017;
  5. di autorizzare il Direttore responsabile della Direzione Enti Locali e Strumentali a provvedere con propri successivi decreti all’eventuale modifica/integrazione e adeguamento del modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui al punto 2), approvato con la presente deliberazione;
  6. di incaricare la Direzione Enti Locali e Strumentali dell’esecuzione del presente atto e del monitoraggio dei suoi effetti, anche al fine della proposta di eventuali misure correttive;
  7. di disporre, per l’effetto di quanto ora deliberato, il venir meno dell’efficacia delle disposizioni dettate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2078 del 7 dicembre 2011 e dei successivi decreti attuativi del Direttore responsabile dell’attuale Direzione Enti Locali e Strumentali;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
  10. di disporre l’inserimento nel sito internet della Regione del Veneto della presente deliberazione e della modulistica allegata al presente provvedimento, che sostituisce ed integra la precedente.

(seguono allegati)

602_AllegatoA_345039.pdf

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