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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 41 del 28 aprile 2017


Materia: Venezia, salvaguardia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 406 del 06 aprile 2017

Commissione per la Salvaguardia di Venezia. Contenimento delle spese per il funzionamento per l'anno 2017 e adeguamento delle indennità ai componenti esterni. Aggiornamento delle modalità operative della Segreteria della Commissione. L.16 aprile 1973, n. 171, art. 5; L. 29 novembre 1984, n. 798; L. 8 novembre 1991, n. 360, art. 4; L. 31 maggio 1995, n. 206.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si assumono delle misure per il contenimento delle spese per il funzionamento della Commissione per la Salvaguardia, adeguando in riduzione le indennità da corrispondersi ai componenti esterni e aggiornando le modalità operative della Segreteria della Commissione.

L.16 aprile 1973, n. 171, art. 5; L. 29 novembre 1984, n. 798; L. 8 novembre 1991, n. 360, art. 4; L. 31 maggio 1995, n. 206.

Il Presidente, dr. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

La legge 16 aprile 1973, n. 171 recante “Interventi per la salvaguardia di Venezia” e ss.mm.ii. ha istituito la Commissione per la Salvaguardia di Venezia (di seguito Commissione), disciplinandone la composizione, le funzioni, la durata e le procedure per l’esercizio delle competenze attribuite (articoli 5 e 6). Ha inoltre stabilito che la Commissione si avvalga per il suo funzionamento e per le sue attività del personale e degli uffici da essa richiesti alla Regione del Veneto.

Successivamente la legge 9 novembre 1991, n. 360, ha modificato e integrato la composizione della Commissione, nonché le competenze precedentemente già integrate dalla L. 29 novembre 1984, n. 798. Le competenze sono state in seguito ulteriormente modificate dal D.L. 29.03.1995, n. 96, convertito dalla L. 31 maggio 1995, n. 206.

Le competenze assegnate alla Commissione hanno natura consultiva, vincolante nel caso di pareri su interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione  di opere sia private sia pubbliche, da eseguirsi entro la vigente conterminazione lagunare, nei territori dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant’Erasmo, con alcune esclusioni, nonché sui piani e programmi dei comuni situati all’interno della conterminazione lagunare. Hanno, altresì, carattere temporalmente limitato in quanto la prima legge speciale per Venezia (art. 5, penultimo comma, L. 171/1973) ha stabilito che esse vengano esercitate per il territorio di ciascun comune fino all’entrata in vigore dello strumento urbanistico generale redatto o modificato secondo le direttive del piano comprensoriale (oggi sostituito dal Piano di Area della Laguna e dell’area veneziana – di seguito PALAV – e dal Piano per il risanamento delle Acque del bacino scolante nella laguna di Venezia, come ritenuto ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 della L.R. 27.02.1990, n. 17).

I Componenti effettivi della Commissione, individuati dalla legge 171/1973 e ss.mm.ii., possono essere sostituiti da loro delegati, nel caso in cui rappresentino uffici, o da loro supplenti, negli altri casi, designati con le stesse modalità dei componenti.

L’articolo 187 - “Indennità per la partecipazione a commissioni regionali” - della Legge regionale n. 12 del 1991 ha stabilito, al fine di consentire la partecipazione alle commissioni previste per legge, la corresponsione ai componenti esterni all’amministrazione regionale di un’indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute, nonché il rimborso delle spese sostenute, nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione con qualifica dirigenziale, e degli oneri di parcheggio allorquando le riunioni si svolgano nel centro storico della città di Venezia. Per conseguire tale finalità, la legge richiamata rimette alla Giunta regionale la determinazione in ordine alla graduazione dell’ammontare dell’indennità, da fissarsi, in relazione all’importanza dei lavori, da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 130,00.

Con deliberazione n. 1669 del 24.06.2008, la  Giunta Regionale, chiamata a determinarsi sulle indennità dei componenti della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, in attuazione dell’articolo 187 soprarichiamato, fissava per l’anno 2008 l’ammontare delle indennità nella misura massima consentita ossia per l’importo di 130,00 euro lordi a partecipante per ogni seduta sia di Commissione che di Sottocommissione, e ciò faceva in considerazione delle molteplici competenze attribuite, dei numerosi argomenti iscritti all’ordine del giorno delle varie sedute e del sempre maggior impegno richiesto ai Commissari nei lavori preparatori.

