Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 27 del 14 marzo 2017


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 185 del 21 febbraio 2017

Primo intervento finalizzato alla riorganizzazione dei servizi pubblici per il lavoro: individuazione dei lavoratori disoccupati ai sensi della disciplina introdotta con l'art. 19, comma 1, del D.lgs. 14 settembre 2015 n. 150.

Note per la trasparenza

Al fine di definire il livello ottimale dei servizi pubblici per l’impiego, con il presente provvedimento si avvia un intervento volto a individuare, ai sensi della normativa vigente in tema di disoccupazione, il bacino dell’utenza dei servizi per il lavoro.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Il D.lgs. 23 dicembre 1997 n. 469 prevedeva una suddivisione delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l’impiego e politiche del lavoro tra Stato, Regioni e Province che, a seguito della Legge 7 aprile 2014 n. 56, deve essere necessariamente rivista. In base al precedente assetto istituzionale, gli uffici dei Centri per l’Impiego dipendevano funzionalmente e strutturalmente dall’ente Provincia, ma la suddetta legge ha stabilito che i servizi per il lavoro non fanno parte delle funzioni fondamentali del nuovo ente di area vasta, per cui sono da attribuire ad altra istituzione. La Legge 10 dicembre 2014 n. 183, in proposito, ha dato avvio a un percorso che dovrà definire un riordino complessivo dei servizi pubblici per il lavoro. In attuazione di tale legge delega, è stato adottato il D.lgs. 14 settembre 2015 n. 150, nel quale i Centri per l’Impiego sono stati individuati quali “uffici regionali”.

È stato sottoscritto, il 30 luglio 2015, un accordo quadro in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome in materia di politiche attive del lavoro, finalizzato a garantire, per tutta la fase transitoria, la continuità di funzionamento dei Centri per l’impiego in attesa della definitiva allocazione istituzionale dei servizi pubblici per l’impiego.

In tale accordo quadro, si è previsto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali avrebbe stipulato con ciascuna Regione una convenzione, al fine di valorizzare le esperienze presenti nei contesti regionali. In Veneto tale convenzione è stata sottoscritta il 9 dicembre 2015 e in applicazione della stessa sono state stipulate ulteriori convenzioni tra la Regione e le Province venete e la Città metropolitana di Venezia. In queste ultime, in attesa dell’approvazione dei necessari atti normativi, in via transitoria, sono riconosciute alla Regione le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e monitoraggio delle attività inerenti le politiche del lavoro, mentre alle Province è attribuita la responsabilità organizzativa e gestionale dei Centri per l’Impiego.

Per giungere alla definizione di nuovi assetti istituzionali e superare la fase transitoria, non si può prescindere dalla predisposizione di un programma di riorganizzazione dei servizi pubblici per l’impiego. È necessario definire nuovi modelli di erogazione dei servizi che tengano in considerazione la precedente gestione dei servizi, ma che si sviluppino nel senso indicato, anche nei nuovi servizi che devono essere garantiti ai disoccupati e, in generale, a chi è alla ricerca di lavoro, individuati nel D.lgs. 150/2015. Si devono, inoltre, curare il passaggio del personale impiegato nelle Province e tutti gli aspetti anche di semplice gestione amministrativa e organizzativa delle attività dei Centri per l’impiego. A tal fine, per progettare l’azione di riorganizzazione e di rinnovo dei servizi pubblici per l’impiego, la Giunta regionale ha costituito, con la DGR n. 1992 del 06.12.2016, un apposito Gruppo tecnico che svolga le funzioni di analisi e proposta sul processo di cambiamento.

Tra i primi interventi da realizzare, e ritenuto urgente da tale Gruppo, vi è quello di individuare il bacino di utenza dei Centri per l’impiego sulla base della nuova disciplina dello stato di disoccupazione contenuta all’art. 19 del D.lgs. 150/2015. La precedente disciplina, prevista nel D.lgs. 181/2000, prevedeva che i cittadini senza impiego, immediatamente disponibili a una proposta di lavoro e in ricerca attiva di lavoro, potessero ottenere lo status di disoccupato, rilasciando al Centro per l’impiego una Dichiarazione di immediata disponibilità. Da tale posizione giuridica potevano derivare diritti e doveri legati alla ricerca di lavoro e all’accesso ai servizi, ma anche altri benefici di carattere sociale, collegati allo status. La riforma del D.lgs. 150/2015 ha invece stabilito che i lavoratori disoccupati sono coloro che, privi di impiego, sono immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro, concordate con il Centro per l'impiego. L’art. 19, comma 7, del D.lgs. 150/2015 ha inoltre affermato che non possono essere collegati allo status di disoccupato altri benefici economici o giuridici, non connessi con attività di ricerca di lavoro. Essere disoccupato, pertanto, è ormai una condizione utile esclusivamente per partecipare a misure di politica attiva del lavoro e non per ricevere prestazioni di carattere sociale o sanitario.

In considerazione di quanto sopra, e del fatto che il D.lgs. 150/2015 stabilisce che ai disoccupati debba essere garantita tutta una serie di servizi che sono elencati all’art. 18 dello stesso decreto, i Centri per l’impiego sono chiamati ad assumere un ruolo più attivo nelle attività di contrasto alla disoccupazione.

Ad ogni lavoratore deve essere assicurata, a partire dal servizio di accoglienza e informazione, la stipula di un patto di servizio personalizzato, con definizione, per ciascuno, del profilo di occupabilità e l’individuazione di atti di ricerca attiva del lavoro.

Per questi motivi, è necessario che i Centri per l’impiego dispongano di elenchi di lavoratori, nei quali siano iscritti solamente i lavoratori disoccupati disponibili a concordare e a svolgere un percorso di politica attiva, finalizzato all’inserimento lavorativo con l’assistenza del Centro per l’impiego.

