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Materia: Referendum
Deliberazione della Giunta Regionale n. 403 del 06 aprile 2017
Legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 - Disposizioni organizzative per l'attuazione del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto.
Con la presente deliberazione si intendono assumere determinazioni di carattere organizzativo per l’esecuzione degli adempimenti necessari all’attuazione del referendum consultivo sull’autonomia del Veneto, ai sensi di quanto previsto dalla LR 19 giugno 2014, n. 15.
Il Presidente dr. Luca Zaia, riferisce quanto segue.
Con la legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, la Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. La citata legge regionale consente l’indizione di un referendum consultivo “finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto”.
Si tratta di un iter del tutto nuovo e volto a modificare l’assetto istituzionale del Veneto che non solo mira all’acquisizione di una maggiore autonomia in una serie di ambiti materiali – con conseguenti positive ricadute sulla nostra realtà, in considerazione del diverso impatto che ognuno dei suddetti ambiti potrebbe avere sul territorio in termini di equo soddisfacimento dei servizi a garanzia dei cittadini veneti - ma vuole coinvolgere appieno i cittadini veneti in tale percorso, rendendoli compartecipi, in nome di una vera democrazia partecipata, al processo di riforma e rinnovamento istituzionale, al fine di superare l’attuale situazione di immobilità e fronteggiare al meglio le nuove sfide che avanzano.
La legge regionale n. 15 del 2014, nella parte in cui prevede il quesito sul conseguimento da parte della Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia , ha passato il vaglio della Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 118 del 2015, ha precisato che “Il referendum consultivo previsto dalla disposizione regionale impugnata si colloca in una fase anteriore ed esterna rispetto al procedimento prestabilito all’art. 116 Cost.”, e “precede ciascuno degli atti e delle fasi che compongono il procedimento costituzionalmente previsto”.
Con deliberazione n. 315 del 15 marzo 2016, la Giunta regionale ha formalmente conferito mandato al Presidente di instaurare il negoziato con il Governo sul contenuto del referendum consultivo, come previsto dall’art. 1 della legge regionale n. 15/2014, approvando un documento contenente le richieste di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa, inviata al Governo con successiva nota del 17 marzo 2016.
Con lettera del 16 maggio 2016, il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, riscontrando la richiesta del Veneto, ha manifestato una disponibilità di massima ad avviare una procedura di carattere concertativo ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ma, con riferimento al referendum consultivo regionale, ha indicato quale quesito da rivolgere agli elettori quello già indicato dall’articolo 2, comma 1, numero 1, della legge regionale di cui trattasi e ammesso dalla Corte Costituzionale (“Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”).
Posto quanto sopra, sin da subito la Giunta regionale ha ravvisato l’esigenza di assicurare la concreta realizzazione della consultazione popolare, che, peraltro, coinvolgendo l’intero territorio veneto, comporta rilevanti implicazioni anche di natura giuridico-istituzionale, delineando le fasi del processo organizzativo volto a realizzare il referendum ed individuando le Strutture competenti.
Sono state quindi avviate, negli ultimi mesi dell’anno scorso e nei primi di mesi di quest’anno, le attività istituzionali e tecnico amministrative necessarie a garantire il regolare e compiuto svolgimento delle operazioni referendarie.
Da un punto di vista istituzionale, con successive lettere rivolte al Governo la Regione:
E’ stata infine avviata una positiva collaborazione con il Consiglio regionale : il 17 gennaio 2017 è stata sottoscritta un’Intesa tra la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per formalizzare e favorire la collaborazione già in atto tra le Strutture della Giunta e del Consiglio regionale per la realizzazione delle attività informatiche e degli altri adempimenti tecnici necessari per l’ordinato svolgimento del referendum.
Da un punto di vista più operativo, le diverse Strutture della Giunta regionale, ciascuna in relazione alla propria competenza, hanno avviato, e in buona parte compiuto, le attività finalizzate a consentire la concreta realizzazione del referendum regionale sull’autonomia.
Si tratta ora di mettere a sistema le diverse attività svolte e di consentire un efficace coordinamento degli adempimenti da porre ancora in essere, al fine di assicurare la più efficiente modalità operativa in vista dell’approssimarsi della celebrazione della consultazione referendaria, che si terrà entro il 2017.
A tal fine, sono individuate quali Strutture coinvolte dall’organizzazione del procedimento referendario, oltre all’Area Programmazione e Coordinamento Strategico, cui viene demandato il coordinamento delle attività e degli adempimenti necessari per il corretto ed ordinato svolgimento del referendum, le seguenti Direzioni:
In particolare, anche in considerazione dell’esperienza maturata in occasione delle elezioni regionali del 2015, tra gli adempimenti operativi si evidenziano le seguenti attività, così ripartite:
Il Direttore dell’Area Programmazione e Sviluppo Strategico potrà altresì individuare altre Strutture interessate al procedimento referendario, in relazione ad eventuali altre attività o adempimenti che dovessero rivelarsi necessari nel corso della concreta organizzazione della consultazione referendaria.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto; VISTA la legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 e dalla legge regionale 28 febbraio 2017, n.7; VISTA la legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”; VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 2. di demandare al Direttore dell’Area Programmazione e Sviluppo Strategico il coordinamento delle attività necessarie per il corretto ed ordinato svolgimento del referendum, come delineate nelle premesse, nonché lo svolgimento, tramite l’Unità Organizzativa Riforme Istituzionali e Processi di Delega, degli specifici adempimenti in premessa indicati; 3. di individuare le seguenti Strutture interessate all’organizzazione del procedimento referendario: la Direzione Enti Locali e Strumentali; la Direzione ICT e Agenda Digitale; la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR; la Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio; la Direzione Affari Legislativi; 4. di prevedere che il Direttore dell’Area Programmazione e Sviluppo Strategico possa individuare altre Strutture interessate al procedimento referendario, in relazione ad eventuali altre attività o adempimenti che dovessero rivelarsi necessari nel corso della concreta organizzazione della consultazione referendaria; 5. di incaricare il Direttore dell’Area Programmazione e Sviluppo Strategico di comunicare il presente provvedimento alle Strutture interessate; 6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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