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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 36 del 11 aprile 2017


Materia: Cultura e beni culturali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 464 del 06 aprile 2017

Iniziative dirette della Giunta regionale per lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle attività e delle strutture culturali nell'ambito del territorio regionale. Approvazione delle modalità di presentazione e dei criteri di valutazione delle proposte progettuali. L.R. 5 settembre 1984, n. 51, art. 11.

Note per la trasparenza

Il provvedimento approva le modalità di presentazione e i criteri di valutazione per la partecipazione regionale a progetti finalizzati allo sviluppo, alla diffusione e alla valorizzazione delle attività e delle strutture culturali nell’ambito del territorio regionale. Si approva altresì l’avviso di apertura dei termini di presentazione delle proposte progettuali per l’anno 2017.

 

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 “Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali” ha tra le proprie finalità la promozione, lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle attività e delle strutture culturali nell’ambito del territorio regionale.

In particolare, l’art. 11 della succitata legge regionale prevede che, per il raggiungimento delle finalità della legge in parola, la Regione promuova direttamente iniziative culturali attinenti la storia e la tradizione veneta, a sostegno di Enti e Istituzioni di riconosciuta importanza culturale nell’ambito del suo territorio, e favorisca iniziative e attività culturali realizzate da Enti locali singoli o associati, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni e Cooperative senza fine di lucro, così come definiti nell’articolo 5 della legge stessa.

La promozione delle iniziative culturali di cui trattasi, si attua anche mediante una compartecipazione finanziaria dell’Amministrazione regionale alla realizzazione di attività rientranti nell’ambito di proposte progettuali formulate dai soggetti indicati al punto precedente, ritenute di particolare interesse culturale e rilevanza per il territorio, sulla base delle motivazioni esplicitate di volta in volta nei provvedimenti di approvazione delle iniziative a diretta partecipazione regionale.

Nell’ambito di un processo volto ad affermare il principio della trasparenza dell’azione amministrativa e tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 12 della Legge 241/1990, e successive modificazioni e integrazioni che al comma 1 dispone che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, sono subordinate alla predeterminazione, da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”, si ritiene necessario individuare i criteri sulla base dei quali verrà determinata la partecipazione finanziaria della Regione alle iniziative culturali di cui all’art. 11 della Legge Regionale 5 settembre 1984, n. 51 e contestualmente definire le modalità di presentazione delle istanze da parte dei soggetti proponenti.

Con il presente provvedimento, quindi, si propongono all’approvazione della Giunta regionale, le modalità di presentazione e i criteri di valutazione, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delle proposte progettuali che soggetti pubblici e privati possono presentare all’attenzione dell’Amministrazione regionale, per la realizzazione condivisa, ed in attuazione delle politiche regionali di settore, di iniziative di rilievo regionale negli ambiti della cultura veneta, con particolare riferimento ad iniziative culturali, attività di studio e ricerca aventi ad oggetto la storia e la tradizione veneta.

I criteri di valutazione individuati fanno riferimento alla qualità del soggetto proponente, in ordine all’esperienza dello stesso nella realizzazione di iniziative uguali o analoghe a quelle proposte nonché alla coerenza tra le finalità statutarie del proponente e l’iniziativa da realizzare; alla qualità della proposta progettuale sotto il profilo della valenza culturale, degli effetti prodotti sul territorio, della capacità di creare sinergie con altri soggetti del contesto locale, nazionale e internazionale; alla capacità finanziaria ed attuativa intesa quale capacità di autofinanziamento e capacità di attrarre ulteriori risorse oltre al sostegno dovuto alla compartecipazione pubblica.

In relazione alla programmazione delle attività riferite al 2017 il relatore propone di procedere all'apertura dei termini per la presentazione di proposte progettuali in risposta all'avviso pubblico di cui all’Allegato B al presente provvedimento, del quale è parte integrante e sostanziale; i termini per la presentazione delle proposte progettuali vengono fissati al 30 aprile 2017 e al 31 luglio 2017, fermo restando che le istanze già pervenute alla data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione verranno comunque tenute in considerazione fatta salva la possibilità per il richiedente di integrare la documentazione presentata direttamente o su richiesta dell’Amministrazione.

Alla scadenza di ciascun termine indicato, sulla base dei criteri predeterminati verrà condotta l’attività istruttoria finalizzata all’individuazione da parte della Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, delle proposte di interesse regionale alla cui realizzazione la Regione partecipa attraverso una compartecipazione finanziaria.

Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle attività culturali di cui all’art. 11 della L.R. 5 settembre 1984, n. 51, ammontano, per il corrente anno ad Euro 100.000,00 stanziati sul Cap. 100749 “Trasferimenti per la promozione di iniziative e manifestazioni culturali”.

La Giunta regionale potrà procedere alla riapertura dei termini qualora, a seguito dell’approvazione degli esiti istruttori delle domande pervenute alle scadenze prestabilite, le risorse finanziarie disponibili non dovessero esaurirsi o qualora dovessero rendersi disponibili risorse aggiuntive.

Le proposte progettuali che non dovessero essere finanziate con il primo provvedimento di approvazione degli esiti istruttori delle domande pervenute entro la scadenza del 30 aprile, potranno essere finanziate con i successivi provvedimenti a condizione che vi siano risorse disponibili. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 11 della L.R. n. 51 del 5.9.1984;

VISTA la Legge  241/90 e s.m.i;

VISTO l’art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31.12.2012 come modificato dalla L.R. n. 14 del 17.05.2016;

VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs.126/2014;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001 n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

VISTA la Legge regionale 30.12.2016 n. 32 che approva il Bilancio di previsione 2017-2019;

VISTA la Deliberazione n. 1 del 10.01.2017 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento  del Bilancio di Previsione 2017-2019;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13 gennaio 2017 di approvazione del bilancio finanziario gestionale 2017-2019;

VISTA la DGR n. 108 del 07 febbraio 2017 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019;

CONDIVISE le valutazioni espresse in narrativa;

delibera

  1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
  2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, le “Modalità di presentazione e criteri di valutazione di proposte progettuali relative a manifestazioni ed iniziative culturali nell’ambito del territorio regionale ai sensi dell’art. 11 della L.R. 5 settembre 1984, n. 51 “Interventi della regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali.”, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di approvare l’avviso pubblico di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’apertura dei termini di presentazione delle proposte progettuali a valere sulla L.R. 5 settembre 1984, n. 51 art. 11 a far data dalla pubblicazione di detto avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, fissando quali scadenze per la presentazione delle proposte il 30 aprile 2017 ed il 31 luglio 2017 e precisando che verranno comunque tenute in considerazione le proposte pervenute antecedentemente a tale data fatta salva la possibilità per il proponente di integrare la documentazione presentata direttamente o su richiesta dell’Amministrazione;
  4. di determinare in Euro 100.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100749 “Trasferimenti per la promozione di iniziative e manifestazioni culturali” del “bilancio 2017-2019“, con imputazione all’esercizio 2017;
  5. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al punto 4.  ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  7. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell’esecuzione del presente provvedimento e di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente atto, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33;
  9.  di  pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

464_AllegatoA_342869.pdf
464_AllegatoB_342869.pdf

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