Si ritiene, invece, che in passato, in vigenza della precedente normativa sullo stato di disoccupazione, un numero consistente di persone si sia iscritto nelle liste di disoccupazione al solo fine di poter accedere a prestazioni diverse dalle politiche attive del lavoro.

I Centri per l’impiego dovrebbero, pertanto, verificare se ogni persona iscritta come disoccupato sia effettivamente disponibile a partecipare a misure di politica attiva del lavoro, proposte dal Centro per l’impiego stesso. Questa azione di convocazione di ogni disoccupato al Centro per l’Impiego sarebbe, tuttavia, eccessivamente dispendiosa, dato che, attualmente, i disoccupati iscritti al collocamento sono oltre 508 mila, e considerato anche il fatto che, nel frattempo, i Centri per l’impiego devono continuare ad assicurare i servizi di cui al D.lgs. 150/2015 a tutti coloro che accedono quotidianamente allo status di disoccupato e chiedono azioni per la propria ricollocazione.

Si propone, quindi, di operare una cancellazione dall’elenco dei disoccupati di tutti coloro che ragionevolmente si possano ritenere non interessati a seguire percorsi di inserimento lavorativo. Tali persone si individuano nei soggetti che, con un’anzianità di disoccupazione superiore a 36 mesi, non abbiano un patto di servizio sottoscritto da meno di 24 mesi e non abbiano effettuato alcuna ricerca attiva di lavoro, mediante pubblicazione del curriculum nei siti istituzionali. La cancellazione non riguarda i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della L. 223/91 e i lavoratori iscritti nell’elenco del collocamento mirato di cui alla L. 68/99.

In Veneto, il numero totale dei disoccupati, al 31 dicembre 2016, era di circa 508 mila persone e si stima che l’intervento qui proposto possa coinvolgere circa 237 mila lavoratori.

Si prevede di procedere alla cancellazione dei nominativi il 6 maggio 2017. Almeno 30 giorni prima dell’operazione, sarà pubblicato un apposito avviso pubblico nei siti istituzionali del lavoro, nonché nei locali dei Centri per l’Impiego, per informare i lavoratori interessati dalla cancellazione circa le modalità per confermare la disponibilità ed evitare la perdita d'ufficio dello stato di disoccupazione.

Si propone, inoltre, che, qualora un lavoratore cancellato dall’elenco dei disoccupati a seguito del presente provvedimento si presenti al Centro per l’Impiego entro quattro mesi dalla data della cancellazione, possa riacquistare lo status e farsi riconoscere la precedente anzianità di disoccupazione, evitando in tal modo qualsiasi pregiudizio.

Si propone, altresì, che i lavoratori con un’anzianità di disoccupazione pari o inferiore a 36 mesi (per i quali non è prevista la cancellazione dello stato di disoccupazione) debbano, entro sei mesi dalla medesima data (e cioè entro il 6 novembre 2017), registrarsi sul sito Cliclavoroveneto e confermare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), attraverso un’apposita procedura telematica.

I lavoratori che non provvederanno autonomamente a registrarsi e confermare la DID attiva, potranno essere convocati dai Centri per l’Impiego affinché si possa accertare direttamente l’effettiva disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva.

I criteri e le modalità sopra individuati, finalizzati a identificare i lavoratori disponibili a partecipare a percorsi di politica attiva del lavoro, sono stati presentati il 21 giugno 2016 alla Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali che ha espresso parere favorevole all’unanimità. L’operazione di aggiornamento delle liste delle persone disoccupate è già stata oggetto di valutazione da parte della Giunta regionale che ha adottato la DGR 36/INF del 12.07.2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il D.lgs. n. 14 settembre 2015, n. 150;

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 33 del 23 dicembre 2015;

Preso atto del parere favorevole, obbligatorio e non vincolante, espresso dalla Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali del 21 giugno 2016;

Vista la DGR/INF n. 36 del 12/07/2016;

Visto l’art. 2, comma 2, della L. R. n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di dare atto che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante del provvedimento;
  2. di disporre che si produca alla data del 6 maggio 2017 la perdita dello stato di disoccupazione per i lavoratori con anzianità di disoccupazione superiore a 36 mesi, non iscritti nelle liste di mobilità o al collocamento mirato e che, negli ultimi 24 mesi, non abbiano sottoscritto un patto di servizio e/o non abbiano effettuato una ricerca attiva di lavoro, mediante pubblicazione di un curriculum da parte dei Centri per l’Impiego;
  3. di prevedere che, almeno 30 giorni prima dell’operazione di cui al punto 2, sarà pubblicato un apposito avviso sui siti istituzionali della Regione e presso i locali dei Centri per l’Impiego, finalizzato ad informare i lavoratori interessati dalla cancellazione circa le modalità per confermare la disponibilità ed evitare la perdita d'ufficio dello stato di disoccupazione;
  4. di stabilire la possibilità, per detti lavoratori cancellati ai sensi del punto 2, di recuperare l’anzianità di disoccupazione in caso di presentazione al Centro per l’Impiego entro quattro mesi dalla cancellazione;
  5. di prevedere che i lavoratori per i quali non sia stata disposta d’ufficio la perdita dello stato di disoccupazione, con anzianità di disoccupazione pari o inferiore a 36 mesi, debbano, entro sei mesi dal 6 maggio 2017, confermare la dichiarazione di immediata disponibilità, attraverso apposita procedura telematica;
  6. di stabilire che i lavoratori con anzianità di disoccupazione pari o inferiore a 36 mesi, che non avranno confermato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità, possano essere convocati dal Centro per l’Impiego per la verifica sulla permanenza dello status di disoccupato;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell’esecuzione del presente atto;
  9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna indietro