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010, convertito con L. n. 122 del 2010, ed in particolare dell’articolo 6 contenente le disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, in applicazione di quanto previsto al comma 3 dell’articolo,  l’indennità corrisposta ai componenti della Commissione per la salvaguardia di Venezia, a decorrere dal 1 gennaio 2011, è stata automaticamente ridotta del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30.04.2010, e ricalcolata nella misura di 117,00 euro lordi a partecipante a seduta. Le disposizioni statali per il contenimento della spesa, recepite dall’amministrazione regionale e rinnovate annualmente con apposite direttive (da ultimo con DGR n.1166 del 19.07.2016),  sono state applicate fino al 31.12.2016.

Allo stato, in considerazione dell’esigenza di un maggiore contenimento delle spese per il funzionamento degli apparati amministrativi e della necessità di un opportuno adeguamento del valore delle indennità della Commissione ai valori correnti determinati per Commissioni di analoga importanza e specializzazione, si ritiene di graduare in riduzione l’indennità da corrispondersi ai commissari, fissandola al nuovo limite di 75,00 euro lordi a seduta.

Al nuovo limite, rideterminato in riduzione, non si ritiene di applicare l’art. 6, comma 3 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con L. 30.07.2010, n. 122, successivamente modificato, da ultimo con D.L. 30.12.2016, n. 244, ritenendo il nuovo importo già assorbente la decurtazione del 10% prevista nella menzionata disposizione.

Ai commissari esterni sarà dunque d’ora in avanti corrisposta un’indennità nell’importo sopra rideterminato e, ove spetti nel rispetto della disciplina regionale sull’utilizzo del mezzo proprio in trasferta contenuta nelle DD.GG.RR n. 237 dell’11.03.2014 e n. 24 del 19.01.2016, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione con qualifica dirigenziale nonché degli oneri di parcheggio allorquando le riunioni si svolgano nel centro storico di Venezia. Le risorse per tali compensi e per le spese sostenute dai commissari verranno reperite nel capitolo 3002 “Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi, commissioni, compresi gettoni di presenza, indennità di missione e rimborsi spese – art. 187 L.R. 12/91 e s.m.i.”. Al Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni spetterà l’adozione dei relativi atti di impegno e di spesa su tale capitolo del bilancio vigente.

Per la medesima motivazione di contenimento delle spese sopra espressa e al fine di promuovere la massima partecipazione alle sedute, si ritiene di stabilire che l’indennità non venga corrisposta in caso di partecipazione inferiore a metà della durata della seduta, come attestata dal verbale e dal foglio presenze.

In considerazione, inoltre, dell’elevato quorum strutturale previsto dalla legge 171/1973 per rendere effettivo il funzionamento della Commissione, previsto nei tre quinti del numero complessivo dei componenti, si ritiene che le assenze dei componenti convocati alle sedute di Commissione in sede deliberativa, debbano essere giustificate e la relativa documentazione tenuta agli atti.

Si ribadiscono inoltre le disposizioni ancora valide contenute nella D.G.R. n. 1057 del 20.09.1994 in base alle quali: - non può essere liquidato alcun compenso al componente suppletivo quando sia presente l’effettivo anche se solo per parte della seduta di commissione; il componente suppletivo può partecipare alle commissioni solo qualora il componente effettivo sia assente per tutta la seduta.

Oltre a quanto sopra proposto si ritiene che, a partire dalla messa a disposizione sul sito web regionale di apposita piattaforma informatica, con accesso riservato ai soli commissari, che consentirà la consultazione online della documentazione completa relativa agli interventi, ai progetti, ai piani, che verranno iscritti all’ordine del giorno della CSV per il loro esame, le sedute di sottocommissione, come modalità di esame preliminare delle pratiche da parte dei commissari, saranno limitate ad opere, interventi o piani di rilievo, da individuarsi con direttiva da adottarsi a cura del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, sentita la Commissione.

Si fa presente che, in base alle disposizioni vigenti, l’indennità non è mai dovuta ai commissari esterni (o loro delegati) che partecipino per lo svolgimento di attività istituzionali, il cui esercizio trovi il suo presupposto necessario nella qualifica attribuita e nell’ufficio ricoperto o quando la partecipazione rientra nel novero dei doveri d’ufficio o nelle finalità istituzionali dell’ente di appartenenza (cfr. articoli 1, c. 3, 24, c.3,  45, c. 1, 53 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.i..).

