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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 39 del 21 aprile 2017


Materia: Cultura e beni culturali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 516 del 14 aprile 2017

Iniziative dirette della Giunta regionale per lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle attività artistiche, musicali, teatrali. Approvazione delle modalità di presentazione e dei criteri di valutazione delle proposte progettuali. L.R. 5 settembre 1984, n. 52, art. 13.

Note per la trasparenza

Il provvedimento approva le modalità di presentazione e i criteri di valutazione per la partecipazione regionale a progetti finalizzati allo sviluppo, alla diffusione e alla valorizzazione delle attività artistiche, musicali, teatrali presentati da enti locali, istituti, associazioni, fondazioni, cooperative senza fine di lucro, gruppi di teatro amatoriale legalmente costituiti e loro aggregazioni che operino senza finalità di lucro nei settori del teatro, della musica, della danza. Si approva altresì l’avviso di apertura dei termini di presentazione delle proposte progettuali per l’anno 2017.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 5 settembre 1984, n. 52 “Norme in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche” ha tra le proprie finalità la promozione, lo sviluppo, la diffusione di attività artistiche, musicali e teatrali.

In particolare, l’art. 13 della succitata Legge Regionale prevede che, per il raggiungimento delle finalità della Legge in parola, la Regione promuova direttamente iniziative culturali da realizzare in collaborazione con Enti locali, singoli o associati, enti, istituti, associazioni, fondazioni, cooperative, gruppi di teatro amatoriale legalmente costituiti e loro aggregazioni che operino senza finalità di lucro nei settori del teatro, della musica, della danza e che abbiano tra le proprie finalità statutarie la promozione e la diffusione culturale in detti settori.

La promozione delle iniziative culturali di cui trattasi, si attua anche mediante una compartecipazione finanziaria dell’Amministrazione regionale alla realizzazione di attività rientranti nell’ambito di proposte progettuali formulate dai soggetti indicati al punto precedente, ritenute di particolare interesse culturale e rilevanza per il territorio sulla base delle motivazioni esplicitate di volta in volta nei provvedimenti di approvazione delle iniziative a diretta partecipazione regionale.

Nell’ambito di un processo volto ad affermare il principio della trasparenza dell’azione amministrativa e tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 12 della Legge 241/1990, e successive modificazioni e integrazioni che al comma 1 dispone che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, sono subordinate alla predeterminazione , da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”, si ritiene necessario individuare i criteri sulla base dei quali verrà determinata la partecipazione finanziaria della Regione alle iniziative culturali di cui all’art. 13 della Legge Regionale 5 settembre 1984, n. 52 e contestualmente definire le modalità di presentazione delle istanze da parte dei soggetti proponenti.

Con il presente provvedimento, quindi, si propongono all’approvazione della Giunta regionale, le modalità di presentazione e i criteri di valutazione, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delle proposte progettuali che soggetti pubblici e privati possono presentare all’attenzione dell’Amministrazione regionale, per la realizzazione condivisa, ed in attuazione alle politiche regionali di settore, di iniziative di rilievo regionale negli ambiti della musica, del teatro e della danza.

I criteri di valutazione individuati fanno riferimento alla qualità del soggetto proponente, in ordine all’esperienza dello stesso nella realizzazione di iniziative uguali o analoghe a quelle proposte nonché alla coerenza tra le finalità statutarie del proponente e l’iniziativa da realizzare; alla qualità della proposta progettuale sotto il profilo della valenza culturale, degli effetti prodotti sul territorio, della capacità di creare sinergie con altri soggetti del contesto locale, nazionale e internazionale; alla capacità finanziaria ed attuativa intesa quale capacità di autofinanziamento e capacità di attrarre ulteriori risorse oltre al sostegno dovuto alla compartecipazione pubblica.

In relazione alla programmazione delle attività riferite al 2017 il relatore propone di procedere all'apertura dei termini per la presentazione di proposte progettuali in risposta all'avviso pubblico di cui all’Allegato B al presente provvedimento del quale è parte integrante e sostanziale; i termini per la presentazione delle proposte progettuali progettuali per l’anno 2017 vengono fissati al 15 maggio 2017  e al 31 luglio 2017, fermo restando che le istanze già pervenute alla data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione verranno comunque tenute in considerazione fatta salva la possibilità per il richiedente di integrare la documentazione presentata direttamente o su richiesta dell’Amministrazione.

Alla scadenza di ciascun termine indicato, sulla base dei criteri predeterminati verrà condotta l’attività istruttoria finalizzata all’individuazione da parte della Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, delle proposte di interesse regionale alla cui realizzazione la Regione partecipa attraverso una compartecipazione finanziaria.

Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle attività culturali di cui all’art. 13 della L.R. 5 settembre 1984, n. 52, ammontano, per il corrente anno ad Euro 300.000,00 stanziati sul Cap. 100617 “Trasferimenti per iniziative regionali nei settori delle attività artistiche, della musica, del teatro e del cinema”.

La Giunta regionale potrà procedere alla riapertura dei termini qualora, a seguito dell’approvazione degli esiti istruttori delle domande pervenute alle scadenze prestabilite, le risorse finanziarie disponibili non dovessero esaurirsi o qualora dovessero rendersi disponibili risorse aggiuntive.

Le proposte progettuali che non dovessero essere finanziate con il primo provvedimento di approvazione degli esiti istruttori delle domande pervenute entro la scadenza del 30 aprile, potranno essere finanziate con i successivi provvedimenti a condizione che vi siano risorse disponibili.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 13 della Legge regionale n. 52 del 5.9.1984;

VISTA la Legge 241/90 e s.m.i;

VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

VISTO l’art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17.05.2016;

VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;

VISTA la Legge regionale n. 32 del 30.12.2016 che approva il bilancio di previsione 2017-2019;

VISTA la Deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2017 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento  del Bilancio di Previsione 2017-2019;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13 gennaio 2017 di approvazione del bilancio finanziario gestionale 2017–2019;

VISTA la DGR n. 108 del 07 febbraio 2017 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019;

CONDIVISE le valutazioni espresse in narrativa;

delibera

  1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
  1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, le “Modalità di presentazione e criteri di valutazione di proposte progettuali relative a manifestazioni ed iniziative culturali nell’ambito del territorio regionale ai sensi dell’art. 13 della L.R. 5 settembre 1984, n. 52 “Norme in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche”, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di approvare l’avviso pubblico di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’apertura dei termini di presentazione delle proposte progettuali a valere sulla L.R. 5 settembre 1984, n. 52 art. 13 a far data dalla pubblicazione di detto avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, fissando quali scadenze per la presentazione delle proposte per l'anno 2017 il 15 maggio 2017 ed il 31 luglio 2017 e precisando che verranno comunque tenute in considerazione le proposte pervenute antecedentemente a tale data fatta salva la possibilità per il proponente di integrare la documentazione presentata direttamente o su richiesta dell’Amministrazione;
  1. di determinare in Euro 300.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100617 “Trasferimenti per iniziative regionali nei settori delle attività artistiche, della musica, del teatro e del cinema” del bilancio di previsione 2017 – 2019 con imputazione all’esercizio 2017;
  1. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  1. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
  1. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell’esecuzione del presente provvedimento e di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente atto, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
  1. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

516_AllegatoA_343423.pdf
516_AllegatoB_343423.pdf

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