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Materia: Enti locali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 601 del 08 maggio 2017
Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi statali "regionalizzati" per favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Anno 2017. DGR n. 38/CR del 14.04.2017.
Con questo provvedimento la Giunta Regionale, recependo il parere espresso dalla prima Commissione consiliare, approva definitivamente i criteri per l’assegnazione e l’erogazione di contributi statali spettanti alle Unioni di Comuni e alle Unioni montane per il finanziamento delle spese di gestione per l’esercizio associato di funzioni comunali ad esse conferite dai Comuni associati.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
In base all’Intesa sancita con atto n. 873 del 28/07/2005 della Conferenza Unificata, la Regione del Veneto partecipa, a partire dal 2006, al riparto delle risorse finanziarie stanziate dallo Stato per il sostegno dell’associazionismo comunale, fatta salva la quota gestita direttamente dallo Stato per l’incentivazione di funzioni di competenza esclusiva dello Stato esercitate dai Comuni (anagrafe, stato civile, ecc.). Tali risorse
sono trasferite alle Regioni in possesso di una disciplina di incentivazione delle forme associative conforme ai criteri stabiliti dall’Intesa n. 936/CU, le quali provvedono alla concessione di contributi alle gestioni associate degli Enti locali, con le modalità stabilite nell’Intesa stessa.
Con nota del 24/01/2017 prot. n. 28821 a firma dell’Assessore agli Enti locali, la Regione del Veneto ha comunicato alla Presidenza della Conferenza Unificata la propria volontà di partecipare al riparto delle risorse statali per l’associazionismo intercomunale previste per l’anno 2017. Con deliberazione n. 25 del 9 marzo 2017 la Conferenza Unificata ha individuato la Regione del Veneto tra le regioni ammesse alla regionalizzazione delle risorse statali.
Con l’approvazione della L.R. n. 18 del 27.04.2012 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” la Regione del Veneto ha assunto un ruolo di regia nel processo di incentivazione e promozione delle gestioni associate. Il riordino territoriale previsto dall’art. 8 della L.R. n.18/2012 è disciplinato attraverso l’adozione del “Piano di Riordino Territoriale” approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1417 del 6 agosto 2013, che ha definito i criteri di accesso e le modalità di incentivazione delle forme associative.
I fondi statali che verranno assegnati alla Regione per l’anno 2017 saranno introitati al cap. 100307 dell’Entrata e impegnati al cap. 100892 della Spesa del Bilancio 2017, con apposito successivo provvedimento.
Nel rispetto delle finalità della stessa “regionalizzazione” dei fondi, si propone:
L’amministrazione regionale in questa fase transitoria di riorganizzazione istituzionale e gestionale, intende
supportare e accompagnare il processo associativo individuando criteri di accesso all’incentivazione finanziaria che tengano conto dell’esigenza di adeguamento funzionale delle forme associative, favorendo la flessibilità del percorso aggregativo con un’applicazione graduale dei criteri previsti nel Piano di riordino territoriale, anche in ragione della proroga al 31.12.2017 dell’obbligo di gestione associata obbligatoria a carico dei piccoli comuni. A tal fine si propone di derogare per il 2017 alla disposizione prevista al punto 4.1 del PRT dell’esercizio di almeno 4 funzioni fondamentali per le Unioni di Comuni di cui all’art. 32 del TUEL (Unioni non montane) e da ultimo al raggiungimento del livello dimensionale minimo di adeguatezza basato sui livelli demografici previsti per ciascuna area omogenea di cui all’art. 8, c. 3, della L.R. 18/2012.
Il processo di riordino istituzionale delineato nel Piano di riordino territoriale ha l’intento di consolidare le reti associative di sviluppo strategico come le Unioni di Comuni e le Unioni montane per migliorare l’offerta e l’accesso ai servizi, prevedendo il conferimento integrale delle funzioni e la corrispondente assegnazione di responsabilità e risorse strumentali e umane.
Ciò premesso si ritiene opportuno evidenziare alcuni principi fondamentali il cui rispetto è vincolante per poter beneficiare degli incentivi finanziari di cui all’oggetto:
a) la non sovrapposizione di competenze tra forme associative diverse per la gestione della medesima funzione fondamentale. Invero, la disposizione contenuta nell’art. 14, c. 29, del D.L. n. 78/2010 ha stabilito che “i Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa”;
b) il principio di integralità della funzione, che risponde alla ratio di razionalizzazione e risparmio della spesa pubblica e presenta un duplice profilo:
Con deliberazione n. 38/CR del 14.04.2017 la Giunta Regionale ha approvato la proposta per la determinazione dei criteri per l’assegnazione dei contributi statali “regionalizzati” per l’anno 2017 ed ha provveduto alla trasmissione della deliberazione alla I Commissione consiliare per l’acquisizione del parere per ragioni di opportunità, vista la prassi instaurata nei precedenti esercizi. In data 3 maggio 2017 la predetta Commissione ha formulato il proprio parere favorevole al provvedimento.
Con il presente provvedimento, in conformità all’art. 10, c. 2, della L.R. 18/2012, vengono stabiliti per l’anno 2017, i criteri e le modalità operative per l’assegnazione dei contributi statali “regionalizzati” le cui specifiche sono indicate in dettaglio nell'Allegato A, mentre gli Allegati B e C contengono il modello di richiesta del contributo, rispettivamente per le Unioni di Comuni e per le Unioni montane.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l’approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 2, c. 2, lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE l’Intesa n. 873 del 28/07/2005 e l’Intesa n. 936 dell’1/03/2006 in Conferenza Unificata;
VISTO il D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010;
VISTA la L.R. n. 18 del 27.04.2012 e s.m.i.;
VISTO l’art. 19 del D.L. n. 95/2012;
VISTA la L.R. n. 40 del 28/09/2012 e s.m.i.;
VISTI gli artt. 28, 32, 33 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la DGR n. 1 del 10.01.2017;
VISTO il DSGP n. 1 del 13.01.2017;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 32 del 30.12.2016;
VISTA la DGR n. 108 del 7.02.2017;
VISTO il parere favorevole della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella seduta del 6 aprile 2017;
VISTO il parere favorevole della competente Commissione Consiliare in data 3 maggio 2017.
delibera
(seguono allegati)
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