L’indennità è, invece, dovuta ai commissari esterni non appartenenti all’amministrazione pubblica che li ha designati o incaricati, che partecipino alla Commissione in rappresentanza dell’amministrazione stessa o che, appartenenti ad altra amministrazione pubblica e da questa regolarmente autorizzati, vi partecipino al di fuori dell’orario di lavoro.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la D.G.R. n. 1057 del 20.09.1994;

VISTA la D.G.R. n. 1669 del 24.06.2008;

VISTA la D.G.R. n. 1166 del 19.07.2016;

VISTA la L.R. 12/1991, art. 187;

VISTE le DD.GG.RR. n. 237/2014 e n. 24/2016;

VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54, in particolare l’art. 2, comma 2, lett. o;

VISTO il regolamento attuativo adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013;

VISTA la L. 171/1973 e  ss.mm.ii.;

VISTA la L.798/1984;

VISTA la L. 360/1991;

VISTA la L. 206/1995;

VISTA la L. 165/2001;

VISTO l’art. 6, comma 3 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con L. 30.07.2010, n. 122, successivamente modificato, da ultimo con D.L. 30.12.2016, n. 244;

VISTA la DGR  n. 435 del 15 aprile 2016 con la quale è stato ridefinito l’assetto organizzativo delle Aree di coordinamento della Giunta Regionale;

VISTA la  DGR  n. 802 del 27 maggio 2016 con la quale sono state istituite  le Direzioni, in attuazione dell’art. 12  della L.R. n. 54 del 31.12.12, così  come modificato dalla L.R. n. 14 del 17.05.16;

VISTA la DGR n. 803 del 27 maggio 2016 con la quale sono state  istituite le Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni;

delibera

1.      di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.      di stabilire che, per le motivazioni indicate in premessa, ai componenti esterni della Commissione per la Salvaguardia,  presenti alle sedute di Commissione e/o di Sottocommissione (Commissione in sede istruttoria), se aventi diritto, sia corrisposta un’indennità pari a Euro 75,00= (settantacinque/00 euro) lordi per seduta, nonché, ove spetti, il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della regione con qualifica dirigenziale e degli oneri di parcheggio allorquando le riunioni si svolgano nel centro storico della città di Venezia;

3.      di dare atto che, a partire dall’implementazione  nel sito web regionale di apposita piattaforma informatica, ad accesso riservato ai soli commissari, la quale consentirà la consultazione online della documentazione completa relativa agli interventi, ai progetti e ai piani  che verranno iscritti all’ordine del giorno della CSV per il loro esame, le sedute di Commissione in sede di istruttoria, cd. Sottocommissioni, saranno limitate ad opere, interventi o piani di rilievo da individuarsi con direttiva da adottarsi a cura del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, sentita la Commissione;

4.      di approvare le direttive sulla partecipazione alle sedute e sul diritto alla corresponsione dell’indennità, come indicate in premessa e di seguito riepilogate:

-        l’indennità non sarà corrisposta in caso di partecipazione inferiore a metà della durata della seduta, come attestata dal verbale e dal foglio presenze;
-       
le assenze dei componenti convocati alle sedute di Commissione in sede deliberativa, dovranno essere giustificate e la relativa documentazione tenuta agli atti;
-       
l’indennità non è mai dovuta ai commissari esterni (o loro delegati) che partecipino per lo svolgimento di attività istituzionali, il cui esercizio trovi il suo presupposto necessario nella qualifica attribuita e nell’ufficio ricoperto o quando la partecipazione rientra nel novero dei doveri d’ufficio o nelle finalità istituzionali dell’ente di appartenenza;
-       
l’indennità è dovuta ai commissari esterni non appartenenti all’amministrazione pubblica che li ha designati o incaricati, che partecipino alla Commissione in rappresentanza dell’amministrazione stessa o che, appartenenti ad altra amministrazione pubblica e da questa regolarmente autorizzati, vi partecipino al di fuori dell’orario di lavoro;
-       
il componente suppletivo può partecipare alle commissioni solo qualora il componente effettivo sia assente per tutta la seduta;
-       
non può essere liquidato alcun compenso al componente suppletivo quando sia presente l’effettivo anche se solo per parte della seduta di commissione;

5.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.      di incaricare la Direzione Commissioni Valutazioni-Unità Organizzativa Commissioni Vas Vinca Nuvv dell'esecuzione del presente atto;

7.      di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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