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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 26 del 10 marzo 2017


Materia: Mostre, manifestazioni e convegni

Deliberazione della Giunta Regionale n. 184 del 21 febbraio 2017

Linee guida per la programmazione delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande nelle sagre e nelle fiere.

Note per la trasparenza

Il provvedimento approva un documento contenente linee guida destinate ai Comuni per la calendarizzazione e programmazione delle sagre e delle fiere in cui viene svolta anche attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande.

L'Assessore Roberto Marcato  riferisce quanto segue.

Con la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande” (di seguito “legge regionale”) la Regione ha regolamentato l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa europea, delle disposizioni statali in materia di tutela della concorrenza, dell’ordine pubblico e della tutela della salute del consumatore.

L’articolo 11 della legge regionale, come modificato dalla legge regionale 7 novembre 2013, n. 27, assoggetta lo svolgimento dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande alla segnalazione di inizio attività e, con particolare riferimento all’attività temporanea in occasione di sagre, fiere e manifestazioni di carattere religioso, benefico e politico, al rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza afferenti ai locali e alle superfici aperte al pubblico, attrezzati per il consumo sul posto.

L’introduzione, con riferimento all’attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea, della segnalazione di inizio attività in luogo dell’autorizzazione, in recepimento di quanto stabilito dall’articolo 41, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, ha reso maggiormente difficoltosa l’attività di controllo igienico-sanitario e di sicurezza da parte dei comuni e, conseguentemente, ha contribuito a determinare possibili situazioni di concorrenza sleale nei confronti degli operatori del settore.

Al fine di perseguire lo sviluppo e l’innovazione del settore della somministrazione di alimenti e bevande in armonia con le altre attività economiche, nonchè al fine di uniformare la disciplina delle manifestazioni temporanee a livello regionale, atteso altresì quanto previsto dall’articolo 33, comma 1, della legge regionale, si ritiene opportuno individuare linee guida rivolte ai comuni per calendarizzare le sagre e le fiere, pubblicizzarne le date e le modalità di svolgimento a livello regionale, valorizzando le vocazioni territoriali, lo sviluppo e l’integrazione dell’identità regionale quali espressioni del patrimonio storico, sociale e culturale delle comunità del Veneto.

A tal fine è stato predisposto l’Allegato A al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale, recante "Linee guida per la programmazione, da parte dei comuni, delle fiere e le sagre in cui viene svolta attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande anche in forma non prevalente", i cui contenuti sono stati condivisi con le Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande e con l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI), Comitato regionale del Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 117 della Costituzione;

VISTA la direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, articolo 41;

VISTA la legge regionale 21 ottobre 2007, n. 29 recante “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 recante "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e s.m.i.;

VISTO l’articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l’Allegato A al presente provvedimento recante “Linee guida per la programmazione, da parte dei comuni, delle fiere e le sagre in cui viene svolta attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande anche in forma non prevalente” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di incaricare il Direttore della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi dell’esecuzione del presente atto;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

184_AllegatoA_340650.pdf

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